Soppalco e accertamento di conformità: il TAR sulla sanatoria parziale degli interventi

La sanatoria deve riguardare l’intero intervento edilizio effettivamente realizzato. Restano validi i titoli sismici se correttamente classificati come “interventi locali”

di Redazione tecnica - 24/10/2025

Può un’amministrazione rilasciare un permesso di costruire in sanatoria che riguardi solo una parte degli interventi abusivi, tralasciandone altri? E cosa accade se uno degli interventi non è conforme alla normativa sismica?

Accertamento di conformità: il TAR Calabria ribadisce il divieto di sanatoria parziale

La risposta del TAR Calabria, con la sentenza del 29 maggio 2025, n. 940, è stata netta: una sanatoria è legittima solo se riguarda l’intero intervento edilizio effettivamente realizzato, in conformità urbanistica e sismica, senza margini di ammissibilità per una sanatoria parziale.

Il caso riguarda il ricorso proposto da una proprietaria di un appartamento situato in un edificio storico, che ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune al proprietario dell’unità del piano sottostante.

Secondo la ricorrente, il titolo edilizio aveva sanato solo alcune opere (eliminazione di tramezzi e realizzazione di un soppalco in ferro), tralasciando altri interventi strutturali – in particolare il rafforzamento del solaio con cinque travi in acciaio, mai considerato dall’amministrazione.

Il TAR, condividendo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ha accertato che tale intervento era effettivamente presente e che la sua omissione rendesse, dunque, viziato l’intero permesso in sanatoria.

Analizziamo le motivazioni della decisione del giudice amministrativo.

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