Nelle zone sismiche le Regioni non possono venir meno
all'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al
DM 14/01/2008, la cui deroga spetta soltanto al Ministro per le
infrastrutture e i trasporti. Lo ha affermato la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 201 del 20 luglio 2012 che, sulla
base del suddetto principio, ha censurato e dichiarato illegittima
una legge delle Regione Molise.
In particolare, l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise
9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica
degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la
prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione
urbanistica), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.
25 del 16 settembre del 2011, ha il seguente contenuto:
"Qualsiasi modifica strutturale che comporti, rispetto al
progetto depositato, modifiche delle dimensioni lineari dei singoli
elementi strutturali superiori al 20 per cento e trasversali
superiori al 15 per cento deve essere oggetto di variante
progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della
presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.
Qualsiasi modifica planimetrica che comporti la variazione delle
caratteristiche meccaniche del terreno proprie del sito originario
o una variazione significativa della pericolosità sismica del sito
deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare
preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso
riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica
architettonica che comporti un diverso approccio, una diversa
applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi
superiore al 20 per cento rispetto al progetto depositato deve
essere oggetto di variante progettuale da denunciare
preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso
riferimento al progetto principale. Le modifiche strutturali,
planimetriche ed architettoniche che restano al di sotto o
nell'ambito dei limiti previsti nel presente comma comportano,
nell'ambito delle responsabilità proprie della direzione dei
lavori, l'obbligo del deposito della verifica
strutturale".
Dunque, la legge regionale, imponendo l'obbligo di redazione della
variante al progetto originario nella sola ipotesi di modifica
architettonica che comporti un aumento dei carichi superiori al
20%, avrebbe introdotto una deroga alla disciplina statale
riguardante le zone sismiche, violando il principio fondamentale
previsto dall'art. 88 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in
materia edilizia) secondo il quale:
"Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme
tecniche, (...), dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico
competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano
in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri
storici".
A sostegno della tesi, la Corte Costituzionale ha richiamato le
sentenze n. 254/2010 e n. 182/2006, le quali hanno riconosciuto che
l'art. 88 citato costituisce espressione di un principio
fondamentale ed hanno stabilito che il complesso delle norme
tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche costituisce una
normativa unitaria per tutto il territorio nazionale.
In definitiva, le previsioni dettate dalle norme tecniche non sono
derogabili da parte delle Regioni. Il punto 8.4.1, lettera c), di
tali norme tecniche, relativo alle costruzioni esistenti nelle aree
sismiche, fissa il limite del 10% per le variazioni che comportino
incrementi di carico globali, al di sopra del quale occorre
procedere alla valutazione della sicurezza. La legge regionale
prevede, invece, l'obbligo della variante progettuale, da
denunciare preventivamente con espresso riferimento al progetto
principale, soltanto per le modifiche architettoniche che
comportino un incremento dei carichi superiore al 20% e, nel quarto
periodo, prevede che, al di sotto o nell'ambito dei limiti
indicati, sia sufficiente,
"nell'ambito delle responsabilità
proprie della direzione dei lavori", il deposito della
verifica strutturale. La norma, in tal modo, si pone in contrasto
con un principio fondamentale dettato dalla normativa statale.
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Molise n. 25
del 2011.
© Riproduzione riservata