Appalti e stabilità occupazionale: il TAR sull'obbligo di relazione
Il TAR Sicilia chiarisce che l’impegno sulla stabilità occupazionale ex art. 102 D.Lgs. 36/2023 non si applica senza subentro o riassorbimento di personale.
L’obbligo di assumere un impegno sulla stabilità occupazionale non è dovuto, quando l’appalto non comporta subentro in rapporti di lavoro preesistenti, e la richiesta di una dichiarazione al riguardo, a prescindere, costituisce un formalismo che non giustifica un eventuale provvedimento di esclusione.
Non solo la mancata produzione della relazione non comporta l’esclusione automatica ma, qualora la Stazione Appaltante la richieda, va consentita l’attivazione del soccorso istruttorio.
Stabilità occupazionale e appalti: il TAR sugli obblighi dichiarativi
A chiarire i limiti applicativi dell’art. 102 del Codice dei contratti pubblici, è il TAR Sicilia, con la sentenza del 9 ottobre 2025, n. 2885, confermando un orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato.
Nel caso in esame, una società era stata esclusa da una gara per lavori pubblici per la mancata allegazione della relazione ex art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023, che il disciplinare di gara richiedeva nella busta economica, a pena — secondo la stazione appaltante — di esclusione.
L’operatore economico, pur non avendo formalmente prodotto la relazione, aveva:
- dichiarato di non dover assumere alcun impegno occupazionale (non essendo previsto il subentro di personale);
- indicato il CCNL indicato dalla stazione appaltante come contratto applicato, con un costo della manodopera superiore a quello stimato dalla stessa SA;
- allegato la certificazione ISO sulla parità di genere e il rapporto sul personale.
Nonostante ciò, la Commissione di gara aveva disposto l’esclusione, ritenendo l’omissione della relazione insanabile e il soccorso istruttorio inapplicabile.
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