Un mese di agosto ricco di
novità per le libere
professioni.
Sono approdati sulla Gazzetta ufficiale sia il
Regolamento
recante riforma degli ordinamenti professionali (
D.P.R. 7/8/2012, n. 137 - G.U.R.I. n. 189 del
14/08/2012) che il Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale
dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero
della giustizia (
D.M. Giustizia 20/07/2012, n. 140 - G.U.R.I. n.
195 del 22/08/2012).
Un pieno di novità sulle quali abbiamo
alcune
perplessità.
Il Regolamento relativo alla riforma degli ordinamenti
professionali contiene
14 articoli suddivisi nei seguenti 4
Capi:
- Capo I - Disposizioni generali
(artt. 2 - 8)
- Capo II - Disposizioni concernenti gli avvocati (artt. 9
e 10)
- Capo III - Disposizioni concerneti i notai (art.
11)
- Capo IV - Disposizioni transitorie e finali (artt. 12 -
14)
E per quanto concerne le disposizioni generali, l’articolo 7
contiene le nuove disposizioni relative alla formazione continua,
articolo sul quale abbiamo le prime perplessità
Nel testo dell’articolo in argomento viene precisato che “ogni
professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale” con la
precisazione che la violazione di tale obbligo costituisce illecito
disciplinare.
Con il testo attuale
chi contravviene all'obbligo
dell'aggiornamento professionale non è passibile di sanzioni solo
indirette ma di
illecito disciplinare,
Ma come sarà attivata la formazione continua e con quali
garanzie?
Nel citato articolo 7 del nuovo regolamento al comma 2 è previsto
che il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con
regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro
vigilante:
- le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo
di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e
l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini
o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei
soggetti autorizzati;
- i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio
nazionale, dei corsi di aggiornamento;
- il valore del credito formativo professionale quale
unità di misura della formazione continua.
Sulla base, poi, del Regolamento predisposto dai consigli nazionali
i corsi di formazione
potranno essere organizzati oltre che da
ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da
altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o
collegi.
Tutto transiterà, quindi,
dai Consigli nazionali che
dopo aver predisposto il citato Regolamento,
dovranno
autorizzare eventuali altri soggetti al di fuori degli ordini
stessi ed, in particolare
eventuali società di formazione
che dovranno farsi accreditare direttamente dai Consigli nazionali
che, successivamente, dovranno inviare al ministero della Giustizia
un parere motivato sia in caso di assenso che di diniego.
In tutta questa faccenda ci chiediamo quale potrà essere il livello
qualitativo di tali corsi di formazione continua.
Ricordiamo che più del 50% degli iscritti agli albi professionali
(specialmente nelle professioni tecniche) non esercita la libera
professione e, nella gran parte dei casi non ha più alcun interesse
a partecipare a corsi di formazione continua. Cosa succederà?
Tali soggetti o non parteciperanno ai corsi di formazione continua
non raggiungendo il valore del credito formativo professionale con
il conseguente illecito disciplinare o parteciperanno agli stessi
soltanto formalmente.
E quale sarà l'atteggiamento degli ordini o collegi provinciali in
riferimento alla possibilità che si verifichi la prima ipotesi?
Tutti i professionisti che non ottempereranno alla formazione
continua saranno segnalati per illecito disciplinare con il
conseguente depauperamento della base elettorale dei consigli degli
Ordini?
E quali saranno, poi, i costi annuali che i professionisti dovranno
affronatre se dovessero decidere di ottemperare alla formazione
continua?
Immaginiamo abbastanza alti visto che tali corsi di formazione
continua, ove non organizzati dagli ordini e dai collegi,
dovrebbero essere realizzati soltanto da quelle società di
formazione accreditate dai Consigli nazionali.
Ma speriamo bene e restiamo in attesa di leggere i testi dei
Regolamenti che i Consigli ed i Collegi nazionali predisporranno e
che dovranno essere emanati entro il 15 agosto 2013 (un anno
dall’entrata in vigore del regolamento), dopo il parere favorevole
del Ministro vigilante.
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