Appalti e stabilità occupazionale: il TAR sull'obbligo di relazione

Il TAR Sicilia chiarisce che l’impegno sulla stabilità occupazionale ex art. 102 D.Lgs. 36/2023 non si applica senza subentro o riassorbimento di personale.

di Redazione tecnica - 12/10/2025

Conclusioni operative

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e obbligo per la SA di riformulare la graduatoria, che aveva visto il ricorrente piazzarsi al primo posto.

Diverse le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza:

  • l’impegno sulla stabilità occupazionale non si applica se l’appalto non comporta subentro o riassorbimento di personale;
  • la dichiarazione ex art. 102, in tali casi, non è necessaria;
  • la mancata allegazione della relazione non può determinare l’esclusione, in mancanza di clausola espressa “a pena di esclusione”;
  • la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio, anche per gli allegati all’offerta economica, se la documentazione mancante non incide sul prezzo o sugli oneri aziendali;
  • l’inserimento della relazione ex art. 102 nella busta economica è una scelta illogica e potenzialmente lesiva della partecipazione.

Si valorizza così l’interpretazione sostanzialistica dell’offerta, coerente con i principi di proporzionalità, parità di trattamento e risultato che permeano il nuovo Codice dei contratti.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati