Nelle gare pubbliche, al giudizio positivo sulla congruità
dell'offerta non serve una motivazione puntuale ed analitica se le
giustificazioni presentate dall'offerente sono adeguate. Lo ha
affermato la Sezione Quinta del Consiglio di Stato che con la
sentenza n. 4785 del 10 settembre 2012 ha rigettato il ricorso
presentato per la riforma di una precedente sentenza del TAR che
aveva confermato la procedura di assegnazione di una gara.
In particolare, l'impresa ricorrente aveva contestato l'illegittimo
scostamento delle offerte presentate dall'impresa aggiudicatrice
dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro e l'illegittimo
inquadramento del personale da impiegare in categorie inferiori
rispetto a quelle corrette.
I giudici di Palazzo Spada, confermando la testi di primo grado,
hanno rilevato che l'Amministrazione comunale, per valutare la
congruità delle offerte, ha richiesto all'aggiudicataria di fornire
adeguate e puntuali giustificazioni su tutti gli elementi
fondamentali delle offerte stesse. A fronte di tale richiesta,
l'aggiudicataria ha fornito puntuali e dettagliati chiarimenti,
anche attraverso specifiche tabelle di calcolo, su tutti i punti
evidenziati dall'Amministrazione. Ritenendo tali chiarimenti
puntuali ed esaustivi, l'Amministrazione ha fatto propri i
chiarimenti stessi ed ha quindi ritenuto congrua l'offerta.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha precisato che il giudizio di
anomalia dell'offerta richiede una motivazione rigorosa ed
analitica solo ove si concluda in senso negativo. Nel caso si
concluda positivamente, non occorre che la relativa determinazione
sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime
giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una
motivazione espressa per
relationem alle giustificazioni
rese dall'impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta,
siano state congrue ed adeguate.
Per quanto concerne la seconda motivazione del ricorso, i giudici
di secondo grado hanno rilevato che il capitolato speciale non
richiedeva, quali requisiti degli operatori, il possesso di titoli
abilitanti, bensì solo il possesso del diploma di scuola media
superiore e l'ottima conoscenza di almeno una lingua straniera.
Pertanto, attesa la natura del servizio oggetto dell'appalto,
l'inquadramento effettuato dall'aggiudicataria del proprio
personale risulta corrispondente alle categorie previste per il
servizio in questione.
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