Sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 è stato
pubblicato il
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante
"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e
rocce da scavo"; il decreto entrerà in vigore il prossimo 6
ottobre.
Il decreto è stato emanato in riferimento alle previsioni contenute
nell'
articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con la
precisazione che il provvedimento è stato emanato dopo che la
Commissione Europea - Direzione generale per le imprese non ha
formulato alcuna osservazione ed ha ritenuto, quindi,
implicitamente che
il provvedimento non ha contenuti tali da
pregiudicare la concorrenza ed il mercato.
Con il decreto ministeriale, oggetto della presente notizia, viene
stabilito il fondamentale principio che
il materiale da scavo è
un sottoprodotto se sono rispettate le seguenti quattro
condizioni:
- il materiale da scavo deve essere generato durante la
realizzazione dell'opera;
- il materiale da scavo deve essere riusato nell'esecuzione della
stessa o di un'altra opera;
- il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato
direttamente;
- il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità
ambientale.
Ricordiamo che
la nozione di sottoprodotto è
antitetica a
quella di rifiuto e genera la possibilità che il materiale
possa essere riutilizzare nell'ambito del cantiere senza doverlo
trattare come uno scarto.
Lo schema di decreto consta dei seguenti 15 articoli:
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Ambiti di applicazione ed esclusione
- Art. 4 - Disposizioni generali
- Art. 5 - Piano di utilizzo
- Art. 6 - Situazioni di emergenza
- Art. 7 - Obblighi generali
- Art. 8 - Modifica del piano di utilizzo
- Art. 9 - Realizzazione del piano di utilizzo
- Art. 10 - Deposito in attesa di utilizzo
- Art. 11 - Trasporto
- Art. 12 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U
.
- Art. 13 - Gestione dei dati
- Art. 14 - Controlli e ispezioni
- Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 16 - Clausola di riconoscimento reciproco
e dei seguenti 9 allegati:
- Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale dei materiali
da scavo
- Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di
progettazione
- Allegato 3 - Normale pratica industriale
- Allegato 4 - Procedure di caratterizzazione
chimico-fisiche e accertamente delle qualità ambientali
- Allegato 5 - Piano di utilizzo
- Allegato 6 - Documento di trasporto
- Allegato 7 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U
.
- Allegato 8 - Procedure di campionamento in fase
esecutiva e per i controlli e le ispezioni
- Allegato 9 - Materiali di riporto di origine
antropica
Di notevole importanza l'articolo 5 del decreto che tratta il
piano di utilizzo che deve essere presentato all'Autorità
competente
almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per
la realizzazione dell'opera.
L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione
dell'opera oppure, per le opere soggette a valutazione ambientale,
il ministero dell'Ambiente o la Regione.
Al comma 2 dell'
articolo 3 del decreto viene, però,
precisato che
sono comunque esclusi i rifiuti provenienti
direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di
edifici o altri manufatti preesistenti e ciò per evitare che
materiali pericolosi non vengano smaltiti secondo le più
restrittive previsioni di cui alla parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
In conformità a quanto disposto all'
articolo 4 del decreto,
conformemente a quanto previsto dai piani di utilizzo,
il
materiale da scavo potrà essere riutilizzato nel corso
dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato,
o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri,
riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a
mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di
ripristini e miglioramenti ambientali. Ma anche in processi
produttivi, in sostituzione di materiali di cava.
Così come disposto all'
articolo 5, il piano di utilizzo è
presentato dall'impresa almeno novanta giorni prima dell'inizio dei
lavori per la realizzazione dell'opera e la trasmissione (il
modello è allegato al decreto stesso) può avvenire, a scelta del
proponente, anche solo per via telematica.
Il piano ha una durata limitata ed una volta scaduto viene
meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con
conseguente obbligo di gestire il materiale come rifiuto e quindi
di smaltirlo. Tale effetto si produce anche nel caso di violazione
degli obblighi assunti dall'impresa nel piano.
Nel caso di situazioni di emergenza dovute a causa di forza
maggiore, così come disposto dall’
articolo 6 del decreto, la
sussistenza dei requisiti può essere attestata mediante una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e l'avvenuto
utilizzo del materiale in conformità al piano di utilizzo è
attestato dall'esecutore mediante una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà.
Con le disposizioni transitorie contenute all’articolo 15,
viene previsto che entro i centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento, i progetti per i quali e' in corso una
valutazione di impatto ambientale relativa all'utilizzabilità del
materiale da scavo, possono essere assoggettati alla disciplina del
piano di utilizzo.
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