Il
Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n.
140 recante "
Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale
dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27", pubblicato sulla
Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore
il 23 agosto 2012 ha definito
i parametri per la
determinazione dei compensi professionali nei casi di contenzioso
tra il professionista e il cliente, che non possono essere
utilizzati dai RUP per la determinazione dell'importo da porre a
base d'asta nelle gare relative ai servizi di architettura.
Per quanto concerne le professioni dell'area tecnica, il
riferimento è il Capo V del decreto n. 140/2012 e nel dettaglio gli
articoli dal 35 al 39 così rubricati:
- art. 35 - Costo economico dell'opera
- art. 36 - Complessità della prestazione
- art. 37 - Specificazione delle prestazioni
- art. 38 - Consulenze, analisi ed accertamento
- art. 39 - Determinazione del compenso
E' indubbio che il nuovo decreto ed il calcolo dei compensi nello
stesso contenuto potrebbero essere utilizzati, nei lavori privati,
per la predisposizione del preventivo di massima di cui
all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 ed il regolamento stesso acquista, dunque, la
duplice valenza di determinazione dei compensi professionali nel
caso di contenzioso tra il professionista e il cliente e di
determinazione del preventivo di massima ma, purtroppo come diremo
più avanti la tavella Z-2 allegata al decreto stesso fa riferimento
essenzialmente ai lavori pubblici
Per ciò che riguarda l'
area tecnica, il calcolo
del "Compenso Professionale (CP)" si basa sui seguenti 4
parametri:
- il Parametro "V" che non è altro che l'importo
delle singole categorie componenti l'opera.;
- il Parametro "P"definito Parametro base che
viene determinato in funzione del costo delle singole categorie
componenti l'opera attraverso l'espressione P = 0,03 +
10/V0,4 ed è un parametro che è inversamente
proporzionale all'importo dell'opera stessa;
- il Parametro "G" che definisce la complessità
della prestazione ha un minimo ed un massimo, rilevabile nella
tavola Z-1, in funzione della categoria dell'opera.;
- il Parametro "Q" che definisce la specificità
della prestazione è rilevabile nella tavola Z-2 in funzione
della fase prestazionale.
Come abbiamo più volte affermato, il decreto in argomento (senza il
concerto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti),
attualmente è valido soltanto nei casi di contenzioso tra il
professionista e il cliente ma da un'
attenta analisi della
Tavola Z-2 contenente i parametri di incidenza "Q" relativi
alle prestazioni ed allegata al decreto è semplice osservare che
nella descrizione delle singole prestazioni, in quasi tutti i casi,
il riferimento posto tra parentesi è quello relativo al D.Lgs. n.
163/2006 (Codice dei contratti) ed al D.P.R. n. 207/2010
(regolamento di attuazione del Codice) e
se si scorre
dettagliatamente tutta la Tavola Z-2 si comprende immediatamente
che la stessa è difficilmente utilizzabile nel caso di contenzioso
tra privati.
Per esempio se si scorre la tavola e ci si sofferma sulla fase
relativa alla Direzione esecutiva, ci si rende immediatamente conto
che tutte le singole prestazioni dalla Direzione dei lavori fanno
riferimento al Codice dei contratti ed al Regolamento di attuazione
con rinvii ad alcuni articoli degli stessi.
E se il contenzioso riguardasse i privati cosa farà il
giudice?
Sarebbe
interessante un chiarimento sul problema evidenziato
da parte di chi ha partecipato alla stesura ed alla predisposizione
della tavola Z-2, comprese le rappresentanze delle categorie
professionali.
E' on line un'
applicazione gratuita per tutta la
comunità di utenti di LavoriPubblici.it che consente il
calcolo dei compensi utilizzando i parametri del nuovo
Regolamento. Per accedere all'applicazione
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Di seguito proponiamo un esempio con i calcoli fatti a mano.
Importo complessivo opera = 400.000,00 euro
suddivisa nelle seguenti componenti:
- Edilizia 200.000 Euro;
- Strutture 80.000 Euro;
- Impianti meccanici a fluido 70.000 Euro;
- Impianti elettrici 50.000 Euro.
I
parametri V sono pari all'importo per ogni
singolo componente e quindi:
- V Edilizia 200.000 Euro;
- V Strutture 80.000 Euro;
- V Impianti meccanici a fluido 70.000
Euro;
- V Impianti elettrici 50.000 Euro.
I
parametri P (= 0,03 +
10/V
0,4)sono:
- P Edilizia = 10,58%;
- P Strutture = 13,93%;
- P Impianti meccanici a fluido = 14,53%;
- P Impianti elettrici = 16,20%.
Di seguito i
parametri G (rilevabili nella tavola
Z-1 allegata al DM):
- G Edilizia = 0,9;
- G Strutture = 1,0;
- G Impianti meccanici a fluido = 0,9;
- G Impianti elettrici = 1,1.
Per quanto concerne i
parametri Q, individuati
nella Tavola Z-2 allegata al DM, ipotizziamo si tratti di direzione
dei lavori, assistenza al collaudo e prove di officina rientranti
nella Fase prestazione Direzione Esecutiva e nella sottofase
Esecuzione dei lavori (QcI.01), dunque:
- Q Edilizia = 0,320;
- Q Strutture = 0,380;
- Q Impianti meccanici a fluido = 0,320;
- Q Impianti elettrici = 0,420;
Il Compenso Professionale (CP) al netto delle spese e degli oneri è
di complessive 17.000,25 Euro, così determinato:
- CP Edilizia 200.000 x 10,58% x 0,9 x 0,320 =
6.094,08 Euro;
- CP Strutture 80.000 x 13,93% x 1,0 x 0,380 =
4.234,72 Euro;
- CP Impianti meccanici a fluido 70.000 x 14,53%
x 0,9 x 0,320 = 2.929,25;
- CP Impianti elettrici 50,000 x 16,20% x 1,1 x
0,420 = 3.742,20 Euro
Con una
incidenza percentuale sul complessivo
importo di 400.000 euro
del 4,25%.
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