Sulla Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso è stato
pubblicato il
Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137 recante "
Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".
La scadenza del 14 agosto, prevista dall'art. 3, comma 5 del
decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011,
per la riforma degli ordinamenti professionali al fine di recepire
alcuni principi (libertà di accesso alla professione, formazione
continua, tirocinio, compensi professionali, assicurazione,
organismi disciplinari, pubblicità) è stata, dunque, rispettata e
le professioni dovranno confrontarsi con il nuovo Regolamento.
Il Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali
contiene
14 articoli suddivisi nei seguenti 4 Capi:
- Capo I - Disposizioni generali (artt. 2 - 8)
- Capo II - Disposizioni concernenti gli avvocati (artt. 9
e 10)
- Capo III - Disposizioni concerneti i notai (art.
11)
- Capo IV - Disposizioni transitorie e finali (artt. 12 -
14)
Il testo pubblicato sulla Gazzetta uffciale è stato predisposto
dopo il parere del Consiglio di Stato n. 3169 del 10 luglio 2012 e
le osservazioni delle competenti commissioni parlamentari ed è
evidente che il Ministro della Giustizia ha dovuto cercare
un
compromesso tra le osservazioni del Consiglio di Stato e delle
Commissioni parlamentari ma anche con le vibrate proteste degli
ordini.
Il testo che sembra, adesso, più equilibrato ridefinisce le nuove
regole del sistema ordinistico ed è valido per tutte le professioni
compresi gli avvocati.
Qui di seguito le novità più importanti
Definizione e ambito di applicazione (art. 2)
La definizione di professione regolamentata è limitata a quelle
attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione
ad ordini e collegi.
Accesso ed esercizio dell’attività professionale (art.
2)
Ferma la disciplina dell'esame di Stato, l'accesso alle professioni
regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni
agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni
inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla
legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla
mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri
motivi imperativi di interesse generale.
La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi
dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero
titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di
legge.
Libera concorrenza e pubblicità informativa (art. 4)
Viene definitivamente regolata la libertà di pubblicità informativa
relativa all'attività professionale con la precisazione che la
pubblicità deve essere veritiera e corretta, non deve violare
l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca,
ingannevole o denigratoria
Sono ammesse pubblicità informative aventi ad oggetto l'attività
delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli
posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio
professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
Nel caso di violazione, la stessa costituisce illecito disciplinare
e violazione sulle pratiche commerciali.
Obbligo dell'assicurazione (art. 5)
Resta l'obbligo di stipula da parte del professionista di una
polizza assicurativa atta a coprire eventuali danni causati al
committente ed i Consigli degli ordini e degli enti previdenziali
potranno negoziare le convenzioni assicurative.
Per consentire la predisposizione di convenzioni tra gli Ordini,
gli enti previdenziali e le società di assicurazione viene concessa
una proroga di 12 mesi e, quindi, l’obbligo dell'assicurazione
decorrerà a partire dal 15 agosto 2013
Tirocinio per l'accesso (art. 6)
Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli
ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto
mesi. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico
e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le
capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa
della professione. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio
territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al
quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio
professionale.
Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di
anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il
tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può
assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente,
salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente
consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività
professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa,
stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del
collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
Formazione continua (art. 7)
Ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale e la
violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con
regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro
vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto:
- le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di
aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e
l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini
o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei
soggetti autorizzati;
- i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale,
dei corsi di aggiornamento;
- il valore del credito formativo professionale quale unità di
misura della formazione continua.
Sin quando, quindi, i consigli nazionali non emaneranno il relativo
regolamento, la norma non potrà eessere applicata.
Sistema disciplinare (art. 8)
Il capitolo relativo al sistema disciplinare è stato riscritto e
viene fisssato il principio di separazione tra gli organi
disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli
ordini.
Salta, quindi, l'ipotesi di affidare ai primi non eletti la
gestione disciplinare e spetterà al Presidente del Tribunale, nel
cui territorio ha sede il Consiglio di disciplina territoriale,
nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito
dall’Ordine.
L'elenco predisposto dagli ordini dovrà contenere un numero di
nominativi pari al doppio del numero di consiglieri da nominare e
gli ordini avranno tre mesi di tempo per stabilire i criteri per la
scelta dei candidati.
© Riproduzione riservata