Dopo che il 25 ottobre scorso, il decreto legge 29 settembre 2006,
n. 261, recante:”
Interventi urgenti per la riduzione del disagio
abitativo in favore di particolari categorie sociali” è
decaduto creando non pochi problemi ad alcune categorie sociali, il
Governo è intervenuto nuovamente sull’argomento approvando nel
Consiglio dei ministri del 10 novembre 2006 un disegno di legge di
iniziativa governativa riguardante: “
Interventi per la riduzione
del disagio abitativo di particolari categorie sociali.” che è
stato presentato alla Camera dei Deputati, il 16 novembre
scorso.
Il provvedimento è finalizzato a contenere i disagi sociali
connessi alle procedure esecutive di sfratto di particolari
categorie sociali e nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni
limitrofi con oltre diecimila abitanti e nei comuni ad alta
tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13
novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18
febbraio 2004.
In particolare, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge per un periodo di otto mesi, i provvedimenti di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di
abitazioni, nei confronti dei seguenti conduttori:
- conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare
inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo
familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati
terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66
per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione
adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza;
- gli inquilini di immobili di proprietà dei cosiddetti "grandi
proprietari" (compagnie di assicurazione, banche, istituti
previdenziali) la sospensione della procedura di sfratto varrà per
diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge.
Sono previsti altresì benefici fiscali (i Comuni potranno prevedere
anche esenzione o riduzione dell’ICI) per i proprietari degli
immobili.
Per i proprietari degli immobili sono previsti dei benefici, si
applicano, infatti, per il periodo di sospensione della procedura
esecutiva, i benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 1º febbraio 2006, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86: “Per i proprietari
degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, il
relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione
del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del
periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi
dell'articolo 1.”
I Comuni avranno, inoltre, quarantacinque giorni per presentare ai
Ministeri delle Infrastrutture, della Solidarietà Sociale e delle
Politiche per la Famiglia, un piano straordinario pluriennale di
edilizia residenziale pubblica che tenga particolare conto delle
categorie disagiate (le medesime che usufruiranno della sospensione
dello sfratto) già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione
degli alloggi (con reddito lordo complessivo inferiore a 27.000
euro, che siano ovvero abbiano in famiglia persone di oltre 65 anni
di età, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap
con invalidità superiore al 66%).
É infine prevista la creazione di un tavolo di concertazione
generale sulle politiche abitative, che dovrà concludere i lavori
in tempi molto ristretti e predisporre un programma nazionale che
fissi gli obiettivi di carattere generale per la programmazione
regionale di edilizia residenziale pubblica, al fine di realizzare
alloggi in locazione a canone sociale, la riqualificazione di
quartieri degradati e proposte normative di natura fiscale e per la
normalizzazione del mercato immobiliare.
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