Il
23 agosto scorso
è entrato in vigore il Decreto del
Ministero della Giustizia 22 luglio 2012 recante "Regolamento
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni
regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27".
Al fine di evitare equivoci riteniamo doveroso fare
il punto
della situazione sui criteri da utilizzareper la determinazione
degli importi a base d'asta dei servizi di architettura e di
ingegneria.
Premesso che tutto nasce con l'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con
al precisazione che il comma 2 dello stesso è stato modificato
dall'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il testo vigente del
citato comma 2 è il seguente:
"
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto (primo periodo
n.d.r.). Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni
alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati
sulle tariffe (secondo periodo n.d.r.). Il decreto deve
salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo,
delle casse previdenziali professionali (terzo periodo
n.d.r.). Ai fini della determinazione dei corrispettivi da
porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di
cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il
decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il
medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi (quarto
periodo n.d.r.). I parametri individuati non possono condurre
alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti
prima dell'entrata in vigore del presente decreto (quinto
periodo n.d.r.). "
E' opportuno precisare che i periodi quarto e quinto (penultimo ed
ultimo) sono stati inseriti dal citato decreto-legge n.
83/2012.
C'è, anche, da aggiungere che nel comma 2 dell'articolo 5 del
decreto-legge n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012 viene
precisato che
fino all'emanazione del decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo
(quarto periodo), del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla
legge n. 27/2012
possono continuare ad essere utilizzate, ai
soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo
da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e
dell'individuazione delle prestazioni professionali,
le tariffe
professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima
della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n.
1/2012.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il comma 2 dell'articolo
9 del decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27 prevede
l'
emanazione di 3 decreti e precisamente:
- il decreto del Minsitro della Giustizia relativo alla
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente
(primo periodo del comma 2, dell’articolo 9 del decreto-legge n.
1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012);
- il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze con cui devono essere
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe
(secondo periodo del comma 2, dell'articolo 9 del decreto-legge n.
1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012);
- il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che pur facendo
riferimento ai parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale deve contenere, anche, le classificazioni delle
prestazioni professionali relative ai servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I,
capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Al fine di evitare dubbi ed equivoci riteniamo opportuno
evidenziare che
l'unico decreto in atto emanato è il primo
mentre si ha notizie che sul secondo, già predisposto, si è
espresso il Consiglio di Stato.
Nessuna notizia, invece, in merito al terzo decreto che è quello
che di fatto porrà termine al periodo transitorio previsto al
citato comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012
convertito dalla legge n. 134/2012.
Sembra, quindi, abbastanza chiaro che
tale periodo
transitorio, così come previsto al citato comma 2,
terminerà
con l'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo (quarto periodo),
del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012.
La conclusione è, dunque, formalmente e sostanzialmente, abbastanza
semplice ed è evidente che, anche, con l'emanazione del decreto
della Giustizia contenente i parametri per la liquidazione dei
compensi da parte di un organo giurisdizionale, sin quando lo
stesso non conterrà le classificazioni professionali e non avrà il
concerto del Ministero delle Infrastruttureb> e, quindi, non è
utilizzabile e, per la determinazione degli importi da porre a base
d'asta per i servizi di progettazione dovrà farsi riferimento al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 con cui viene
precisato che fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9
comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria e per l'individuazione delle
prestazioni professionali, possono continuare ad essere utilizzate
le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.
1 del 2012.
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