Il nuovo tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate,
previsto dall'art. 9, comma 6 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n.
1 (Decreto Liberalizzazioni) convertito dalle Legge 24 marzo 2012,
n. 27, non deve superare i 18 mesi (fatta esclusione per le
professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa
vigente) con valenza retroattiva. Dunque, chi ha avviato il
tirocinio prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina,
potrà sostenere l'esame di abilitazione alla professione dopo 18
mesi dall'inizio del tirocinio.
Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia con la
circolare 4
luglio 2012 recante
"Durata del tirocinio previsto per
l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art
9, comma 6, del D.L. 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla
L.24/3/2012 N.27" che finalmente sciolto ogni dubbio sulla
disciplina della fase transitoria per l'applicazione del
decreto-legge e quindi sui tirocini avviati prima del 24 gennaio
2012.
In particolare, l'art. 9 comma 6 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012,
n. 1 (Decreto Liberalizzazioni) convertito dalle Legge 24 marzo
2012, n. 27, ha stabilito che
"la durata del tirocinio previsto
per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere
superiore a diciotto mesi". Il Ministero aveva già rilevato
che né il decreto legge né la legge di conversione contengono
disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio
professionale iniziato prima dell'entrata in vigore del
decreto-legge.
Ciò premesso, ha chiarito che nei rapporti di durata (come il
tirocinio professionale) la nuova legge può applicarsi agli effetti
non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando
sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall'atto o
dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare
gli effetti, agisce sul fatto o sull'atto generatore del rapporto,
la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua
portata a quegli effetti.
Nel caso dei tirocini professionali, deve ritenersi che la norma
sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio
iniziato prima dell'entrata in vigore ella disciplina. La volontà
del legislatore è stata, infatti, chiaramente improntata ad
ampliare fin dall'immediato la possibilità di accesso dei giovani
al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di
liberalizzazioni delle professioni. Dunque, in caso di contraria
interpretazione della nuova disciplina, si verificherebbero
situazioni di palese disparità di trattamento nell'accesso alla
professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel
senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la
pratica professionale immediatamente prima dell'entrata in vigore
della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di
uguaglianza consacrato nell'art.3 Cost.
Inoltre, in sede di conversione in legge il legislatore ha usato,
per riferirsi alla durata del tirocinio, il tempo presente in
sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto. D'altra parte,
l'esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine
all'idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla
quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di
ammissione.
In riferimento alle
modalità di svolgimento del tirocinio la
nuova disciplina prevede che
"per i primi sei mesi, il
tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della
laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica". ciò vuol dire che ai fini del compimento della
pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi
sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio
professionale.
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