Con una determina dell'1 dicembre 2006, l'Autorità di vigilanza dei
lavori pubblici dà ragione all'OICE per la progettazione della
ristrutturazione dello stadio di Messina.
Infatti secondo l'Autority la progettazione della ristrutturazione
di uno stadio di calcio, affidato in concessione dal Comune alla
società di calcio che lo utilizza, deve essere realizzata previa
gara pubblica così come i lavori di progettazione.
L'Autorità ha ritenuto legittimo un primo contratto di affidamento
diretto, da parte del comune, della gestione e utilizzo dello
stadio alla società F.C. Messina, mentre ha discusso di un
contratto con il quale il comune, a fronte della copertura dello
stadio, avrebbe costituito a favore della società un diritto di
superficie di un'area esterna allo stadio per realizzare un centro
sportivo, servizi commerciali e parcheggi.
Il Comune e la società sostengono che la normativa sui lavori
pubblici non debba essere applicata nel caso in cui i lavori da
eseguirsi non diano luogo a spese da parte del Comune.
Quanto sostenuto dal Comune e società è sembrato per l'Autorità
irrilevante, in quanto afferma il consiglio di Stato (sezione V, n.
1257/1994) che se
"lo stadio va costruito o ristrutturato la scelta del
costruttore deve avvenire nel rispetto della normativa sui lavori
pubblici" e che tale normativa si applica ogni volta che fra
amministrazione e società vi sia un rapporto a prestazioni
corrispettive anche attraverso la previsione di una pluralità di
diritti e obblighi per le parti".
Da ciò secondo l'Autorità l'aver affidato la progettazione della
copertura dello stadio senza una gara è in contrasto con la
normativa nazionale e comunitaria.
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