Gare d'appalto: al giudizio positivo sulla congruità dell'offerta non serve motivazione puntuale ed analitica

26/09/2012

Nelle gare pubbliche, al giudizio positivo sulla congruità dell'offerta non serve una motivazione puntuale ed analitica se le giustificazioni presentate dall'offerente sono adeguate. Lo ha affermato la Sezione Quinta del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 4785 del 10 settembre 2012 ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una precedente sentenza del TAR che aveva confermato la procedura di assegnazione di una gara.

In particolare, l'impresa ricorrente aveva contestato l'illegittimo scostamento delle offerte presentate dall'impresa aggiudicatrice dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro e l'illegittimo inquadramento del personale da impiegare in categorie inferiori rispetto a quelle corrette.

I giudici di Palazzo Spada, confermando la testi di primo grado, hanno rilevato che l'Amministrazione comunale, per valutare la congruità delle offerte, ha richiesto all'aggiudicataria di fornire adeguate e puntuali giustificazioni su tutti gli elementi fondamentali delle offerte stesse. A fronte di tale richiesta, l'aggiudicataria ha fornito puntuali e dettagliati chiarimenti, anche attraverso specifiche tabelle di calcolo, su tutti i punti evidenziati dall'Amministrazione. Ritenendo tali chiarimenti puntuali ed esaustivi, l'Amministrazione ha fatto propri i chiarimenti stessi ed ha quindi ritenuto congrua l'offerta.

Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha precisato che il giudizio di anomalia dell'offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica solo ove si concluda in senso negativo. Nel caso si concluda positivamente, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate.

Per quanto concerne la seconda motivazione del ricorso, i giudici di secondo grado hanno rilevato che il capitolato speciale non richiedeva, quali requisiti degli operatori, il possesso di titoli abilitanti, bensì solo il possesso del diploma di scuola media superiore e l'ottima conoscenza di almeno una lingua straniera. Pertanto, attesa la natura del servizio oggetto dell'appalto, l'inquadramento effettuato dall'aggiudicataria del proprio personale risulta corrispondente alle categorie previste per il servizio in questione.



© Riproduzione riservata