Appalti e stabilità occupazionale: il TAR sull'obbligo di relazione
Il TAR Sicilia chiarisce che l’impegno sulla stabilità occupazionale ex art. 102 D.Lgs. 36/2023 non si applica senza subentro o riassorbimento di personale.
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la ratio della decisione del TAR, è bene sottolineare cosa prevedono le norme di riferimento.
In particolare, l’art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 impone agli operatori economici tre impegni dichiarativi:
- stabilità occupazionale del personale (lett. a);
- applicazione dei CCNL di settore (lett. b);
- pari opportunità di genere, generazionali e di inclusione lavorativa (lett. c).
Il principio di tassatività delle cause di esclusione è sancito dall’art. 10, comma 2, del medesimo decreto, mentre l’art. 101, comma 3, disciplina il soccorso istruttorio, consentendo alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti o integrazioni “sul contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato”, purché non se ne modifichi il contenuto sostanziale.
Completano il quadro i principi di favor partecipationis e proporzionalità, che impongono di evitare esclusioni fondate su mere irregolarità formali, a tutela della concorrenza e della buona amministrazione.
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