Professioni Regolamentate: le norme sul nuovo tirocinio sono retroattive

05/07/2012

Il nuovo tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate, previsto dall'art. 9, comma 6 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto Liberalizzazioni) convertito dalle Legge 24 marzo 2012, n. 27, non deve superare i 18 mesi (fatta esclusione per le professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente) con valenza retroattiva. Dunque, chi ha avviato il tirocinio prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, potrà sostenere l'esame di abilitazione alla professione dopo 18 mesi dall'inizio del tirocinio.

Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia con la circolare 4 luglio 2012 recante "Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 N.27" che finalmente sciolto ogni dubbio sulla disciplina della fase transitoria per l'applicazione del decreto-legge e quindi sui tirocini avviati prima del 24 gennaio 2012.

In particolare, l'art. 9 comma 6 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto Liberalizzazioni) convertito dalle Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha stabilito che "la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi". Il Ministero aveva già rilevato che né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Ciò premesso, ha chiarito che nei rapporti di durata (come il tirocinio professionale) la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall'atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull'atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.

Nel caso dei tirocini professionali, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato prima dell'entrata in vigore ella disciplina. La volontà del legislatore è stata, infatti, chiaramente improntata ad ampliare fin dall'immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni. Dunque, in caso di contraria interpretazione della nuova disciplina, si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell'accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell'entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell'art.3 Cost.

Inoltre, in sede di conversione in legge il legislatore ha usato, per riferirsi alla durata del tirocinio, il tempo presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto. D'altra parte, l'esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all'idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di ammissione.

In riferimento alle modalità di svolgimento del tirocinio la nuova disciplina prevede che "per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica". ciò vuol dire che ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.



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