Il GSE ha aggiornato, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo
Economico, le
"Regole applicative per il riconoscimento delle
tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011" per tenere
conto dell'entrata in vigore di disposizioni normative di recente
pubblicazione, quali in particolare:
- Nuove regole per la realizzazione di impianti in aree agricole
definite dall'art. 65 della Legge 27/2012 (Decreto Legge n. 1 del
24 gennaio 2012, coordinato con la Legge di conversione del 24
marzo 2012);
- Nuove disposizioni per la presentazione della Certificazione
antimafia, a recepimento della Legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- Attuazione delle disposizioni previste, a partire dal
30/6/2012, dai commi 5 e 6 dell'articolo 11 del DM 5/5/2011
(certificazioni di garanzia e qualità, nonchè attestato del
produttore di adesione ad un sistema/consorzio che garantisca il
riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita utile);
- Obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili per i nuovi
edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la
richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata
successivamente al 30 maggio 2012 (comma 4 dell'art.11 D.Lgs n. 28
del 3 marzo 2011).
In particolare, in riferimento all'obbligo di iscrizione a
consorzi per lo smaltimento dei moduli fotovoltaici per gli
impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012, si
comunica che è previsto un periodo transitorio di 6 mesi per
adeguarsi pienamente ai requisiti previsti dalle regole con effetto
retroattivo a partire dall'1 luglio.
I paragrafi delle Regole applicative, oggetto di aggiornamenti
rilevanti rispetto alla precedente versione, sono i seguenti:
par. 3.7: Limitazioni per impianti installati a terra su aree
agricole
Vengono recepite le modifiche introdotte dall'articolo 65 della
Legge n. 27/2012 che annulla i commi 4 e 5 dell'articolo 10 D.lgs.
28/11 (impianti a terra installati su aree agricole).
par. 4.2 : Documentazione da allegare
Viene aggiornata la documentazione da allegare alla richiesta di
accesso alle tariffe incentivanti in conformità alle modifiche
introdotte, resa anche disponibile sull'apposito applicativo del
sistema informatico del GSE a partire dal 1° luglio 2012.
par. 4.5.1 Maggiorazione per l'utilizzo di componenti EU
Viene chiarito che le modalità di riconoscimento previste per la
maggiorazione della tariffa incentivante fino al 30 giugno 2012,
risultano estese fino alla conclusione del quarto Conto
energia.
par. 4.6 Attuazione delle ulteriori disposizioni previste
nell'articolo 11 del decreto
Vengono definiti i requisiti per assolvere:
- l'obbligo di certificato di garanzia di 10 anni per i moduli di
impianti rientranti nel Titolo II del DM 5 maggio 2011, a partire
dal 29 maggio 2012;
- l'obbligo di iscrizione dei produttori dei moduli a
sistemi/consorzi per lo smaltimento degli stessi a fine vita utile
ed in possesso di determinati requisiti tecnici e finanziari, a
partire dal 1 luglio 2012;
- l'obbligo di certificazione di sistema per i produttori di moduli
(sistema di gestione della qualità, sistema di gestione della
salute e sicurezza, sistema di gestione ambientale), a partire dal
1 luglio 2012;
- l'obbligo di certificazione del processo produttivo in fabbrica
(Factory inspection) per moduli e inverter, a partire dal 1 luglio
2012.
par. 4.7 Obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili nei
nuovi edifici
Vengono chiarite le modalità di incentivazione di impianti
fotovoltaici di potenza superiore alla potenza d'obbligo, ad
assolvimento degli obblighi di legge di cui all'art.11 D.lgs. n. 28
del 3 marzo 2011, per i nuovi edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti e per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio
è stato presentata successivamente al 30 maggio 2012.
Fonte: GSE
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