Sul supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta ufficiale n. 159 del
10 luglio scorso è stato pubblicato il
decreto Ministero dello
Sviluppo economico 5 luglio 2012 recante "
Attuazione
dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici" (cosiddetto "Quinto Conto Energia").
Il decreto consta di 20 articoli e di 7 allegati ed è stato
previsto:
- un ampliamento del budget di spesa, per un totale di 500
Milioni di Euro annui - pari a ulteriori 10 Miliardi di Euro di
spesa su 20 anni - suddivisi tra Fotovoltaico (200 Milioni) e
Non-Fotovoltaico (300 Milioni);
- una semplificazione delle procedure per l'iscrizione ai
registri;
- l'innalzamento delle soglie di accesso ai registri per tutte le
categorie rilevanti. In particolare, per il fotovoltaico, sono
esentati dai registri gli impianti a concentrazione, quelli
innovativi e quelli realizzati da Amministrazioni pubbliche, oltre
a quelli in sostituzione di amianto fino a 50 KW. Inoltre, sono
esentati gli impianti tra 12 e 20 KW che richiedono una tariffa
ridotta del 20%;
- un premio per gli impianti fotovoltaici realizzati in
sostituzione di coperture in amianto e per quelli con preponderante
uso di componenti europei;
- un incremento degli incentivi per alcune specifiche tecnologie
che presentano una forte ricaduta sulla filiera nazionale, ad
esempio: geotermico innovativo, fotovoltaico a concentrazione e
innovativo;
- una rimodulazione dei termini di pagamento dei certificati
verdi;
- la conferma della priorità di accesso al registro per gli
impianti realizzati dalle aziende agricole.
Di seguito l'analisi del decreto.
Entrate in vigore
La principale novità del nuovo decreto riguarda l'
entrata in
vigore che, come sperato, non sarà repentina ma consentirà la
gestione di una fase transitoria per un passaggio più graduale e
indolore dal IV sistema incentivante di cui al DM 05/05/2011. In
particolare, sarà sempre valido il tetto dei 6 miliardi di euro per
quanto riguarda il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi,
ma la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli
incentivi raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l'anno dovrà
essere pubblicata sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas, con propria delibera. Il nuovo sistema incentivante si
applicherà decorsi
45 giorni solari dalla data di
pubblicazione della suddetta deliberazione.
Durante una prima fase transitoria, il IV Conto Energia continuerà
ad applicarsi:
- ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV
del DM 05/05/2011 che entrano in esercizio prima della data di
decorrenza del nuovo Conto Energia individuata dall'AEEG;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio
2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e
che producono la certificazione di fine lavori nei termini
previsti;
- agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro
il 31 dicembre 2012.
Il nuovo sistema incentivante si esaurirà, in ogni caso, decorsi
trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo
indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno. La data di
raggiungimento del predetto valore di 6,7 miliardi di euro l'anno
verrà comunicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
attraverso delibera pubblicata sul sito.
Accesso agli incentivi
Un'altra grossa novità riguarda l'accesso "diretto" alle tariffe
incentivanti, oggetto di discussione tra i ministeri interessati,
Regioni e principali associazioni di settore che hanno da subito
contestato l'iscrizione al registro per gli impianti di piccolo
taglio. In particolare, gli impianti che accedono direttamente alle
tariffe incentivanti sono:
- gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su
edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è
operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi
inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i
potenziamenti che comportano un incremento della potenza
dell'impianto non superiore a 12 kW;
- i potenziamenti che comportano un incremento della potenza
dell'impianto non superiore a 12 kW;
- gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche
innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato
degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
- gli impianti fotovoltaici a concentrazione fino al
raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di
50 ML€;
- impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche
mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al
raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di
50 ML€;
- gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non
superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di
rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento
della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono
una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari
impianti iscritti al registro.
Gli impianti fotovoltaici non ricadenti in uno dei suddetti punti
potranno accedere alle nuove tariffe incentivanti, previa
iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei
seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli
incentivi:
- 1° registro: 140 milioni di euro;
- 2° registro: 120 milioni di euro;
- registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque
fino al raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7
miliardi di euro l'anno.
Oltre le suddette risorse in ciascun registro:
- vengono sommate le risorse eventualmente non assegnate nella
precedente procedura;
- vengono sommate le risorse relative ad impianti ammessi in
precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia
comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione
della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti
procedure;
- a decorrere dal secondo registro, viene detratto il costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi attribuibile agli
impianti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entrati in
esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del
registro nonché, limitatamente al secondo registro, il costo degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c). In caso di
insufficiente compensazione, si procede mediante ulteriore
detrazione dalle disponibilità dei registri successivi.
Procedura per gli impianti a registro
Per quanto concerne il primo registro di 140 milioni di euro, il
bando sarà pubblicato dal GSE entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione delle regole applicative per l'iscrizione ai registri
e l'accesso alle tariffe incentivanti e prevede la presentazione
delle domande di iscrizione al registro fino alla data di
pubblicazione della deliberazione dell'AEEG, e in ogni caso per
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando. Per
i registri successivi, i bandi sono pubblicati dal GSE con cadenza
semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando e
prevedono la presentazione delle domande di iscrizione al registro
entro i successivi sessanta giorni.
La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal
soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e
l'esercizio dell'impianto con la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà recante le informazioni di cui
all'allegato 3-A. Non è consentita, successivamente alla chiusura
del registro, l'integrazione dei documenti e delle informazioni
presentati.
Entro venti giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE
forma la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo registro e
la pubblica sul proprio sito internet, applicando i seguenti
criteri di priorità:
- a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione
energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve
risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di
coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione
energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve
risultare D o superiore;
- c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di
coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- d) impianti con componenti principali realizzati unicamente
all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE;
- e) impianti ubicati, nell'ordine, su: siti contaminati come
definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni, sempreché l'area dei moduli
fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati
o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti
degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella
disponibilità del demanio militare; discariche esaurite per le
quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12,
comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003; cave dismesse;
miniere esaurite;
- f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad
attività produttive;
- g) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre,
pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
- i) altri impianti che rispettino i requisiti di cui
all'articolo 7 del decreto stesso.
Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli
impianti ricadenti in una delle categorie di cui alle lettere
precedenti, all'interno di tale categoria sono applicati i seguenti
ulteriori criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:
- impianti per i quali il soggetto interessato richiede una
tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di
entrata in esercizio;
- precedenza della data del titolo autorizzativo;
- minore potenza dell'impianto;
- precedenza della data della richiesta di iscrizione al
registro.
Attestato di certificazione energetica
Per quanto concerne le priorità riguardanti l'
attestato di
certificazione energetica, qualora sia stato redatto sulla base
di norme regionali, la classe energetica rilevante per la
formazione della graduatoria è determinata secondo modalità rese
note dal GSE nell'ambito delle regole applicative.
Le tariffe incentivanti del V Conto Energia
Per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in
riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una
tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e
della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli
impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con
caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a
concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7.
Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE
eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in
rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di
cui agli Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale
differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di
cui ai medesimi allegati; l'energia prodotta dagli impianti di
potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del
produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è
attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nei medesimi
Allegati 5, 6 e 7.
Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull'energia
consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti
fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche
innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili:
a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v):
- 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre
2013;
- 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre
2014;
- 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre
2014.
b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati
in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione
dell'eternit o dell'amianto:
- 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la
potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2013;
- 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la
potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2014;
- 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la
potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio
successivamente al 31 dicembre 2014.
Per quanto concerne le tariffe, i valori per gli impianti che
entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del nuovo
decreto sono i seguenti:
I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo
semestre di applicazione del nuovo decreto sono:
I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo
semestre di applicazione del nuovo decreto sono:
I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto
semestre di applicazione del nuovo decreto sono:
I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto
semestre di applicazione del nuovo decreto sono:
Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si
applica una ulteriore riduzione del 15% a semestre.
Il commento di ANIE-GIFI
Che sia una legge punitiva lo si evince chiaramente sin dalle
premesse e dalle considerazioni introduttive. Il riferimento
all'occupazione del suolo ed all'aumento del costo dell'energia
sono stati utilizzati in maniera faziosa per giustificare una legge
che di fatto contingenta il mercato fotovoltaico senza dare il
giusto slancio per raggiungere la piena competitività del
settore.
"Le intenzioni verbali dei Ministri non si sono tradotte in
fatti concreti -
dichiara Valerio Natalizia, Presidente
GIFI-ANIE -
Con il V Conto Energia molte aziende che fino
ad oggi hanno seriamente investito capitali sono costrette a
ridimensionare drasticamente il personale e ridurre gli
investimenti a scapito non solo del Sistema Paese ma anche delle
casse dello Stato. Niente di più paradossale se si pensa che questo
Esecutivo ha la missione di rilanciare l'economia nazionale e
migliorare il bilancio dello Stato".
Come è noto, e confermato da molti studi di prestigiosi Istituti e
Università, il mercato fotovoltaico ha generato nel 2011, tra i
molti benefici, circa 2 miliardi di € di tasse a favore dello Stato
il quale da quest'anno, alla luce di questa legge, ne dovrà fare a
meno.
"L'imposizione del registro, il contingentamento delle risorse
disponibili e la non adeguata gestione dei tempi di emanazione del
Decreto -
continua Natalizia -
hanno come effetto
quello di imbrigliare il mercato e renderlo accessibile a pochi,
aumentare la burocrazia e l'incertezza nonchè generare un effetto
"boomerang" sui costi legati all'incentivazione. L'annuncio
prematuro del cambio legislativo ha infatti inevitabilmente
generato una corsa all'installazione, testimoniata anche dal
contatore del GSE, e quindi l'aumento degli incentivi erogati, che
di fatto vanifica quelle che sono le intenzioni del V Conto
Energia. Il rischio è che la legge entri in vigore quando il limite
dei 6 miliardi di € sarà ampiamente superato".
"In questo contesto -
conclude Natalizia -
urge, onde evitare il collasso dell'industria, risolvere tutte
le limitazioni regolatorie allo scopo di liberalizzare il mercato
dell'energia dando la possibilità reale di produrre e vendere
l'energia elettrica anche sulla base di contratti tra privati. A
tale scopo la rapida regolazione dei Servizi Efficienti di Utenza,
i cosiddetti SEU, e delle Reti Interne di Utenza rappresenta
l'ultima spiaggia per il salvataggio dell'industria fotovoltaica.
Come GIFI-ANIE daremo da subito il nostro contributo all'attuazione
di meccanismi semplici e efficaci che presenteremo alle Istituzioni
nelle prossime settimane nell'ottica di continuare a supportare
l'industria nazionale".
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