Il
Consiglio di Stato con
Decisione n. 6907
depositata in segreteria in data 27 novembre 2006 da
definitivamente ragione al Ministero degli Interni, che aveva
annullato una gara di Servizi per i Vigili del Fuoco (Ristorazione)
avendo riscontrato la mancanza di requisiti attraverso il
Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio.
Attraverso la decisione del Consiglio di Stato nel caso di Appalti
di servizi l'amministrazione appaltante ha la possibilità di
rilevare dal Certificato della Camera di Commercio la mancanza dei
requisiti prescritti e disporre l'esclusione.
Con la sentenza n. 13593/2005 i Primi Giudici
hanno accolto il ricorso di primo grado avverso la nota con cui il
Ministero aveva comunicato l'impossibilità di procedere
all'approvazione dei contratti stipulati da parte dei singoli
Comandi provinciali con il Consorzio a seguito di presentazione
della documentazione a tali fini necessaria, in quanto "non in
possesso di alcuni requisiti previsti dal bando di gara, come
confermato anche dall'Avvocatura di Stato", nonché le note, con cui
i rispettivi Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco avevano, per
altrettanto, comunicato l'impossibilità ad iniziare il servizio di
ristorazione de quo, sulla base della mancata approvazione dei
relativi contratti. Con la sentenza n. 532/2006 il Tribunale ha
accolto anche il ricorso proposto dallo stesso Consorzio avverso
l'atto con cui l'amministrazione aveva bandito una nuova
licitazione privata per affidare un servizio relativo ad un periodo
(2006-2007) in parte compreso in quello (2005-2006), oggetto dei
contratti precedentemente stipulati, in contrasto con la pronuncia
indicata.
CONSIGLIO DI STATO - 27 novembre 2006 numero 6907
Anche se l'iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 2196 del codice civile non ha valenza costitutiva, è
indubitabile che trattasi di una pubblicità notizia obbligatoria
che, come tipico delle pubblicità dichiarative, produce l'effetto
giuridicamente rilevante di tutelare l'affidamento dei terzi in
merito alla veridicità ed all'attualità dei dati pubblicizzati; e
tanto sia con riferimento all'avvio che con riguardo alle modifiche
che intervengono nella vita dell'impresa. Ne deriva che, in
coerenza con il proprium di detti meccanismi pubblicitari
dichiarativi l'amministrazione, in assenza di documentazione
rituale e tempestiva attestante il contrario, correttamente trae
dalle indicazioni oggettive cronologiche recate dal certificato il
corollario del mancato possesso in capo all'impresa concorrente dei
requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara.
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