Sottotetto abitabile senza titolo: quando la CILA non basta e scatta la demolizione

Il TAR chiarisce quando le opere interne trasformano un sottotetto accessorio in abitazione e distingue il regime sanzionatorio rispetto alle modifiche interne dell’appartamento

di Redazione tecnica - 29/04/2026

Un sottotetto vincolato a uso accessorio può essere suddiviso internamente e dotato di impianti senza perdere la propria natura non abitativa? La presenza di finiture, tramezzature e dotazioni tecnologiche è sufficiente a far emergere un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante?

E, ancora, quando l’abuso riguarda una porzione dell’immobile, l’amministrazione può estendere automaticamente lo stesso regime sanzionatorio anche a opere interne minori realizzate in un’altra parte dell’unità?

Il confine tra locale accessorio e spazio abitabile, nella pratica, raramente dipende solo da quanto dichiarato nel titolo edilizio o nell’atto di vincolo. Molto più spesso emerge dalle caratteristiche oggettive del bene: distribuzione interna, impianti, finiture, possibilità effettiva di utilizzo stabile.

Su questi profili è intervenuto il TAR Piemonte, sez. Torino, con la sentenza 21 aprile 2026, n. 921, che affronta un caso nel quale il giudice non si è limitato a confermare la rilevanza edilizia della trasformazione del sottotetto in abitazione, ma ha distinto in modo netto il regime applicabile alle opere interne eseguite nell’appartamento sottostante.

Sottotetto trasformato in abitazione: quando scatta l'ordine di demolizione

La questione all’esame del tribunale piemontese riguarda un appartamento collegato, mediante scala interna, a un sovrastante sottotetto qualificato come accessorio e pertinenziale.

Il fabbricato era stato realizzato sulla base di titoli edilizi formatisi in precedenza e, prima dell’avvio dei lavori, la società titolare del progetto aveva stipulato un atto di vincolo unilaterale in favore del Comune, obbligandosi a non destinare all’uso abitativo i locali previsti nel piano sottotetto.

Nel tempo, all’interno dei sottotetti erano state realizzate ulteriori pareti interne di suddivisione degli spazi, rispetto a quelle previste in progetto, oltre a impianti elettrici, termici e idraulici. I proprietari avevano poi presentato una CILA per la conservazione di tali modifiche, qualificando i locali come spazi non abitabili destinati a sgombero, lavanderia e servizi accessori delle unità residenziali sottostanti.

L’amministrazione comunale aveva però ritenuto inefficace la pratica edilizia, osservando che gli interventi non potevano essere ricondotti alla manutenzione straordinaria. Secondo il Comune, la distribuzione degli spazi, la scala di collegamento interna, le finiture e gli impianti determinavano condizioni di utilizzo incompatibili con la destinazione non abitativa del sottotetto.

A seguito di sopralluogo, erano state quindi contestate due categorie di opere:

  • la trasformazione del sottotetto da locale accessorio ad abitazione, attraverso tramezzature e impianti non coerenti con la destinazione autorizzata;
  • alcune opere interne nell’appartamento sottostante, consistenti in una diversa distribuzione degli ambienti.

Il Comune aveva disposto la demolizione e la rimessione in pristino di entrambe, applicando agli interventi il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001.

I ricorrenti avevano sostenuto che le opere realizzate nel sottotetto non fossero incompatibili, di per sé, con la destinazione accessoria del locale.

Secondo questa impostazione, la presenza di tramezzature e impianti non avrebbe determinato automaticamente un mutamento d’uso, soprattutto considerando che il sottotetto era già collegato all’appartamento mediante scala interna ed era già dotato di alcune caratteristiche previste nei titoli originari.

In particolare, le opere avrebbero inciso soltanto sulla distribuzione interna degli spazi, senza trasformare giuridicamente il sottotetto in abitazione. Da qui la richiesta di ricondurre l’intervento nell’ambito della manutenzione straordinaria soggetta a CILA, con conseguente applicazione, al più, della sola sanzione pecuniaria prevista per la mancata o irregolare comunicazione.

Quanto alle opere interne realizzate nell’appartamento sottostante, la prospettazione era ancora più lineare: si trattava di modifiche distributive prive di incidenza su volume, superficie e destinazione d’uso, e dunque non potevano essere attratte nel regime demolitorio applicato al sottotetto.

Mutamento di destinazione d’uso e titoli edilizi: il quadro normativo di riferimento

La questione si inserisce nel sistema dei titoli edilizi delineato dal d.P.R. n. 380/2001, nel quale la qualificazione dell’intervento non può dipendere dalla sola descrizione formale data dal privato, ma deve essere ricostruita in base agli effetti prodotti sull’organismo edilizio e sul carico urbanistico.

In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001 ricomprende nella manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici e per realizzare o integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino la volumetria complessiva e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso.

Quando le opere non si esauriscono in una diversa distribuzione interna, ma attribuiscono al locale accessorio una oggettiva attitudine abitativa, l’intervento non può più essere collocato nell’area della CILA.

Il riferimento centrale diventa allora l’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, che assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che determinano un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente nei casi previsti dalla norma, e l’art. 23-ter del medesimo Testo Unico sui mutamenti di destinazione d'uso, che qualifica come urbanisticamente rilevante ogni forma di utilizzo dell’immobile diversa da quella originaria, anche non accompagnata da opere, quando comporti l’assegnazione a una diversa categoria funzionale.

Nel caso esaminato, il passaggio da sottotetto accessorio a spazio abitabile non era quindi un dettaglio distributivo, ma una trasformazione idonea a incidere sul carico urbanistico e sulla volumetria rilevante ai fini edilizi.

Sottotetto trasformato in abitazione: perché serve il permesso di costruire

Il TAR non ha condiviso la ricostruzione dei ricorrenti con riferimento al sottotetto.

Secondo il giudice amministrativo, gli interventi contestati non incidevano soltanto sulla distribuzione degli ambienti interni, considerato che dalla documentazione acquisita risultava che i locali presentavano finiture, serramenti interni, dotazioni impiantistiche e arredi propri della destinazione abitativa.

L’intervento non si configurava quindi come semplice organizzazione di uno spazio accessorio, ma come trasformazione funzionale del bene.

Il ragionamento del TAR si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato nell’ambito pre Salva Casa, secondo cui la modifica della destinazione d’uso del sottotetto da deposito, sgombero o locale accessorio ad abitazione integra un mutamento tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, per questa ragione, l’intervento richiede il permesso di costruire.

Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda però la nozione di abitabilità in senso edilizio-urbanistico. Per il TAR non era necessario dimostrare che il sottotetto fosse effettivamente abitato. È stato ritenuto sufficiente accertare che le opere realizzate avessero modificato le oggettive attitudini funzionali del locale, rendendolo idoneo a un uso abitativo.

L’abuso, quindi, non dipende soltanto dall’uso in concreto, ma dalla trasformazione edilizia che rende possibile quell’uso.

Vincolo di non abitabilità: limiti alle trasformazioni del sottotetto

Un ulteriore profilo affrontato dal TAR riguarda l’atto di vincolo unilaterale, con cui la società originaria si era obbligata a non destinare i locali sottotetto all’uso abitativo. Secondo il giudice, tale vincolo non poteva essere interpretato in senso riduttivo, come semplice divieto di abitare materialmente i locali. Esso imponeva, invece, la conservazione della destinazione accessoria del sottotetto e, quindi, la rinuncia a trasformazioni edilizie incompatibili con quella funzione.

Non basta sostenere che il locale non sia utilizzato come abitazione, se le opere realizzate lo rendono oggettivamente idoneo a tale destinazione: il vincolo di non abitabilità opera anche sul piano conformativo dell’intervento edilizio e impedisce quelle trasformazioni che, pur non dichiarando espressamente il cambio d’uso, lo rendono nei fatti possibile.

In questa prospettiva, la presenza di impianti termici, idrici ed elettrici non strettamente funzionali all’uso accessorio, insieme a tramezzature e finiture residenziali, diventa indice di una destinazione diversa da quella assentita.

Opere interne e autonomia funzionale: quando la demolizione non si applica

Diversa è stata la valutazione del TAR per le opere realizzate nell’appartamento al piano inferiore: in questo caso il giudice ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Le modifiche contestate riguardavano la diversa distribuzione interna degli ambienti e non avevano inciso sui parametri volumetrici o di superficie, configurando interventi di minore consistenza, distinti rispetto alla trasformazione abusiva del sottotetto.

Sebbene, in linea generale, l’abuso edilizio vada valutato in modo unitario e non atomistico, questo principio, ha spiegato il giudice amministrativo, non può essere applicato in modo automatico. Esso incontra un limite quando le opere riguardano porzioni autonome dell’immobile, non inestricabilmente connesse tra loro sotto il profilo materiale e funzionale.

Nel caso specifico, la trasformazione abusiva riguardava il sottotetto, mentre la diversa distribuzione dei tramezzi interessava l’appartamento sottostante. La scala interna, pur collegando i due livelli, era stata assentita e non bastava da sola a rendere inscindibili le due categorie di intervento. Le due porzioni conservavano una propria autonomia funzionale.

In assenza di questo collegamento, non è legittimo parificare sul piano sanzionatorio interventi profondamente diversi. Le lievi difformità interne dell’appartamento non potevano essere trattate come se fossero parte integrante della trasformazione abitativa del sottotetto, perché mancava una relazione funzionale necessaria tra le une e l’altra.

Di conseguenza, in questo caso la sanzione demolitoria è stata ritenuta illegittima.

Sottotetto e opere interne: cosa cambia nella pratica operativa

Il ricorso è stato quindi respinto in relazione al sottotetto, per il quale si è configurato un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante non sostenuto dal corretto titolo edilizio, mentre è stato accolto in riferimento alle opere interne che non hanno comportato alcun incremento volumetrico o di superficie abitabile.

La sentenza offre almeno due indicazioni operative di particolare rilievo.

La prima riguarda i sottotetti. Quando un locale nasce come accessorio, soprattutto se assistito da un vincolo di non abitabilità, ogni intervento deve essere valutato non solo nella sua materialità, ma nella funzione che consente di svolgere.

In questi casi, la CILA non può essere utilizzata per legittimare trasformazioni che, pur presentate come modifiche interne, determinano un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. Nel caso del sottotetto, la presenza di impianti, finiture e una distribuzione tipica di un alloggio è già sufficiente a far emergere una diversa destinazione.

La seconda riguarda il potere sanzionatorio dell’amministrazione. La demolizione resta lo strumento ordinario di reazione agli abusi più rilevanti, ma la sua applicazione richiede una qualificazione attenta delle singole opere. Il principio della valutazione unitaria dell’abuso non può essere utilizzato per estendere automaticamente il regime più gravoso anche a interventi autonomi, scindibili e privi di incidenza urbanistica.

FAQ – Sottotetto abitabile e titoli edilizi

Un sottotetto non abitabile può essere modificato con una CILA?

Solo se gli interventi si limitano a una diversa distribuzione interna senza incidere sulla destinazione d’uso. Quando tramezzature, impianti e finiture rendono il locale idoneo all’uso abitativo, si configura un mutamento urbanisticamente rilevante che richiede il permesso di costruire.

Quando il sottotetto diventa abitabile dal punto di vista edilizio?

Non è necessario che sia effettivamente abitato. È sufficiente che le opere realizzate ne modifichino le caratteristiche funzionali, rendendolo oggettivamente utilizzabile come abitazione.

La presenza di impianti nel sottotetto è sempre vietata?

Non in assoluto, ma è ammessa solo una dotazione minima coerente con l’uso accessorio. Impianti completi, insieme a finiture e tramezzature, possono essere interpretati come indizio di trasformazione in abitazione.

Un eventuale vincolo di non abitabilità impedisce solo l’uso o anche le trasformazioni?

Non riguarda solo l’uso di fatto. Impone anche di mantenere il sottotetto nelle condizioni compatibili con la destinazione accessoria, impedendo interventi edilizi che possano renderlo abitabile.

Le opere interne dell’appartamento possono essere demolite insieme al sottotetto abusivo?

Non automaticamente. Se si tratta di interventi autonomi, privi di incidenza su volume e destinazione d’uso, e non collegati funzionalmente all’abuso principale, devono essere valutati separatamente.

Il Salva Casa consente di regolarizzare un sottotetto reso abitabile con una CILA?

No, non in questi casi. Le modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) hanno ampliato le possibilità di regolarizzazione per alcune difformità minori, ma non incidono sul principio per cui il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante richiede un titolo edilizio adeguato.

Se il sottotetto viene trasformato in uno spazio abitabile, con impianti e finiture compatibili con la residenza, l’intervento non può essere ricondotto alla CILA e resta soggetto a permesso di costruire, con le relative conseguenze sanzionatorie in caso di assenza del titolo.

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