PARERE COMPETENTI COMMISSIONI DI CAMERA E SENATO

01/12/2006

La VIII Commissione della Camera dei Deputati (Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) ha concluso nella seduta del 29 novembre scorso, dopo le sedute del 8, 9, 16 e 23 novembre, l’esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed a conclusione dei lavori ha esitato un parere favorevole con alcune condizioni alcune formali ed altre sostanziali tra le quali evidenziamo le seguenti:
  • siano soppresse le disposizioni di cui all’articolo 1, all’articolo 4, all’articolo 6, comma 2, in quanto ripetitive di disposizioni legislative già vigenti;
  • all’articolo 2, al numero 1), lettera b), con riferimento alla definizione in via regolamentare delle modalità di coordinamento della vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione, valutate anche le osservazioni del Consiglio di Stato, occorre assicurare che in ogni caso siano previste in via regolamentare le forme opportune di coordinamento tra soggetti pubblici chiamati a vario titolo ad operare, ferme restando le rispettive competenze, per la più efficace vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione, in maniera da rendere certi ed efficienti i rapporti reciproci, a tutto vantaggio della trasparenza e qualità del sistema;
  • più in generale, in ragione dell’opportunità di prevedere una riforma organica del codice che possa andare incontro alle molteplici richieste derivanti dagli operatori del settore e dai mondi professionali interessati, si raccomanda al Governo di rimettere ad un nuovo decreto legislativo correttivo e integrativo – visti anche l’impulso e la volontà positiva manifestata in tal senso dal Ministro delle infrastrutture nella sua audizione presso la VIII Commissione della Camera dell’8 novembre 2006 – ulteriori e più complessivi interventi di riordino e sistemazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le linee di indirizzo che la stessa VIII Commissione si riserva di individuare a seguito della preannunziata attività conoscitiva e istruttoria in materia,
e con alcune osservazioni tra le quali:
  • all’articolo 2, dopo il numero 1), si valuti l’opportunità – in considerazione anche delle obiezioni al riguardo già sollevate in sede comunitaria – di inserire una ulteriore novella all’articolo 49, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di avvalimento, che disponga che il certificato dei lavori è rilasciato all’impresa aggiudicataria che esegue i lavori, mentre l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
  • valuti il Governo l’opportunità di procedere, secondo quanto prospettato nel parere espresso in sede di Conferenza unificata, all’inserimento di ulteriori modifiche all’articolo 10, comma 5, ed all’articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 136 del 2006, per risolvere le specifiche questioni relative rispettivamente:
    a) all’esclusione dell’obbligo per il responsabile del procedimento interno all’amministrazione di essere un dipendente di ruolo, potendo, invece, tali funzioni essere esercitate anche da personale legato all’amministrazione stessa da un diverso status giuridico;
    b) all’innalzamento della soglia dei contratti (prima pari ad un milione di euro, poi ridotta a 500.000 euro con il codice) per i quali è sancito l’obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
  • valuti, infine, il Governo l’eventualità di dettare ulteriori modifiche alla normativa in tema di appalti di lavori pubblici in relazione alle questioni problematiche aperte in sede di contenzioso comunitario, con specifico riferimento alla procedura di infrazione che oppone, per talune delle disposizioni introdotte con la legge n. 166 del 2002 (in parte già modificate dal codice stesso), la Commissione europea all’Italia – e che è già in fase avanzata di contenzioso innanzi alla Corte di giustizia europea – nel cui ambito sono state sollevate precise questioni in relazione al diritto di prelazione in favore del promotore ed alla posizione complessiva riconosciuta a quest’ultimo nelle procedure di project financing, ai contratti misti, alla realizzazione a scomputo dei lavori di urbanizzazione, all’affidamento della « direzione lavori » e del collaudo.
Anche la competente Commissione del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni) ha concluso nella seduta del 29 novembreparere favorevole con alcune osservazioni, in parte identiche a quelle della Commissione della Camera.
I senatori ritengono necessario valutare i possibili effetti finanziari sugli enti locali derivanti dall’estensione del regime di pubblicità previsto per i contratti sopra la soglia a quelli sotto la soglia ed invitano a sopprimere la norma del Codice che cancella l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei bandi di gara di importo compreso tra 500.000 euro e la soglia comunitaria e a prevedere, in aggiunta alla normativa esistente, per gli appalti di lavoro di importo compreso tra 500.000 euro e la soglia comunitaria, la pubblicazione dei bandi su almeno un quotidiano nazionale e uno locale.

Restano, quindi aperte le questioni più importanti e l’intervento organico di correzione sul Codice degli appalti non potrà scattare in tempi brevi perché entrambe le commissioni hanno riconosciuto che non ci sono i tempi per una proposta articolata di modifica e hanno dato il via libera al minidecreto che, di fatto, contiene solo piccole correzioni e rettifiche.
In verità la Commissione Ambiente della Camera ha posto come condizione di cominciare a lavorare da subito a un secondo decreto correttivo “con ulteriori e più complessivi interventi di riordino”.
Tino lannuzzi , relatore del parere della Commissione della Camera ha precisato che “Dopo un ciclo di audizioni presenteremo un atto di indirizzo al ministro” e del resto, era stato lo stesso Di Pietro durante l’audizione in commissione a sollecitare “suggerimenti e proposte per interventi di riforma successivi del Codice”.

A questo punto resta soltanto da capire se gli istituti del codice sospesi fino al 31 gennaio 2007 con la legge 12 luglio 2006, n. 228 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione” e precisamente quelli relativi a:
  • l’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e 3);
  • il dialogo competitivo (art. 58);
  • il divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento (art. 49);
  • l’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
  • l’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
  • le centrali di committenza (art. 33);
  • l’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4, lettera f),
in attesa di modifiche che non arriveranno in tempo, subiranno o no una ulteriore proroga.

A cura di Paolo Oreto


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