17/07/2012
Nei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. Soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale fanno parte dei beni comuni condominiali, ma solo se contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28569 del 30 aprile 2012, confermando una ormai consolidata tesi secondo la quale nel condominio i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa e che solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. (Cass. n. 14576 del 30/07/2004; Cass. n. 587 del 12.1.11; Cass. n. 15913 del 17/07/2007).
In particolare, per stabilire di chi deve pagare per la ristrutturazione del balcone, se il proprietario o il condominio, è necessario distinguere i due casi di:
Nel primo caso, il balcone permette al condomino di affacciarsi e di esplicare il suo diritto di veduta. Il balcone aggettante sporge rispetto al muro perimetrale dell'edificio e in questo caso è di proprietà esclusiva del condomino che dovrà, dunque, sostenere le spese di manutenzione, fatta esclusione del frontalino se costituisce un elemento architettonico di pregio.
Nel secondo caso, il balcone è rientrato rispetto al muro perimetrale dell'edificio. Per quanto concerne le spese di manutenzione:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it