Con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il Governo ha
introdotto, per l'ennesima volta, alcune modifiche al codice dei
contratti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nel dettaglio:
- con l'articolo 33, comma 2 del decreto-legge è stato modificato
l'articolo 38, comma 1, lettera a);
- con l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge è stato introdotto
il comma 2-bis nell'articolo 153 relativo alla finanza di
progetto;
- con l'articolo 4 del decreto-legge è stato modificato il comma
25 dell'articolo 253 recante norme transitorie.
Si tratta di
modifiche che, a nostro avviso, non hanno
nulla a che vedere con un decreto-legge che, per altro,
tratta della misure per la crescita del Paese.
Sappiamo tutti che un decreto-legge è un provvedimento provvisorio
avente forza di legge,
adottato in casi straordinari di
necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell'art. 77 della
Costituzione della Repubblica Italiana in cui viene precisato che
"in casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, che deve il giorno stesso presentare per la conversione alle
Camere".
Nel dettaglio mi chiedo cosa hanno a che vedere con "i casi di
necessità ed urgenza" le ultime modifiche del Codice dei contratti
inserite nel Decreto-legge cosiddetto "dello sviluppo" e ricordo
che
il Codice dei contratti è stato modificato dal mese di
gennaio ad oggi da sei provvedimenti e precisamente:
- dal decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge
24 marzo 2012, n. 27;
- dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge
4 aprile 2012, n. 35;
- dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26
aprile 2012, n. 44;
- dal decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 in attesa di conversione
in legge;
- dal decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 in attesa di
conversione in legge;
Ben cinque decreti-legge in sei mesi: si tratta, indubbiamente di
un pessimo primato che sarebbe opportuno non si ripeta più.
Non è
possibile per gli operatori del settore metabolizzare alcune
modifiche che ne giungono altre che le cancellano. Temo che si
possa affermare che manca forse una regia generale.
Non sarebbe il caso, invece di inserire a spizzichi e bocconi
modifiche che non hanno nulla a che vedere con i decreti-legge di
turno, capire che sarebbe più giusto, tranne casi di estrema
necessità ed urgenza, evitare questo attuale stillicidio ed
unificare più modifiche in un unico intervento semestrale/annuale
ad hoc per un argomento così importante?
E' abbastanza difficile evidenziare tutte le modifiche introdotte
ma cercheremo di riassumerle come segue.
Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge
24 marzo 2012, n. 27
Vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei contratti ed al
regolamento di attuazione necessarie a far decollare davvero il
Project Financing.
Le nuove norme spingono l'ingresso dei capitali privati nel
finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle
infrastrutture.
Vengono ridotti gli importi delle opere d'arte per i grandi edifici
e viene precisato che sono da considerare sottoprodotti le terre e
rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di
opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo
produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di
varia natura.
Vengono, anche, inserite nuove norme relative alla progettazione
ed, in particolare, è, adesso, consentita l'omissione di uno dei
primi due livelli di progettazione purché il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Viene modificato l'articolo 135, comma 1 del codice dei contratti
inserendo la possibilità che il responsabile del procedimento
proponga alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei
lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto nel
caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato non soltanto per per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di
altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro ma,
anche, per reati di usura, riciclaggio.
Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4
aprile 2012, n. 5
Nel codice dei contratti viene introdotto l'articolo 6-bis
rubricato come "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" con
cui, per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti
dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la
trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione
amministrativa, viene istituita, presso l'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la "Banca dati
nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) della quale fanno parte i
dati previsti dall'articolo 7 del codice dei contratti Il controllo
dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti
aggiudicatori sarà possibile esclusivamente per mezzo della nuova
Banca dati.
Viene, anche, prevista la modifica del comma 2 dell'articolo 29 del
Codice dei contratti in tema di responsabilità solidale negli
appalti e viene precisato che "in caso di appalto di opere o di
servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato
in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i
contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento.".
Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26
aprile 2012, n. 44
Viene modificato il comma 2 dell'articolo 38 del codice dei
contratti precisando uno dei due elementi disciplinati dalla
lettera g) del comma 1 della disposizione che dispone l'esclusione
dagli appalti per i soggetti che abbiano "commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
La modifica introdotta da decreto-legge cosiddetto della
"semplificazione fiscale" l'accertamento definitivo della
violazione. La norma in dettaglio chiarisce che "costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed
esigibili". Con la nuova norma viene precisato che sono fatti salvi
i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti, in coerenza
con la precedente previsione e cioè in base alla formulazione della
lettera g) precedente all'introduzione del chiarimento disposto dal
decreto-legge n. 16/2012.
Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 (in attesa di conversione
in legge)
E' stata introdotta una modifica all'articolo 11, comma 10-bis,
lettera b) del Codice dei contratti per mezzo della quale Nel caso
in cui si svolgano gare elettroniche sarà, pertanto, possibile
stipulare il contratto anche prima dei 35 giorni.
Vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 120 e 283 del
Regolamento n. 207/2010 di attuazione del Codice dei contratti ed,
in particolare viene precisato che con il sistema di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene
prevista una seduta pubblica per l'apertura delle buste contennenti
le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della
presenza dei documenti prodotti.
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 (in attesa di
conversione in legge)
Con l'inserimento nell'articolo 153 del Codice dei contratti del
comma 2-bis viene data risposta all'esigenza di definire in modo
esauriente, in conseguenza al ruolo chiave che viene ad assumere lo
studio di fattibilità nella finanza di progetto, i requisiti di
qualificazione dei soggetti incaricati di predisporre lo studio di
fattibilità laddove lo stesso sia posto a base di gara, prevedendo
l'espressa menzione dei requisiti di professionalità sui temi
economico-finanziari necessari per redigere un documento che sia in
grado di fornire indicazioni adeguate sulla gestione economica e
funzionale della infrastruttura. Si prevede, inoltre, che, laddove
l'amministrazione sia carente di professionalità adeguate, queste
possano essere reperite all'esterno con procedure di gara.
Con la modifica del comma 25 dell'articolo 253 del Codice dei
contratti viene elevata al 60% la quota di lavori che i
concessionari autostradali titolari di concessioni sono tenuti ad
affidare a terzi, rafforzando ulteriormente la disposizione
inserita dal decreto liberalizzazioni che aveva già elevato la
predetta quota dal 40 al 50%.
Mentre tutti chiedono una legislazione chiara, semplice, efficiente
e trasparente, nel campo dei lavori pubblici si assiste, invece, a
continue
modifiche a volte anche ondivaghe. Tra le tante
ricordiamo:
- l'articolo 246-bis del Codice dei contratti (D.Lgs. n.
163/2006) relativo alla responsabilità per lite temeraria inserito
dall'articolo 4, comma 2, lettera ii) del Decreto-Legge 13 maggio
2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed
abrogato, dopo due mesi dall'allegato 4, articolo 4, comma 1, n.
36-bis, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 come
introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera b9) del Decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 195;
- il comma 3-bis dell’articolo 81 del Codice dei contratti
introdotto dall’articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del
Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12
luglio 2011, n. 106 e relativo al fatto che l’offerta migliore
doveva essere determinata al netto delle spese relative al costo
del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e,
successivamente, dopo qualche mese, abrogato dall’articolo 44,
comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla
legge 23 dicembre 2011, n. 214.
Riteniamo di fare cosa gradita nell’allegare alla presente il testo
del Codice dei contratti aggiornato alle ultime modifiche.
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