ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA

13/12/2006

OK del fisco ai documenti digitali: con circolare agenzia delle entrate n. 36 del 6 dicembre scorso, recante modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto la direzione centrale normativa e contenzioso si è espressa sul tema documenti digitali e conservazione elettronica.

La contabilità “elettronica”, in sintesi, prevede:
  • non necessità di un pubblico ufficiale per la conservazione elettronica “sostitutia” di documenti originali non unici come i registri contabili e le fatture;
  • ddt nativo in formato elettronico;
  • conservazione quindicinale delle fatture informatiche;
  • accertamento induttivo per le violazioni delle disposizioni in materia di conservazione elettronica;
  • imposta di bollo assolta secondo quanto stabilito dall’art. 7 del d.m. 23 gennaio 2004;
  • comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’impronta dell’archivio informatico obbligatoria soltanto dopo l’approvazione delle specifiche tecniche.
Ma la svolta principale è rappresentata dal fatto che con questa circolare l’agenzia delle entrate fa dietro front per quanto concerne tutto il ciclo passivo: fino ad ora era previsto che la conservazione del ciclo passivo avrebbe dovuto essere “obbligatoria” anche se solo un fornitore avesse inviato le fatture in versione elettronica, con il conseguente appesantimento dal punto di vista amministrativo della società che optava per l’archiviazione elettronica (basti pensare a tutti quei fornitori che inviano fatture in versione cartacea e che, quindi, dovrebbero essere scannarizzate per l’archiviazione elettronica).

La conservazione delle fatture elettroniche, poi, dovrà essere effettuata con cadenza almeno quindicinale attraverso l’attribuzione di una distinta numerica in fase di emissione, senza soluzione di continuità per periodo d’imposta.
Per quanto concerne, invece, le verifiche e le ispezioni, vi sono ancora numerosi dubbi circa la necessità di produrre l’originale in sede di verifica che comporterebbe, ovviamente, aggravio di spese per l’azienda presso la quale va effettuata la verifica.
Si auspica che i controlli verranno effettuati solo sugli archivi elettronici con esibizione telematica dei documenti richiesti.

a cura di Paola Bivona


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