Certificazione energetica - Il parere delle Regioni
Nella seduta del 30 Novembre 2006, la Conferenza delle Regioni ha
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo,
approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella
seduta n. 18 dello scorso 6 Ottobre, recante disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 19 Agosto 2005, n.
192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico in edilizia.
Lo schema di decreto legislativo modifica alcune parti della
normativa di recepimento della direttiva 2002/91 in materia di
rendimento energetico nell'edilizia, alla luce della duplice
esigenza di tenere conto del bilancio emergente dai primi dieci
mesi di applicazione e di sviluppare la politica energetica
nazionale e regionale nel settore civile. L'obiettivo dichiarato è
quello di varare misure che contribuiscano ad una efficace politica
di contenimento dei consumi di energia; sono di particolare
importanza le innovazioni in materia di certificazione energetica
degli edifici (che diventa oltretutto condizione per accedere a
incentivi e agevolazioni fiscali), nonché la previsione che entro
il 31 dicembre 2008 le Regioni e le Province autonome
predisporranno un programma di qualificazione energetica del
patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali
risultati di efficienza energetica.
Intanto, l'Ance, alla commissione Attività produttive della Camera
nel corso dell'audizione del 28 Novembre scorso, ha esternato il
proprio dissenso ad alcuni punti del decreto di modifica del Dlgs
192/2005. In particolare, si è enfatizzata la necessità di
eliminare l'obbligo di istallare pannelli solari per l'acqua calda
e pannelli fotovoltaici per l'energia elettrica, tornando ad una
impostazione del problema del fabbisogno energetico degli edifici
di tipo prestazionale. Tra gli aspetti positivi, l'Ance ha
evidenziato la possibilità di sostituire la certificazione
energetica con l'attestato di certificazione energetica firmato da
un tecnico e asseverato dal direttore dei lavori.
Nonostante il parere dell'Ance, la Conferenza unificata delle
Regioni ha espresso il proprio di parere, nel complesso favorevole,
precisando alcuni correttivi necessari al fine di rendere più
flessibile e dinamico il decreto.
In particolare, risalta la modifica all'articolo 6 che limita la
necessità di produrre l'attestato di certificazione energetica per
accedere ad incentivi ed agevolazioni nel caso in cui tali
incentivi siano in una quantità superiore a 3.000 €.
Tra le altre modifiche richieste dalla Conferenza delle Regioni,
emergono le seguenti:
- l'art. 8 comma 2, viene modificato come segue: "La
conformita' delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla
relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal
direttore dei lavori, e presentata al Comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere
aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è
inefficace se non è accompagnata da tale documentazione
asseverata";
- nei commi 1 e 2 dell'art. 15, la parola "Progettista" viene
sostituita con la parola "Professionista qualificato", mentre la
parola "Certificazione" viene sostituita con "Certificazione o
qualificazione".
- il comma 4 dell'art. 15 viene modificato come segue:"Il
direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di
conformità delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale
attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione fino
a sei mesi o con sanzione amministrativa non inferiore a 500 € e
non superiore a 3000 €."
- viene, inoltre, suggerito di aggiungere che la copertura del
50% del fabbisogno energetico può comunque essere raggiunta anche
con l'ausilio di altre forme di energia rinnovabile.
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