La terza sezione del
Consiglio di Stato, con la
sentenza
n. 5050 del 21 settembre scorso ha chiarito che le stazioni
appaltanti, nelle gare indette con il
criterio di aggiudicazione
del massimo ribasso ai sensi dell'articolo 82 del Codice dei
contratti (D.Lgs. n. 163/2006)
non possono chiedere di
presentare un progetto tecnico o di miglioria tecnica, ma solo
di impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato.
D'altra parte all'articolo 279 del Regolamento di attuazione del
Codice dei contratti (Dpr n.207/2010) è previsto che negli appalti
di servizi vige la regola generale che la relativa progettazione
deve essere predisposta dalla stazione appaltante prima dell'avvio
delle procedure di affidamento.
Nel caso oggetto della sentenza si tratta di un appalto di servizi
la cui progettazione è stata
predisposta in forma esecutiva
dalla stazione appaltante ed i relativi obblighi sono stati
puntualmente riportati nel capitolato speciale d'appalto mentre
l'
esecutore del contratto non ha alcun obbligo di presentare un
progetto tecnico o di miglioria tecnica, ma solo di impegnarsi
a rispettare le prescrizioni del capitolato.
Attesa, poi, la semplicità del servizio posto in gara (gestione e
manutenzione di ascensori), basato su operazioni ripetitive e
standardizzate, l'ente appaltante si era limitato ad indicare in
modo dettagliato, nel capitolato speciale d'appalto, gli obblighi
cui sarebbe stato sottoposto il futuro affidatario.
Questa impostazione permette alle amministrazioni di esplicitare i
processi di realizzazione delle prestazioni e i livelli qualitativi
rispondenti alle loro esigenze, per cui gli operatori economici non
devono presentare un progetto tecnico o di miglioria tecnica, ma
devono solo impegnarsi a rispettare le prescrizioni del
capitolato.
Nei bandi di gara in cui è previsto il criterio di aggiudicazioni
del prezzo più basso non è possibile, quindi, prevedere la
presentazione di documentazione tecnica ed ovviamente quest'ultima
non può essere sottoposta ad alcun criterio di valutazione.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in argomento, precisa:
- che il provvedimento con il quale la ricorrente era stata
esclusa dalla gara per aver presentato un'offerta valutata non
soddisfacente, in quanto la documentazione tecnica inserita
risultava priva di taluni dati tecnici richiesti dal capitolato di
gara, era immune dai vizi dedotti di violazione della disciplina di
gara, violazione dell'art. 82 e dell'art. 46 del codice dei
contratti pubblici, difetto di istruttoria, difetto dei
presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà;
- che la commissione di gara dimostra di avere travisato il tipo
di gara secondo il criterio del massimo ribasso. Poiché infatti le
modalità tecniche di espletamento del servizio riportate nel
capitolato erano state predisposte in maniera esaustiva nel
capitolato, e poiché il concorrente che dichiarava di partecipare
alla gara si impegnava contestualmente a svolgere il servizio
secondo le indicazioni immodificabili fornite dall'ente appaltante,
non aveva alcun senso la motivazione della esclusione attinente
appunto alla non aderenza al progetto tecnico.
La valutazione del progetto tecnico è tipica del criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'articolo 83 del Codice dei contratti che viene utilizzato
quando l'ente appaltante ha bisogno di ottenere dal concorrente,
non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali
rispetto ad una ipotesi progettuale di espletamento del servizio
non sufficientemente dettagliata.
Nel caso in esame la commissione, sbagliando, ha finito per
valutare la offerta tecnica senza avvedersi che il progetto tecnico
era stato predisposto completamente dalla stessa stazione
appaltante e senza illustrare le ragioni della ritenuta
insufficienza di tale offerta tecnica, peraltro aggirando anche il
principio di tassatività delle cause di esclusione di cui
all'articolo 46, co.1-bis del Codice dei contratti le quali devono
risultare chiaramente dal bando, ad esclusione di ipotesi in cui
rispondano ad un particolare interesse dell'amministrazione.
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