GARE SENZA BRIGLIE

07/12/2006

Il decreto Bersani prima e il ddl Mastella dopo stanno portando dei mutamenti nello scenario della libera professione dalle caratteristiche forti, decise quanto discutibili.
Il riferimento è l’abbattimento delle tariffe minime, che da mesi toglie il sonno a migliaia di professionisti infuriati.
Ma è bene precisare un aspetto quantomeno interessante che fa riferimento sia alla realtà dei fatti sia all’art. 2233 del codice civile. Nella realtà, nonostante la legge l’abbia imposto, non è mai esistita la inderogabilità dei minimi tariffari. Per il loro mancato rispetto non è prevista nessuna sanzione, né di legge né da parte dell’ordine.

Secondo la Determinazione n. 2/2006 del CNAPPC (par. 3.2) “è da escludere che l'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 248/2006 abbia modificato il regime che disciplina il compenso professionale degli architetti nei termini in cui - diversamente da quanto previsto per altre categorie, come gli avvocati - lo stesso è liberamente pattuibile tra le parti e le tariffe trovano applicazione solo in mancanza di accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c.”, il quale stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.

Data la premessa, c’è da valutare la considerazione, fatta dagli esponenti delle massime rappresentanze dei professionisti, che le tariffe minime sono una garanzia di qualità a favore dei progetti delle opere pubbliche e che abbatterle minerebbe la sicurezza dell’opera stessa.
Con l’abolizione dei minimi tariffari sarebbe lecito partecipare a bandi di gare riducendo all’osso le spese progettuali e quelle per la sicurezza.

A proposito, Claudio Galtieri, procuratore regionale della Corte dei Conti Toscana, intervenendo ad un Convegno organizzato dall’Igi (Istituto Grandi Infrastrutture) sul tema “La progettazione nei lavori pubblici: problemi vecchi e nuovi”, ha affermato che l’abolizione dei minimi tariffari secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto Bersani è applicabile sia nell’ambito privato che pubblico. Questo in quanto non possono essere condivise tesi basate sul rigido formalismo giuridico, anche perché le amministrazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, potranno comunque fare riferimento alle tariffe ma non come elemento discriminante e vincolante ma , semplicemente, come strumento di valutazione preventiva della congruità astratta del prezzo.

La gara dovrà essere, quindi, effettuata sulla base del prezzo fissato dalla stazione appaltante con l’unico problema, ancora da risolvere, sulla valutazione delle offerte anomale.
Galtieri ha anche affermato che la tariffa minima non è garanzia di qualità in quanto, se lo fosse, tutte le opere pubbliche sarebbero prive di errori o che visto che si è sempre prevista una riduzione del 20% dei minimi per progetti resi alle amministrazioni, tutte le opere pubbliche sarebbero disastrose, e ancora quelle private, in cui il compenso è trattabile, sarebbero tutte fatte male.

Il problema delle tariffe minime sembra essere una coperta troppo corta che se da un lato non è garanzia di qualità dall’altro sembra essere un buon punto di partenza nella trattazione e che, quindi, la loro eliminazione comporterebbe non una garanzia di concorrenza, ma una rincorsa all’abbattimento della qualità.
Anche perchè è interessante sottolineare, dal momento che uno degli intenti dichiarati del decreto è quello di garantire la concorrenza, che in Italia abbiamo la più alta percentuale europea di ingegneri e architetti rispetto alla popolazione nazionale e che, per contro, il loro fatturato annuo pro-capite è il più basso d'Europa, come ci ricorda il CNI.

Ai posteri l’ardua sentenza.

A cura di Gianluca Oreto


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