La politica ambientale dell'Unione europea è sempre più volta alla
salvaguardia e alla tutela nonché al miglioramento della qualità
dell'ambiente, alla protezione della salute umana e all'uso attento
delle risorse naturali. Il conseguimento dello sviluppo sostenibile
comporta cambiamenti significativi nell'andamento attuale dello
sviluppo tecnologico, della produzione, del consumo e del
comportamento dei cittadini e delle aziende.
Il programma Europeo auspica che si possa ridurre lo spreco delle
risorse naturali, in favore di quelle ottenute dai processi di
trattamento, prevenendo in tal modo non solo l'inquinamento, e
quindi un danno per la salute umana e dell'ambiente stesso, ma
anche il depauperamento delle risorse naturali.
Il focus della direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 4 Luglio 2012 sono i rifiuti elettrici ed
elettronici, RAEE.
Considerato l'attuale andamento del mercato e il sempre più
accorciarsi dei tempi di innovazione dei prodotti tecnologici e di
rinnovo degli stessi da parte degli utilizzatori, la Comunità
Europea ha previsto per i prossimi anni, un incremento dei rifiuti
provenienti dalle AEE. Sebbene la direttiva 2002/95/CE abbia
contribuito in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze
pericolose contenute nelle nuove AEE, sostanze pericolose quali il
mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili
policlorurati (PCB) e le sostanze che riducono lo strato di ozono
saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni. La presenza di
componenti pericolose nelle AEE solleva seri problemi nella fase di
gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati.
Il mancato riciclaggio causa la perdita di risorse preziose.
I destinatari della direttiva in esame sono gli Stati membri e in
particolare i produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. A cascata le disposizioni ricadono sui distributori e
sugli utilizzatori finali come vedremo.
Le AEE considerate dalla direttiva sono sia quelle domestiche,
nella loro accezione più ampia, che quelle non domestiche. Vedremo
come per ognuna delle due tipologie variano i sistemi di
finanziamento delle operazioni di raccolta e trattamento quando
giungono a fine vita.
Gli obiettivi della direttiva possono essere raggiunti senza
includere nel suo ambito d'applicazione gli impianti fissi di
grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di
trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori. Tuttavia, le
apparecchiature che non sono progettate e installate
specificatamente per essere parte di detti impianti, e che sono
idonee a svolgere la propria funzione anche ove non siano parti di
detti impianti, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione
della direttiva. Ciò riguarda ad esempio i pannelli
fotovoltaici,che come già anticipato nei mesi scorsi sono entrate a
far parte della famiglia dei RAEE.
In breve si esaminano ora le disposizioni più importanti della
direttiva europea.
Le disposizioni della direttiva vengono scaglionate in termini
temporali nella loro applicazione.
A partire dal 13 Agosto 2012, fino al 14 Agosto 2018, le
disposizioni si applicano alle Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche dell'allegato I rispettando le condizioni del
paragrafo 3.
A partire dal 15 Agosto 2018 le disposizioni vengono applicate a
tutte le AEE.
La direttiva incentiva ulteriormente gli stati membri a dotarsi di
idonei sistemi per effettuare la raccolta differenziata,
permettendone l'accesso agli utilizzatori, al fine di raggiungere
gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di questa tipologia
di rifiuti.
Vengono promossi tutti i sistemi, che gli stati membri riterranno
opportuni per il conferimento presso centri di raccolta e presso i
distributori dei RAEE da parte degli utilizzatori finali. Ogni
Stato membro potrà adottare i sistemi che riterrà opportuni, come
già anticipato, con l'unica condizione che non si renda il tal modo
il conferimento dei RAEE più difficoltoso, e che quest'ultimo resti
gratuito.
Ritorna nuovamente in auge l'argomento dell'uno contro uno che vede
coinvolti i distributori. Infatti quei distributori che dispongono
di una superficie di vendita almeno pari a 400 mq, potranno
ritirare i RAEE dagli utilizzatori senza che essi siano vincolati
all'acquisto di una nuova apparecchiatura. Attendiamo ovviamente i
risvolti del recepimento della direttiva nella normativa italiana
considerato lo scarso successo del DM 65 riguardante proprio l'uno
contro uno che ha creato non solo confusione, ma laddove i
distributori erano interessati ad applicare la norma, hanno
riscontrato non poche difficoltà.
La direttiva, nell'ambito dell'ottimizzazione della raccolta dei
RAEE, incentiva nuovamente i sistemi collettivi affinché raccolgano
ed avviino a trattamento i RAEE, sui quali vige il divieto di
avviarli a smaltimento.
Affinché gli Stati Membri siano "ispirati" e coinvolti
nell'ottimizzazione dei sistemi di raccolta dei RAEE, la direttiva
stabilisce i nuovi obiettivi di raccolta differenziata.
- 2016: 45 % calcolato sulla base del peso totale dei RAEE
raccolti
- 2019: 65 % calcolato sulla base del peso totale dei RAEE
raccolti
Fino al 2016, viene mantenuto l'obiettivo minimo di raccolta dei 4
Kg procapite.
La sezione riguardante il finanziamento delle operazioni di
raccolta e trattamento dei RAEE, demanda ai produttori ogni
responsabilità.
Solo per i RAEE professionali vengono fatte alcune distinzioni.
Per i RAEE storici sostituiti con una nuova AEE equivalente per
funzioni e dimensioni, nel rispetto della normativa vigente, spetta
al produttore finanziare ogni operazione finalizzata al recupero
del RAEE. Gli Stati membri potranno, eventualmente, prevedere una
compartecipazione dell'utilizzatore finale nel sistema di
finanziamento.
Per tutti gli altri RAEE storici, la responsabilità del
finanziamento è in capo all'utilizzatore.
Infine, le disposizioni della direttiva, prevedono che agli
utilizzatori vengano fornite tutte le informazioni necessarie per
una corretta raccolta differenziata dei RAEE. Infatti:
Gli stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad
indicare agli acquirenti al momento della vendita di nuovi
prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello
smaltimento ecocompatibile.
Allo stesso modo, gli stati membri provvedono affinché gli
utilizzatori di AEE nei nuclei domestici ottengano le necessarie
informazioni concernenti:
- L'obbligo di smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di
effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE;
- I sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali
utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle informazioni sui
punti di raccolta disponibili, indipendentemente dai produttori o a
altro operatore che gli ha istituiti;
- Il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio
e ad altre forme di recupero dei RAEE.
La comunità europea, nell'ambito della sua politica di risparmio
delle risorse naturali, ostacola l'esportazione illegale dei
rifiuti elettronici verso gli stati non membri.
Il provvedimento entra in vigore il 13 Agosto 2012. Ogni stato
membro ha tempo fino al 14 Febbraio 2014 per recepire la direttiva
in esame.
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