Sulla Gazzetta ufficiale n. 152 del 2 luglio scorso sono stati
pubblicati
due decreti del Ministero dell'Economia e della
Finanze che portano, entrambi, la data del 25 giugno 2012 e
recanti rispettivamente:
- Modalità di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e
3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni e integrazioni.
- Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli
Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
Con il primo decreto, costituito da 8 articoli e 5 allegati
vengono disciplinate le modalità di certificazione del
credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale; vengono
disciplinate, anche, le forme semplificate di cessione e
notificazione del credito certificato.
Il decreto contiene, altresì, i seguenti allegati:
- Allegato 1 - Istanza per il rilascio della
certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro
dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma
3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni
- Allegato 1 bis - II richiesta - Istanza per il rilascio
della certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro
dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma
3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni
- Allegato 2 - Certificazione dei crediti di cui al
Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di attuazione
dell'articolo 9, comma 3-bid del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2 e successive modificazioni
- Allegato 2 bis - Commissario ad acta - Certificazione
dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle
finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni
- Allegato 3 - Nomina Commissario ad acta
Con il secondo decreto, viene stabilito
i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti
delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e
appalti,
possono essere utilizzati per il pagamento totale o
parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di
cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il
30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e
locali; nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, ovvero per entrate spettanti
all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione del
credito.
Viene, altresì, precisato che con successivo decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze tale compensazione potrà essere
estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.
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