OK del fisco ai documenti digitali: con circolare agenzia delle
entrate n. 36 del 6 dicembre scorso, recante modalità di
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto la
direzione centrale normativa e contenzioso si è espressa sul tema
documenti digitali e conservazione elettronica.
La contabilità “elettronica”, in sintesi, prevede:
- non necessità di un pubblico ufficiale per la conservazione
elettronica “sostitutia” di documenti originali non unici come i
registri contabili e le fatture;
- ddt nativo in formato elettronico;
- conservazione quindicinale delle fatture informatiche;
- accertamento induttivo per le violazioni delle disposizioni in
materia di conservazione elettronica;
- imposta di bollo assolta secondo quanto stabilito dall’art. 7
del d.m. 23 gennaio 2004;
- comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’impronta
dell’archivio informatico obbligatoria soltanto dopo l’approvazione
delle specifiche tecniche.
Ma la svolta principale è rappresentata dal fatto che con questa
circolare l’agenzia delle entrate fa dietro front per quanto
concerne tutto il ciclo passivo: fino ad ora era previsto che la
conservazione del ciclo passivo avrebbe dovuto essere
“obbligatoria” anche se solo un fornitore avesse inviato le fatture
in versione elettronica, con il conseguente appesantimento dal
punto di vista amministrativo della società che optava per
l’archiviazione elettronica (basti pensare a tutti quei fornitori
che inviano fatture in versione cartacea e che, quindi, dovrebbero
essere scannarizzate per l’archiviazione elettronica).
La conservazione delle fatture elettroniche, poi, dovrà essere
effettuata con cadenza almeno quindicinale attraverso
l’attribuzione di una distinta numerica in fase di emissione, senza
soluzione di continuità per periodo d’imposta.
Per quanto concerne, invece, le verifiche e le ispezioni, vi sono
ancora numerosi dubbi circa la necessità di produrre l’originale in
sede di verifica che comporterebbe, ovviamente, aggravio di spese
per l’azienda presso la quale va effettuata la verifica.
Si auspica che i controlli verranno effettuati solo sugli archivi
elettronici con esibizione telematica dei documenti richiesti.
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