La
Corte di Giustizia Europea con sentenza del 5 Dicembre scorso
è intervenuta nella materia degli onorari professionali degli
avvocati riunendo due procedimenti simili (C-94/04 e C 202/04)
relativamente alle quali i giudici della Corte di appello di Torino
ed il Tribunale di Roma avevano posto alla Corte del Lussemburgo le
seguenti questioni:
- se il principio della concorrenza del diritto comunitario, di
cui agli artt. 10 [CE], 81 [CE] e 82 (…) CE si applichi anche
all’offerta dei servizi legali;
- se detto principio comporti, o meno, la possibilità di
convenire fra le parti la remunerazione dell’avvocato, con effetto
vincolante;
- se comunque detto principio impedisca, o meno, l’inderogabilità
assoluta dei compensi Forensi;
- se il principio di libera circolazione dei servizi, di cui agli
artt. 10 [CE] e 49 (…) CE si applichi anche all’offerta dei servizi
legali
- in caso positivo, se detto principio sia, o meno, compatibile
con la inderogabilità assoluta dei compensi forensi.
I Giudici europei dopo aver esaminato i due procedimenti per le
questioni pregiudiziali sotto l’aspetto della ricevibilità sono
entrati nel merito dei problemi sollevati nell’ambito delle due
cause ed hanno concluso i loro lavori con una sentenza abbastanza
sibillina che dichiara quanto segue:
- Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano all’adozione, da
parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che
approvi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine
professionale forense quale il Consiglio nazionale forense, una
tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati e
a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare né per le
prestazioni riservate agli avvocati né per quelle, come le
prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte
anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale
tariffa.
- Una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare
convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa
forense, come quella di cui trattasi nella causa principale, per
prestazioni che sono al tempo stesso di natura giudiziale e
riservate agli avvocati costituisce una restrizione della libera
prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 CE. Spetta al giudice
del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue
concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli
obiettivi della tutela dei consumatori e della buona
amministrazione della giustizia, che possono giustificarla, e se le
restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a
tali obiettivi.
Con la sentenza della Corte europea sembrerebbe, quindi, che, per
quanto concerne gli onorari degli avvocati possa essere fissata una
tariffa che fissi un limite minimo, ma non è possibile vietare in
maniera assoluta la deroga agli onorari minimi perché ciò
costituirebbe una restrizione della libera prestazione dei servizi;
spetterebbe al giudice verificare se tale divieto di deroga
risponda realmente agli obiettivi della tutela dei consumatori e
della buona amministrazione della giustizia, che possono
giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano
sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
Pierluigi Bersani, ministro per lo Sviluppo Economico, in
una nota diffusa dal suo Dicastero, plaude alla sentenza
sintetizzandola come una bocciatura del sistema obbligatorio delle
tariffe minime.
Secondo Bersani “
Si tratta di una ulteriore conferma della bontà
della scelte fatte dal governo italiano con il decreto sulle
liberalizzazioni, che anticipatamente aveva soppresso in via
generale il regime tariffario, preso in esame dalla Corte”.
Ovviamente secondo il
Consiglio Nazionale Forense
l’interpretazione che gli avvocati danno della stessa sentenza è
di segno diametralmente opposto precisando, in un comunicato
che: “la Corte UE smentisce il Governo italiano e conferma la
legittimità dei minimi tariffari degli Avvocati. I recenti
provvedimenti nazionali si basavano sull’indimostrato assunto, oggi
smentito dalla Corte, che l’eliminazione di qualsiasi regolazione
fosse imposta dal diritto comunitario e si traducesse
invariabilmente ed automaticamente in vantaggio per il
cittadino/consumatore”.
© Riproduzione riservata