Split payment: il MEF conferma la continuità applicativa

In attesa dell'approvazione definitiva del Consiglio UE prevista per il 10 luglio, il Ministero dell'Economia chiarisce che la scissione dei pagamenti continua ad applicarsi senza interruzioni dal 1° luglio 2026

di Redazione tecnica - 03/07/2026

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Arriva il chiarimento che imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni attendevano dopo la scadenza dell'autorizzazione europea allo split payment.

Mentre la proposta di rinnovo della deroga europea è ancora all'esame del Consiglio dell'Unione europea, chiamato a pronunciarsi il prossimo 10 luglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa, ha precisato che i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dal 1° luglio 2026.

Split payment: il chiarimento del MEF sulla continuità applicativa

La precisazione del MEF rappresenta l'ultimo passaggio di un percorso già anticipato nei giorni scorsi dal Governo.

Nel corso del question time presso la Commissione Finanze della Camera, rispondendo alle interrogazioni parlamentari n. 5-05501 e n. 5-05506, il Ministero aveva infatti confermato che la Commissione europea aveva adottato la proposta COM(2026) 281 final, accogliendo la richiesta presentata dall'Italia il 9 ottobre 2025 per prorogare l'applicazione dello split payment oltre il 30 giugno 2026.

In quella sede il Ministero aveva inoltre ricordato che la proposta prevedeva l'estensione del regime fino al 30 giugno 2029, subordinata all'approvazione del Consiglio dell'Unione europea.

Il comunicato diffuso oggi completa quel quadro, chiarendo che, nonostante la decisione definitiva sia attesa il 10 luglio, l'applicazione dello split payment prosegue senza alcuna interruzione già dal 1° luglio 2026.

Ambito di applicazione: soggetti interessati dal meccanismo split payment

Il Ministero ha confermato inoltre che la proroga riguarderà il medesimo ambito soggettivo già previsto dalla normativa vigente.

Di conseguenza, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti attualmente interessati dal meccanismo della scissione dei pagamenti.

Resta quindi invariato il funzionamento del sistema, che prevede il versamento diretto dell'IVA all'Erario da parte del committente, evitando che l'imposta venga incassata dal fornitore.

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