L'Agenzia delle Entrate con la circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E
recante “Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in
materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Chiarimenti”
ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità
solidale dell’appaltatore.
Ricordiamo che l'art. 13-ter
decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83 convertito dalla
Legge 7 agosto 2012, n.134 ha
sostituito il comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge n.
223/2006 relativo ai soggetti responsabili per il versamento di
somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi. Sono
stati, inoltre, inseriti i commi 28-bis e 28-ter con cui viene
stabilito che
siano l'appaltatore e il subappaltatore i soggetti
responsabili in solido dei versamenti e che tale responsabilità
si riferisce sia alle ritenute sul lavoro dipendente che all'Iva
dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel
rapporto di subappalto.
L'Agenzia delle Entrate, nella citata circolare ha precisato che,
poiché la disposizione prevede che l'attestazione dell'avvenuto
adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche
attraverso l'asseverazione di un responsabile del centro di
assistenza fiscale o di un soggetto abilitato, si può ammettere il
ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. In
particolare, è valida, in alternativa alle asseverazioni prestate
dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati,
una
dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del
2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto
adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
In riferimento alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate
ed in conformità alle stesse,
l'Ance ha predisposto uno schema
di autocertificazione diretta ad escludere l'applicazione della
nuova disciplina contenuta nell'art.35, commi 28-28ter, della
legge 248/2006 (come modificata dall'art.13ter, della legge
134/2012).
L'Ance ha trasmesso il citato schema all'Agenzia delle Entrate,
affinché si possa pervenire, al più presto, ad un modello
ufficialmente riconosciuto come valido per escludere la
responsabilità solidale. Il modello è suddiviso
nelle seguenti 3
parti:
- nella prima, vanno indicati i dati identificativi
dell'impresa o società dichiarante e la tipologia di contratto,
appalto o subappalto, per il quale viene resa la
dichiarazione,
- nella seconda, devono essere indicati gli estremi dei
versamenti (modello F24) dell'IVA e delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente, relativi al contratto ed i cui termini di
versamento sono scaduti alla data della dichiarazione. Per l'IVA va
altresì indicato il saldo di liquidazione (IVA a debito, o a
credito) ed il regime adottato (ordinario, “reverse charge”, “IVA
per cassa”),
- >, oltre alla data, al timbro dell'impresa ed alla firma del
dichiarante, viene evidenziata la necessità di allegare il
documento d’identità del dichiarante e vengono rese le
dichiarazioni sul rispetto della normativa sulla privacy.
La dichiarazione, nel modello proposto dall'ANCE, va redatta in
carta semplice e senza autenticazione della firma.
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