Sul sito del dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che
fissa le disposizioni attuative per la liquidazione dell'Iva
secondo la
contabilità di cassa.
Con il nuovo decreto,
non ancora pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale, viene data attuazione alle disposizioni che
l'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto
Crescita 1"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, detta in materia di liquidazione dell'IVA secondo la
contabilità di cassa; viene, di fatto,
ampliata la platea dei
contribuenti che possono fruire del regime dell'Iva per cassa,
prevedendo l'esercizio dell'opzione per le
imprese con volume
d'affari non superiore a due milioni di euro (l'attuale soglia,
in riferimento alle previsioni del Dl 185/2008 è di 200mila
euro).
Con il regime dell'Iva per cassa viene posticipata l'esigibilità
dell'imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Inoltre, per
chi lo adotta, è previsto il rinvio della detraibilità dell'imposta
sui beni e servizi acquistati al momento del pagamento dei
corrispettivi ai fornitori.
I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi dal
soggetto optante, invece, possono detrarre l'Iva sui predetti beni
già al momento dell'effettuazione dell'operazione, anche se il
corrispettivo non è stato ancora pagato.
L'imposta diviene comunque esigibile a un anno
dall'operazione, salvo l'avvio di procedure concorsuali nei
confronti del cessionario o committente prima del decorso di quel
termine. Le modalità di opzione del regime (e della eventuale
revoca) saranno stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate.
Per il 2012, primo anno di applicazione della norma, l'opzione avrà
effetto per le operazioni effettuate a partire dall'1 dicembre
2012.
Con l'
articolo 2 del decreto in argomento vengono definite
le seguenti disposizioni escluse dalla disciplina dell'IVA per
cassa:
- le operazioni effettuate dai soggetti nell'ambito di regimi
speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese,
arti o professioni;
- le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che
assolvono l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione
contabile;
- le operazioni di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
Con l'
articolo 4 vengono dettate le
disposzioni relative
agli adempimenti e viene precisato che le fatture emesse in
sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
recano l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per
cassa", con l'indicazione della relativa norma istitutiva. L'omessa
indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una
violazione formale.
Con l'
articolo 7 viene previsto che,
qualora il volume
d'affari superi, nel corso dell'anno, la soglia di 2 milioni di
euro, il soggetto optante esca dal regime dell'IVA per cassa e
riprenda ad applicare le regole ordinarie dell'IVA a partire dal
mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
L'uscita dal regime può avvenire anche in caso di revoca da parte
del soggetto passivo.
In questi casi, per evitare la presenza di due regimi di
liquidazione dell'imposta, il decreto attuativo ha previsto che,
nella liquidazione dell'ultimo mese in cui è stata applicata l'Iva
per cassa, venga computata a debito l'imposta relativa alle
operazioni non ancora incassate.
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