Il Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori, paesaggisti
e conservatori ha pubblicato due documenti relativi alla riforma
delle professioni e, in particolare,
una guida con cui, in
riferimento al
Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, vengono tratteggiati alcuni articoli del DPR
stesso ed
un vademecum per riassumere l'iter e le principali
tematiche connesse allo sviluppo della Riforma della Professione e
chiarire, in modo sintetico, le principali conseguenze che questa
avrà sullo sviluppo della professione di architetto, pianificatore,
paesaggista e conservatore.
Il Consiglio nazionale precisa, anche, che i principali cambiamenti
dettati dalle nuove norme sono quelli qui di seguito riportati.
I principi
Viene salvaguardato il principio costituzionale che prevede che i
mestieri che riguardano la sicurezza dei cittadini e la
salvaguardia dell'ambiente non possano essere esercitati da
chiunque, bensì da coloro che hanno seguito uno specifico percorso
scolastico e sono stati abilitati con un Esame di Stato. Viene
inoltre ribadito che "l'esercizio della professione è libero e
fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnico." La conferma di questi principi, che forse ci appaiono
lapalissiani, non era affatto scontata, anzi; sono il fondamento
etico del mestiere e delrapporto tra noi e i cittadini
italiani.
La pubblicità
La libertà di fare pubblicità, già contenuta nel "Codice del
consumo" (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), è ora espressa con
chiarezza, purché "funzionale all'oggetto, veritiera e corretta" e
può comprendere anche i compensi economici. Sappiamo bene quanto
siano labili i confini della correttezza del messaggio
pubblicitario, in particolare laddove contenga offerte economiche,
che avremmo voluto escluse perché - come dimostrato dai numerosi
casi già presenti su internet - si prestano facilmente ad adescare
il cliente con promozioni sotto costo.
In parte il Codice del Consumo può essere utilizzato per
contrastare le scorrettezze e il dumping, ma molto dipenderà dal
comportamento etico e volontario della nostra comunità
professionale, perché ognuno di noi possa rappresentare le proprie
capacità professionali senza svendere il decoro
dell'architettura.
L'assicurazione
Tutti gli iscritti che esercitano la libera professione dovranno
rendere noto al cliente, in fase di sottoscrizione del contratto,
una adeguata polizza di RC professionale: l'obbligo partirà dal 15
agosto 2013, con una positiva modifica delle norme pregresse che ci
consente di mettere inconcorrenza gli istituti assicurativi per
calmierare i prezzi e definire polizze realmente utili.
Il contratto e la tariffa
Il principio di stabilire patti chiari tra il professionista e il
cliente, prima di cominciare il lavoro, è un elemento fondamentale
della Riforma ed è contenuto nell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
Le interpretazioni forzate che ritengono sufficiente l'accordo
verbale sono surrettizie: è indispensabile che il professionista
iscritto e il cliente sottoscrivano un accordo chiaro sulle
prestazioni da svolgere, sui tempi ed i compensi.
Questo non solo perché l'inottemperanza si configurerà come
illecito disciplinare, ma anche perché la chiara e definitiva
abrogazione di ogni tariffa professionale, peraltro già attuata con
la c.d. legge "Bersani", rende indispensabile - se vogliamo esser
pagati per il nostro lavoro - mettere per iscritto il compenso e il
modo che si utilizza per calcolarlo. Ognuno di noi può liberamente
riferirsi ad un sistema di calcolo che ritiene congruo, siaesso
tradizionale o personale, purché il cliente ne sia consapevole. E'
un principio sano, di mutuo rispetto, assai utile per ottenere il
pagamento dai clienti e, dove necessario, davanti a un giudice che
userà i nuovi "parametri" solo laddove il contratto non abbia
potuto essere esaustivo.
Il tirocinio
La Riforma introduce finalmente il tirocinio professionale, prima
di accedere all'Esame di Stato. Nell'attuale situazione non lo
rende obbligatorio per la nostra categoria, ma lo introdurremo per
porre riparo alla situazione attuale nella quale i neolaureati
possono accedere alla professione senza nessuna esperienza della
realtà del mestiere. Prima di fare ciò, però, vogliamo una modifica
dell'esame di Stato perché chi ha svolto il tirocinio non debba
fare lo stesso numero e tipo di prove che svolge un neolaureato che
non l'abbia svolto.
La formazione continua
La Riforma introduce il principio, logico ancor prima che
"comunitario", che un professionista debba costantemente aggiornare
la propria competenza professionale, nel migliore interesse
dell'utente e della collettività. Questo principio comporterà,
entro un anno dal decreto, l'avvio di un sistema di aggiornamento
professionale obbligatorio. Il nostro compito sarà quello di fare
sì che la formazione permanente non diventi un costoso aggravio
burocratico bensì un sistema intelligente di formazione e
auto-formazione capace di elevare le nostre capacità e competenze,
per rispondere meglio alle esigenze dei clienti e della
società.
Le società professionali e inter-professionali
L'art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L.
27/2012, ha anche introdotto la possibilità di costituire delle
Società tra Professionisti (S.T.P.) di cui attendiamo a breve la
regolamentazione. A fianco dell'attività del professionista
singolo, dello Studio associato, della cooperativa e della SNC -
già possibili - si affiancano forme societarie anche
inter-professionali, che possono avere un socio di solo capitale,
non iscritto all'Albo, purché con una quota di partecipazione
inferiore al 30 %, ove viene previsto l'esercizio in via esclusiva
dell'attività professionale da parte dei soci e la necessità che
l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia
eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio
della prestazione professionale richiesta, e che la designazione
del socio professionista sia compiuta dall'utente. Le STP, che sono
iscritte a una sezione speciale dell'Albo e sottoposte alle Norme
Deontologiche, sono una seria opportunità per aggregare in
strutture più grandi diverse professionalità e per accedere ad una
fiscalità più adatta alla realtà del mercato.
Il compito degli Ordini e le norme etiche
Il Consiglio Nazionale e gli Ordini hanno il compito di
regolamentare e attuare la Riforma, sotto il controllo del
Ministero della Giustizia. Devono riorganizzare i Consigli di
Disciplina, che non possono giustamente coincidere con i Consigli
degli Ordini; regolamentare il tirocinio e la formazione continua;
fare convenzioni con le assicurazioni; costituire gli Albi dei
tirocinanti e delle STP.
Il primo compito è però riscrivere le norme deontologiche perché
devono includere gli illeciti previsti per l'assenza del contratto
con il cliente, l'assenza della RC professionale, la pubblicità
ingannevole o denigratoria, l'uso distorto del tirocinio, il
mancato svolgimento della formazione continua, l'evasione
fiscale.
Ma le norme devono diventare anche e soprattutto l'assunzione di
responsabilità della comunità dei nostri iscritti italiani rispetto
alla società, all'ambiente e ai committenti. Come detto in
premessa, noi dobbiamo fare di questa Riforma l'occasione per
ripensare e rilanciare il nostro ruolo sociale, culturale ed
economico, con coraggio e consapevolezza che dipende,prima di
tutto, dalla nostra capacità di essere bravi e seri
professionisti.
© Riproduzione riservata