La
Commissione tributaria regionale di Roma (Sez. XIV), con
la
sentenza n. 518 del 18 luglio 2012 ritorna
all'assoggetamento all'
Irap dei liberi professionisti
stabilendo che "
La ricchezza prodotta dall'impiego coordinato
delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa
costituisce profitto esclusivamente derivante dalle capacità del
professionista che come tale non può essere ritassato dopo avere
scontato l'Irpef quale reddito di lavoro autonomo, in quanto
costituirebbe una illegittima duplicazione".
Sui compensi il giudici del Ctr di Roma precisano che
"
secondo i principi ormai consolidati indicati dalle pronunce
della suprema corte, l'ammontare dei compensi percepiti è un dato
irrilevante ai fini della verifica del presupposto d'imposta in
ragione del carattere reale dell'lrap” ed “i compensi percepiti,
seppure consistenti, non sono sufficienti per attribuire l'adeguata
organizzazione necessaria per l'assoggettamento all'Irap".
Infatti, il presupposto dell'Irap "
non è il reddito ma
l'esercizio abituale di un lavoro autonomo con l'ausilio di una
struttura organizzata, cioè di un complesso, autonomo e distinto
dalla figura lavorativa del contribuente, capace di creare, come
sottolinea la Corte Costituzionale 'valore aggiunto' rispetto alla
mera attività personale del contribuente. Quel che rileva, ai fini
del presupposto d'imposta, è solo l'autonoma organizzazione e non
l'entità dei compensi".
Richiamando, tra l’altro, la sentenza n. 156/2001 della Corte
Costituzionale i giudici del Ctr osservano che "
quel che rileva
agli effetti dell'autonoma organizzazione è la concreta possibilità
che gli esercenti arti e professioni utilizzino normalmente
nell'esercizio della loro attività, personale, beni strumentali e
mezzi finanziari idonei a potenziarla". Nella sentenza, giudici
della Ctr in riferimento alla Ordinanza n. 23446 del 19.11.2010
ricordano che la Cassazione ha ulteriormente precisato sul punto
che "
è priva del requisito dell'autonoma organizzazione,
presupposto impositivo dell'IRAP, l'attività professionale
esercitata senza dipendenti e collaboratori e con l'impiego di beni
strumentali di modesto valore, a nulla rilevando l'indicazione
generica da parte dell'A.F. di dati contabili desunti dalle
dichiarazioni annuali e, segnatamente, la valorizzazione di beni
strumentali".
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