Può un'amministrazione pubblica sostenere una manifestazione destinando risorse economiche rilevanti senza attivare una procedura comparativa? Quando l'obiettivo non è acquistare una prestazione ma associare l'immagine dell'ente a un evento di interesse pubblico, trovano ancora applicazione le regole dell'evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti? E cosa accade quando, accanto al sostegno economico, sono previste ulteriori prestazioni a favore dell'amministrazione?
Si tratta di questioni rilevanti per gli enti pubblici che promuovono iniziative culturali, sportive o di valorizzazione del territorio e devono individuare il corretto inquadramento giuridico delle risorse impiegate. Su questi aspetti è intervenuta l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 208 del 6 maggio 2026, chiarendo che la sponsorizzazione attiva non rientra nell'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici ma resta soggetta ai principi di trasparenza, motivazione e imparzialità che governano l'azione amministrativa.
Il caso esaminato da ANAC: i contratti di sponsorizzazione attiva di un'agenzia nazionale di promozione turistica
Il procedimento di vigilanza ha riguardato l'attività negoziale di un'agenzia nazionale di promozione turistica, società in house del Ministero del Turismo, con riferimento a quarantatré contratti sottoscritti tra il 2021 e il 2024. In tutti questi rapporti l'ente ha assunto il ruolo di sponsor, sostenendo economicamente eventi sportivi, manifestazioni culturali, fiere e iniziative promozionali anche di carattere internazionale.
Per l'affidamento dei contratti la società ha richiamato le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ricorrendo prevalentemente all'affidamento diretto o alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando con un unico operatore, individuato nell'organizzatore dell'evento e ritenuto infungibile. Dall'istruttoria è emerso che diverse partnership si sono rinnovate negli anni senza la pubblicazione di avvisi o forme di confronto con iniziative alternative, limitandosi l'ente a motivare nelle determine a contrarre le ragioni della scelta effettuata. Il quadro risultava inoltre più complesso per la presenza di servizi accessori affidati all'organizzatore e disciplinati mediante clausole tipiche dell'appalto.
La rilevanza economica della questione emerge anche dalle risorse destinate all'attività dell'ente. Secondo il budget richiamato da ANAC, esse ammontano a 118.535.169 euro nel triennio di riferimento. Sotto il profilo soggettivo, la società mantiene la natura di organismo di diritto pubblico, qualificata in house dall'art. 25 del D.L. n. 44/2023 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, con il conseguente obbligo di acquistare lavori, beni e servizi secondo il Codice.
Sponsorizzazione attiva, passiva, pura e tecnica: il quadro normativo per leggere la delibera
Per comprendere il ragionamento di ANAC occorre partire dalla natura del contratto di sponsorizzazione, qualificato dalla giurisprudenza come contratto atipico. Secondo Cons. Stato, sez. VI, n. 4034/2013, si tratta di un rapporto caratterizzato da aleatorietà e obbligazione di mezzi, estraneo allo schema dell'appalto e orientato al ritorno promozionale e reputazionale.
In questo ambito si distingue la sponsorizzazione attiva, nella quale l'amministrazione sostiene economicamente un'iniziativa assumendo il ruolo di sponsor, da quella passiva, nella quale è invece l'ente a ricevere il sostegno di un soggetto privato. Quest'ultima può limitarsi all'apporto economico oppure assumere una forma tecnica, quando lo sponsor realizza lavori, servizi o forniture.
La sponsorizzazione passiva trovava una disciplina espressa nell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel nuovo Codice il riferimento più vicino è l'art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023 sul partenariato speciale per la valorizzazione dei beni culturali, letto da ANAC insieme all'art. 13, comma 5, e ai principi degli artt. 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell’accesso al mercato). Nella stessa direzione si colloca la delibera ANAC n. 216/2024, che ha valorizzato l'autonomia negoziale riconosciuta dall'art. 8 (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito) del Codice.
Più articolata è stata invece l'evoluzione della sponsorizzazione attiva. Dopo il divieto introdotto dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, la giurisprudenza contabile ne aveva progressivamente limitato la portata, distinguendo le spese di mera promozione da quelle funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali. Il quadro è poi cambiato con l'art. 1, comma 590, della Legge n. 160/2019, che ha eliminato tale limitazione.
Su questo sfondo si collocano i principi generali richiamati dalla delibera: art. 97 Cost., artt. 1, 3 e 12 della Legge n. 241/1990, art. 3 del R.D. n. 2440/1923 e principi del Codice dei contratti pubblici. È all'interno di questo sistema che ANAC costruisce il proprio ragionamento sulla necessità di garantire trasparenza, motivazione e imparzialità anche quando la sponsorizzazione attiva resta formalmente fuori dall'ambito applicativo del Codice.
I principi affermati da ANAC: fuori dal codice ma dentro i principi generali
Il primo approdo dell'Autorità riguarda il profilo soggettivo. In quanto organismo di diritto pubblico, l'ente resta tenuto all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo il D.Lgs. n. 36/2023 anche quando, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, ricorra alla sponsorizzazione passiva.
Diversa è la posizione della sponsorizzazione attiva, che ANAC colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici. Secondo l'Autorità, tali rapporti non possono essere ricondotti alle fattispecie disciplinate dall'art. 13 del D.Lgs. n. 36/2023: non si tratta di contratti gratuiti, poiché comportano un esborso economico da parte dell'amministrazione, né di contratti attivi, dal momento che l'ente non consegue alcuna entrata patrimoniale.
Questa estraneità al Codice non si traduce però in una zona franca. Richiamando l'art. 97 Cost., l'art. 3 del R.D. n. 2440/1923 e gli artt. 1, 3 e 12 della Legge n. 241/1990, ANAC afferma che qualunque contratto atipico che comporti l'impiego di risorse pubbliche deve essere preceduto da una scelta trasparente e adeguatamente motivata del contraente.
L'Autorità mette inoltre in guardia da un equivoco ricorrente: il sistematico ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata con unico operatore può rispettare formalmente il Codice senza garantire quella trasparenza sostanziale che deve presidiare la selezione degli eventi e dei soggetti con cui instaurare il rapporto contrattuale.
Scelta dell'evento, infungibilità ed esclusiva: l'analisi tecnica dei rilievi
Sul piano operativo il primo profilo riguarda gli importi. Gran parte dei contratti esaminati è stata affidata mediante gli strumenti previsti per le procedure sotto soglia, ma ANAC richiama la necessità di valutare il rapporto nel suo complesso quando la partnership si rinnova per più annualità. Una programmazione almeno triennale diventa quindi essenziale per determinare correttamente il valore contrattuale ed evitare criticità legate al frazionamento.
Il secondo profilo riguarda il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando per ragioni di esclusiva, prevista dall'art. 76, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023. Secondo ANAC non basta che l'organizzatore dichiari di detenere diritti esclusivi sull'evento: la stazione appaltante deve spiegare perché proprio quella manifestazione sia da preferire ad altre iniziative potenzialmente idonee a perseguire le stesse finalità promozionali. L'unicità del fornitore, infatti, non rappresenta il presupposto della scelta, ma ne costituisce la conseguenza.
Il quadro si complica ulteriormente per la natura mista di questi contratti, nei quali alla sponsorizzazione si affiancano spesso servizi come allestimenti, campagne promozionali, personale, gadget o catering. In questi casi, a prescindere dal nomen iuris adottato, l'acquisto delle relative prestazioni richiama l'applicazione delle procedure previste dal Codice.
È proprio su questo punto che la delibera assume particolare interesse, perché ANAC propone una lettura più rigorosa rispetto all'impostazione tradizionalmente seguita in materia di sponsorizzazione attiva. Se da un lato la giurisprudenza amministrativa e contabile ha escluso l'obbligo di procedure concorsuali per la sponsorizzazione attiva pura, dall'altro ANAC valorizza la portata generale dell'art. 3 del R.D. n. 2440/1923, ritenendo necessario il ricorso a forme di selezione anche per contratti atipici diversi dagli appalti.
La soluzione proposta non coincide con l'evidenza pubblica aperta, ma con una scelta trasparente e adeguatamente motivata. Una conclusione che trova fondamento anche nella forte componente reputazionale di questi rapporti, nei quali l'amministrazione associa la propria immagine a quella dell'operatore economico e che, proprio per questo, possono essere percepiti come opachi o strumentali in assenza di regole sufficientemente chiare.
Programmazione, avvisi e affidamenti separati: le conclusioni operative per le stazioni appaltanti
All'esito dell'esame ANAC non ha contestato singoli affidamenti, ma ha formulato indicazioni di carattere generale, invitando l'ente a verificare il corretto inquadramento delle proprie procedure e il rispetto delle disposizioni del Codice eventualmente applicabili, riferendo entro trenta giorni sulle iniziative da adottare.
Il filo conduttore della delibera è chiaro: in assenza di criteri predeterminati, la scelta degli eventi da sostenere rischia di assumere caratteri eccessivamente discrezionali. Né il Piano Strategico del Turismo contiene, né potrebbe contenere, un'indicazione puntuale delle singole manifestazioni alle quali partecipare.
Sul piano operativo ANAC suggerisce di programmare le partnership su base pluriennale e di individuare gli eventi mediante avvisi di manifestazione di interesse e valutazioni comparative.
L'Autorità raccomanda inoltre di rafforzare la trasparenza attraverso una sezione dedicata del sito istituzionale, adottare un regolamento interno e verificare la possibilità di affidare separatamente i servizi collegati alla partecipazione agli eventi quando ne ricorrano i presupposti tecnici ed economici.
Non va inoltre trascurato il profilo della tracciabilità e della pubblicazione dei dati nella BDNCP, che varia in funzione della procedura concretamente utilizzata.
Il messaggio della delibera è netto: in un settore caratterizzato da una forte componente reputazionale, la trasparenza non rappresenta un adempimento formale ma una condizione essenziale per garantire imparzialità, motivazione e corretta gestione delle risorse pubbliche. In altre parole, la scelta dell'evento da sostenere non può essere giustificata soltanto dall'esistenza di un organizzatore esclusivo, ma richiede un percorso istruttorio capace di dimostrare perché quella manifestazione sia preferibile rispetto ad altre alternative.
Una conclusione destinata a incidere sulle modalità con cui le amministrazioni selezionano gli eventi da sostenere e motivano l'impiego delle relative risorse pubbliche.