Anche nel recentissimo
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(cosiddetto “Spending review 2” per differenziarlo dal
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52) pubblicato nel supplemento
ordinario n. 141 alla Gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio scorso
si materializzano nuove modifiche al Codice dei contratti di
cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Si tratta delle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 4 e 5
del decreto-legge:
- all'articolo 33, comma 3-bis del codice dei contratti
con cui viene precisato che i comuni con popolazione non superiore
a 5.000 abitanti in alternativa alla possibilità di affidare ad
un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi
e forniture possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di
committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207;
- all'articolo 66, comma 7 del Codice dei contratti con
cui viene cancellata la norma che rendeva obbligatoria la
pubblicazione degli avvisi e dei bandi, per estratto, su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i
contratti.
In un primo momento l'ultima delle due precedenti modifiche
inserite con il decreto-legge n. 95/2012 sembrava fosse uscita in
estremis dal decreto con la motivazione che la cancellazione
dell'obbligo della pubblicazione degli avvisi e dei bandi avrebbe
comportato una notevole diminuzione delle entrate per i giornali ma
alla fine ha prevalso l'originario testo.
Nella stessa Gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio scorso è stata
anche pubblicata la
legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione in
legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 che aveva
introdotto altre modifiche al Codice dei contratti.
Si tratta di un vero primato: nella stessa gazzetta due
provvedimenti con la stessa data e precisamente la legge 94 di
conversione del decreto-legge n. 52 ed il decreto-legge n. 95 che
dettano entrambi modifiche ed integrazioni al codice dei contratti.
Un primato difficilmente non soltanto superabile ma, anche,
eguagliabile!
Nel dettaglio la legge di conversione del decreto-legge n. 52 ha
introdotto, unitamente alle altre modifiche originariamente
previste, anche, la modifica dell'importo di alcuni dati dei
contratti che le stazioni appaltanti devono comunicare
all'Osservatorio
riducendo tale importo da 150.000 a 50.000
euro.
In verità viene anche introdotta una precisazione a quanto
originariamente fissato dal decreto-legge in merito alla modifica
introdotta all'articolo 120, comma 2 del regolamento n. 207/2012;
con la conversione in legge viene stabilito che l'apertura dei
plichi contenenti l'offerta tecnica in seduta pubblica deve essere
effettuato anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le
offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9
maggio 2012.
Continuano, dunque, le
modifiche al codice dei contratti con
decreti-legge.
Ricordo che
il Codice dei contratti è stato modificato dal mese
di gennaio ad oggi da sette provvedimenti e precisamente:
- dal decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge
24 marzo 2012, n. 27;
- dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge
4 aprile 2012, n. 35;
- dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26
aprile 2012, n. 44;
- dal decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6
luglio 2012, n. 94;
- dal decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 in attesa di
conversione in legge;
- dal decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 in attesa di conversione
in legge.
Ben sei decreti-legge in sei mesi: si tratta, indubbiamente di un
pessimo primato che sarebbe opportuno non si ripeta più.Non è
possibile per gli operatori del settore metabolizzare alcune
modifiche che ne giungono altre che le cancellano. Temo che si
possa affermare che manca forse una regia generale.
Non sarebbe il caso, invece di inserire a spizzichi e bocconi
modifiche che non hanno nulla a che vedere con i decreti-legge di
turno, capire che sarebbe più giusto, tranne casi di estrema
necessità ed urgenza, evitare questo attuale stillicidio ed
unificare più modifiche in un unico intervento semestrale/annuale
ad hoc per un argomento così importante? In allegato il testo del
Codice e del
Regolamento aggiornati a tutte le
modifiche introdotte sino ad oggi.
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