La notizia di ieri sulla circolare dell'
Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità della Regione con cui "
si
ritiene che non possa essere negata, in generale, ai geometri
liberi professionisti la competenza in materia di progettazione e
direzione dei lavori di opere in cemento armato, ma che essa
debba essere valutata singolarmente,ed in relazione all'opera che
deve essere progettata e conseguentemente diretta ed eseguita"
ha creato qualche malumore rilevabile da alcuni commenti alla
notizia stessa e ribadiamo che
il problema non è legato alla
capacità o meno che un qualsivoglia tecnico (architetto,
ingegnere, geometra, perito) ha per effettuare una certa
progettazione ma, soltanto alle
competenze allo stesso affidate
dalle norme.
Certo può verificarsi che un architetto o un ingegnere non abbia
competenze reali sulle strutture in cemento armato e che, comunque,
realizzi progetti strutturali utilizzando software piò o meno
sofisticati di cui non capisce nulla come potrebbe verificarsi che
un geometra sia nelle condizioni di effettuare calcoli complessi di
strutture in cemento armato non soltanto utilizzando i software
commerciali ma riuscendo anche a capire e ad interpretare i
risultati che gli stessi danno;
tali situazioni non possono,
però,
far disconoscere la realtà delle norme che, allo stato
attuale, sono quelle che devono essere rispettate e che
non
possono essere modificate o interpretate da una circolare o dalla
valutazione soltanto personale di dirigenti di uffici
pubblici.
Il problema non è, eventualmente, quello di interpretare una norma
che, a mio avviso per le zone sismiche in cui qualsiasi struttura
necessita di "particolari operazioni di calcolo" è abbastanza
chiara e che non lascia alcuno spiraglio ma, eventualmente, quello
di
chiarire, una volta e per tutte,
le competenze
professionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei
periti e dei geologi alla luce sia degli studi eseguiti che di
eventuali master e corsi di specializzazione post laurea o post
diploma.
Registriamo oggi, in riferimento alla circolare della Regione
siciliana, due aggiornamenti.
Il primo di carattere generale relativo alla notizia della
richiesta fatta della senatrice
Simona Vicari, Segretario
dell'Ufficio di Presidenza del Senato per
tutelare la
professionalità ed il ruolo dei geometri con un'interrogazione
inviata al ministro dell'Istruzione Profumo.
Viene messo sotto accusa dalla parlamentare "
l'atteggiamento di
negazione emerso da parte di Ordini professionali, organi
consultivi e giurisdizionali, della competenza dei geometri nelle
materie e nelle attività ad esse sottoposte in sede di esame di
abilitazione in attuazione della legge".
Una situazione giudicata non sostenibile ed inaccettabile in quanto
"
il Ministero ha provveduto annualmente ad individuare la
casistica applicativa di competenza dei Geometri sottoposta agli
aspiranti Geometri in sede di esame di abilitazione, la cui
competenza pratica è stata valutata dalle Commissioni di
valutazione all'uopo nominati". Ed inoltre "
a partire
dall'anno 1986 il Ministero per la Pubblica Istruzione, oggi
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine
di valutare la competenza preliminare all'esercizio della
professione, ha sottoposto agli aspiranti geometri delle prove
scritto-grafiche aventi ad oggetto la redazione di progetti
rientranti tra le costruzioni e le materie di competenza degli
stessi".
Da qui l'intervento della senatrice Vicari affinchè il ministro
Profumo agisca per "
affermare il valore abilitativo dell'esame
di Stato ed evitare la condizione di incertezza determinata da
comportamenti fondati su erronee interpretazioni di quanto indicato
da questo Ministero nella individuazione delle materie di
competenza dei geometri, oggetto dei programmi di esame".
Il secondo aggiornamento è legato, invece, alla
nota di
risposta alla circolare regionale che il presidente della
Consulta regionale degli ingegneri
Giuseppe Margiotta ha
inviato alla Regione siciliana, agli uffici del Genio civile ed al
Consiglio nazionale degli ingegneri della quale riportiamo il
seguente abstract: "
Siamo stati costretti ad intervenire
sulla nota del Direttore del Dipartimento Infrastrutture della
Regione Siciliana indirizzata agli Uffici del Genio Civile
dell'isola perché ha dato un'inopinata apertura alle competenze
professionali dei Geometri in materia di strutture in c.a. in zona
sismica, di fatto equiparandoli agli Ingegneri e Architetti
juniores, suggerendo procedure di valutazione preliminare del
progetto da parte degli Uffici del Genio Civile.
Purtroppo, e contrariamente a quanto ipotizzato affrettatamente da
qualcuno, il nostro pronunciamento avverso alla nota n. 82824/12
non ha inteso riaprire unilateralmente una polemica sopita ma solo
tentare di arginare un'azione forte, concertata e di portata ben
più vasta di quanto si potesse immaginare. Nonostante sia
soltanto una nota di indirizzo, la "circolare siciliana" viene
presentata dai nostri competitori come un traguardo importante per
tutta la categoria dei Geometri su scala nazionale, che tende ad
imporre anche in campo normativo competenze professionali che dal
punto di vista scientifico il tecnico diplomato non ha. E questo
sta avvenendo con il pieno coinvolgimento del Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati ed un'ampia diffusione mediatica in
campo nazionale.
Ben lungi dal volere contestare l'autorevolezza del Dipartimento,
né tanto meno ledere l'immagine e gli interessi della categoria dei
Geometri, con i cui rappresentanti ritenevamo vigesse ormai un
clima di reciproco rispetto e collaborazione in ambito regionale,
abbiamo voluto esporre con chiarezza documentata che le
argomentazioni poste a supporto della suddetta nota circolare non
sono corrette per almeno tre ordini di motivazioni:
a) invadono la sfera dell'interpretazione normativa in campo
di competenze professionali senza il necessario confronto con le
altre categorie coinvolte (ingegneri e architetti);
b) si basano su interpretazioni riduttive e apertamente
contraddette dalla giurisprudenza che le ha informate;
c) inducono comportamenti della Pubblica Amministrazione e dei
suoi funzionari di difficile applicazione e in evidente
contrasto con le procedure in essere nel territorio della regione
siciliana in materia di dichiarazione di inizio lavori in zona
sismica (che prevedono l'inizio lavori solo con il deposito al
G.C.).
Ma dove ci sentiamo apertamente defraudati come professione è l'uso
implicito e distorto della recente sentenza del Consiglio di Stato
che ha indicato le procedure di valutazione preliminare del
progetto esclusivamente per i tecnici laureati Ingegneri e
Architetti iuniores (triennali) che presentano uno status
accademico e professionale intermedio e ma a ragione ritenuto
superiore a quello del geometra, escludendo tassativamente la
competenza dei geometri in materia di costruzioni civili in zona
sismica.
Il nostro atteggiamento fin qui prudente viene in sostanza fatto
passare come un arroccamento di alcune categorie contro altre,
quando siamo stati "costretti" a contrastare interpretazioni della
normativa volutamente e ingiustificatamente "estensive", quasi
imposte da un'azione mirata che sembra aver coinvolto pure il mondo
politico.
La realtà è che le norme sul calcolo e la verifica delle strutture
in zona sismica, introdotte da ultimo con il D.M. 2008, imponendo e
implicando calcolazioni agli stati limite ed in generale nozioni
di analisi non lineare delle strutture, una verifica preliminare
dell'attendibilità del calcolo e degli algoritmi utilizzati, oltre
che un'approfondita valutazione delle interazioni geotecniche,
rientrano certamente nel novero delle calcolazioni complesse
che non possono in alcun modo rientrare nelle competenze
professionali del tecnico diplomato.
Il nostro intento è volto dunque esclusivamente a garantire la
sicurezza e la dignità di tutti i professionisti, anche di quelli
che oggi ci attaccano, che sembrano invece volersi esporre a rischi
professionali e umani ingiustificati.
Abbiamo pertanto dato ampia diffusione agli iscritti e agli Enti
territoriali del documento con cui vengono avanzate le nostre
puntuali contestazioni alla nota assessoriale, chiedendo a tutti di
vigilare sulle effettive applicazioni pratiche della suddetta nota,
che per sua stessa natura non è impugnabile in via giurisdizionale
mentre lo sono eventuali singoli provvedimenti assunti dagli Uffici
del Genio Civile in contrasto con la normativa vigente."
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