SI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI

11/12/2006

Certificazione energetica - Il parere delle Regioni

Nella seduta del 30 Novembre 2006, la Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 18 dello scorso 6 Ottobre, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia.

Lo schema di decreto legislativo modifica alcune parti della normativa di recepimento della direttiva 2002/91 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, alla luce della duplice esigenza di tenere conto del bilancio emergente dai primi dieci mesi di applicazione e di sviluppare la politica energetica nazionale e regionale nel settore civile. L'obiettivo dichiarato è quello di varare misure che contribuiscano ad una efficace politica di contenimento dei consumi di energia; sono di particolare importanza le innovazioni in materia di certificazione energetica degli edifici (che diventa oltretutto condizione per accedere a incentivi e agevolazioni fiscali), nonché la previsione che entro il 31 dicembre 2008 le Regioni e le Province autonome predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.

Intanto, l'Ance, alla commissione Attività produttive della Camera nel corso dell'audizione del 28 Novembre scorso, ha esternato il proprio dissenso ad alcuni punti del decreto di modifica del Dlgs 192/2005. In particolare, si è enfatizzata la necessità di eliminare l'obbligo di istallare pannelli solari per l'acqua calda e pannelli fotovoltaici per l'energia elettrica, tornando ad una impostazione del problema del fabbisogno energetico degli edifici di tipo prestazionale. Tra gli aspetti positivi, l'Ance ha evidenziato la possibilità di sostituire la certificazione energetica con l'attestato di certificazione energetica firmato da un tecnico e asseverato dal direttore dei lavori.

Nonostante il parere dell'Ance, la Conferenza unificata delle Regioni ha espresso il proprio di parere, nel complesso favorevole, precisando alcuni correttivi necessari al fine di rendere più flessibile e dinamico il decreto.

In particolare, risalta la modifica all'articolo 6 che limita la necessità di produrre l'attestato di certificazione energetica per accedere ad incentivi ed agevolazioni nel caso in cui tali incentivi siano in una quantità superiore a 3.000 €.

Tra le altre modifiche richieste dalla Conferenza delle Regioni, emergono le seguenti:
  • l'art. 8 comma 2, viene modificato come segue: "La conformita' delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata da tale documentazione asseverata";
  • nei commi 1 e 2 dell'art. 15, la parola "Progettista" viene sostituita con la parola "Professionista qualificato", mentre la parola "Certificazione" viene sostituita con "Certificazione o qualificazione".
  • il comma 4 dell'art. 15 viene modificato come segue:"Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con sanzione amministrativa non inferiore a 500 € e non superiore a 3000 €."
  • viene, inoltre, suggerito di aggiungere che la copertura del 50% del fabbisogno energetico può comunque essere raggiunta anche con l'ausilio di altre forme di energia rinnovabile.
a cura di Gianluca Oreto


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