REQUISITO RILEVANTE PER L’AGGIUDICAZIONE

13/12/2006

Il Consiglio di Stato con Decisione n. 6907 depositata in segreteria in data 27 novembre 2006 da definitivamente ragione al Ministero degli Interni, che aveva annullato una gara di Servizi per i Vigili del Fuoco (Ristorazione) avendo riscontrato la mancanza di requisiti attraverso il Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio.

Attraverso la decisione del Consiglio di Stato nel caso di Appalti di servizi l'amministrazione appaltante ha la possibilità di rilevare dal Certificato della Camera di Commercio la mancanza dei requisiti prescritti e disporre l'esclusione.

Con la sentenza n. 13593/2005 i Primi Giudici hanno accolto il ricorso di primo grado avverso la nota con cui il Ministero aveva comunicato l'impossibilità di procedere all'approvazione dei contratti stipulati da parte dei singoli Comandi provinciali con il Consorzio a seguito di presentazione della documentazione a tali fini necessaria, in quanto "non in possesso di alcuni requisiti previsti dal bando di gara, come confermato anche dall'Avvocatura di Stato", nonché le note, con cui i rispettivi Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco avevano, per altrettanto, comunicato l'impossibilità ad iniziare il servizio di ristorazione de quo, sulla base della mancata approvazione dei relativi contratti. Con la sentenza n. 532/2006 il Tribunale ha accolto anche il ricorso proposto dallo stesso Consorzio avverso l'atto con cui l'amministrazione aveva bandito una nuova licitazione privata per affidare un servizio relativo ad un periodo (2006-2007) in parte compreso in quello (2005-2006), oggetto dei contratti precedentemente stipulati, in contrasto con la pronuncia indicata.

CONSIGLIO DI STATO - 27 novembre 2006 numero 6907

Anche se l'iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2196 del codice civile non ha valenza costitutiva, è indubitabile che trattasi di una pubblicità notizia obbligatoria che, come tipico delle pubblicità dichiarative, produce l'effetto giuridicamente rilevante di tutelare l'affidamento dei terzi in merito alla veridicità ed all'attualità dei dati pubblicizzati; e tanto sia con riferimento all'avvio che con riguardo alle modifiche che intervengono nella vita dell'impresa. Ne deriva che, in coerenza con il proprium di detti meccanismi pubblicitari dichiarativi l'amministrazione, in assenza di documentazione rituale e tempestiva attestante il contrario, correttamente trae dalle indicazioni oggettive cronologiche recate dal certificato il corollario del mancato possesso in capo all'impresa concorrente dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara.



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