L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture con la deliberazione n. 74 del 10 ottobre
scorso diffusa martedì 28 novembre è intervenuta su un problema
sollevato dall’Associazione delle società di ingegneria (Oice) che
aveva chiesto ad una stazione appaltante di modificare un bando di
gara per violazione dell’articolo 66, comma 1, lettera a) del
Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999.
Nel bando era stato previsto che i concorrenti dovevano documentare
il possesso di un requisito di fatturato globale nel quinquennio ma
riferito non a tutti i servizi di ingegneria e architettura, come
prevede la norma del regolamento, ma esclusivamente ai servizi di
direzione dei lavori.
La norma di cui all’articolo 66 del Regolamento stabilisce che il
requisito del fatturato globale, dell’ultimo quinquennio debba
essere relativo ai “servizi di cui all’articolo 50” sempre del Dpr
e, quindi ai servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e gli
altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto
preliminare, del progetto definitivo e di quello esecutivo nonché
le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per
un importo variabile da 3 a 6 volte l’importo a base d’asta.
Il problema era quindi quello di accertare se l’interpretazione
restrittiva della stazione appaltante era corretta o se, invece,
aveva ragione l’Oice nel ritenere che il bando non sia conforme
alla legge.
L’Autorità, censurando l’operato della stazione appaltante, dà
ragione all’Oice ed afferma che “il dato testuale reca con sé una
interferenza univoca e non può che essere riferita alla totalità
dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura espletati
in precedenza”.
Ad avviso dell’Autorità è richiesto un “elemento di affidabilità di
un concorrente che in tal modo dimostra di aver svolto adeguata
attività nel campo dei servizi di ingegneria e architettura”.
Concluendo, quindi, nelle gare di servizi di ingegneria, il
requisito del fatturato globale quinquennale non può essere
limitato ad una singola tipologia di servizio che si deve appaltare
e ciò perché “per le gare di importo superiore alla soglia
comunitaria ciò costituirebbe un elemento di eccessiva restrizione
della libera concorrenza”.
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