L'
Agenzia del Territorio con la nota prot. 31892 del 22
giugno scorso indirizzata agli uffici provinciali ed alle direzioni
regionali ha approfondito le tematiche ed ha fornito alcuni
chiarimenti in merito all'
accertamento degli immobili ospitanti
gli impianti fotovoltaici.
La nota è suddivisa nei seguenti paragrafi:
- Criteri generali per l'attribuzione della categoria e della
rendita
- Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo
di accatastamento
- La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti
fotovoltaici
Alla fine della nota, un
allegato tecnico contiene alcuni
esempi di rappresentazione in mappa, la rappresentazione
planimetrica delle installazioni fotovoltaiche realizzate sulla
copertura dei fabbricati e particolari casi di intestazione di
immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.
Per quanto concerne le installazioni fotovoltaiche per le quali
sussiste l'obbligo di accatastamento nella nota in argomento viene
precisato che nel caso di installazioni fotovoltaiche
architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite
all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle
realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati
o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano,
non
sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari
autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di
pertinenza degli immobili ma è necessario procedere, con
dichiarazione di variazione da parte del soggetto
interessato, alla rideterminazione della rendita catastale
dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato,
allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la
relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o
superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata
dall'amministrazione catastale (circolare Agenzia territorio n. 10
del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo l,
comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di
individuare separatamente il fabbricato e l'installazione
fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente
al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi
subalterni le porzioni immobiliari componenti l'unità secondo le
previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare n. 4 del 29
ottobre 2009. In particolare, deve essere preliminarmente
individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti
reali.
Non sussiste, comunque, alcun obbligo di dichiarazione al catasto,
qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore
a 3 chilowatt;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è
superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui
parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla
circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia
architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già
censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato
dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi,
degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e
dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli
stessi, è inferiore a 150 metri3, in coerenza con il
limite volumetrico stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera e)
del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n.28.
Nella nota in argomento, per quanto concerne
la ruralità degli
immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, viene precisato
che agli immobili realizzati su fondi agricoli deve essere
riconosciuto il carattere di ruralità dopo aver accertato che:
- l'azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di
terreni e beni strumentali che congiuntamente siano, di fatto,
correlati alla produzione agricola;
- l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo, nell'ambito
dell'azienda agricola;
- l'impianto fotovoltaico sia posto nel comune ave sono ubicati i
terreni agricoli, o in quelli limitrofi;
- almeno uno dei requisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4
della circolare n. 32 del 2009, sia soddisfatto.
Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti
autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il
riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra
l'obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi degli articoli 20 e
28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249), è attribuita
la categoria "D/lO -fabbricati per funzioni produttive connesse
al/e attività agricole", introdotta con decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.
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