Il Gestore dei Servizi Energetici, in relazione ai numerosi quesiti
pervenuti sulla definizione di
edificio energeticamente
certificabile e sulle
certificazioni/attestazioni
richieste per i
moduliinverter ai sensi del D.M. 5 luglio
2012, ha predisposto un
documento nel quale vengono forniti agli
operatori alcuni chiarimenti da tenere in considerazione per
l'ammissione alle tariffe incentivanti.
Per quanto concerne la definizione di
Edificio energeticamente
certificabile di cui al Dpr n. 412/1993, il GSE precisa che:
- l'edificio deve essere provvisto di un impianto termico
destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come
definito nel D. lgs. 192/05 e s.m.i.;
- le altezze minime interne e le superfici utili dei locali
devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia (Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i.).
Relativamente alle
Certificazioni/Attestazioni moduli
fotovoltaici, nel documento viene precisato che per attestare
il rispetto dei requisiti previsti per i moduli fotovoltaici deve
essere prodotta adeguata documentazione idonea a dimostrare che:
- i moduli fotovoltaici sono stati testati da un laboratorio di
prova accreditato per le specifiche prove indicate nelle norme
CEI?EN 61215/61646/62108 e 61730?2;
- è stato eseguito il controllo del processo produttivo in
fabbrica per verificare che i livelli qualitativi si mantengano
costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di
tipo, con riferimento alle norme CEI?EN 61215/61646/62108;
- il sito produttivo dei moduli fotovoltaici oggetto
dell'ispezione di fabbrica risulta certificato in conformità ai
requisiti delle normative ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001;
- i moduli fotovoltaici sono realizzati in Paesi UE/SEE;
- i moduli fotovoltaici presentano caratteristiche tali da essere
considerati "moduli non convenzionali".
Per ultimo, in riferimento al problema relativo alle
Certificazioni/Attestazioni gruppi di conversione
(inverter), viene indicato che per attestare il rispetto dei
requisiti previsti per gli inverter, deve essere prodotta adeguata
documentazione idonea a dimostrare che:
- sia stato eseguito il controllo del processo produttivo in
fabbrica per verificare che i livelli qualitativi si mantengano
costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di
tipo, previste dalla norma CEI 0?21, per impianti collegati alla
rete BT, e dalla norma CEI 0?16, per impianti collegati alla rete
MT/AT, su tutti gli stabilimenti di produzione dell’inverter
oggetto della certificazione;
- gli inverter siano realizzati in Paesi UE/SEE.
Con occasione segnaliamo che oggi, nell'ambito della manifestazione
ZEROEMISSION ROME, si terrà un
Question Time sul tema
del
Quinto Conto Energia che affronterà i criteri generali
del nuovo regime di sostegno, l'evoluzione delle tariffe
incentivanti e le procedure per l’accesso agli incentivi.
In allegato il
documento in versione integrale.
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