La nuova Finanziaria, approvata al Senato con 162 voti favorevoli e
157 contrari, introduce nel settore degli immobili diverse novità
che elenchiamo di seguito.
Locazioni e cessioni di fabbricati abitativi
Il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, "Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ha esteso
il trattamento di esenzione dall’IVA nel settore immobiliare. La
nuova Finanziaria ripristina, per certe operazioni, l’imponibilità,
al fine di consentire alle imprese che le pongono in essere il
diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte. In
particolare, tornerà ad applicarsi l’IVA:
- sulle locazioni di abitazioni effettuate, in attuazione di
piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese
costruttrici o da quelle che hanno realizzato interventi di
recupero di cui all’art. 31, lett. c), d) ed e), della legge n.
457/78, a condizione che la locazione avvenga entro quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di
recupero e che il relativo contratto abbia durata non inferiore a
quattro anni; su queste locazioni l’imposta si applicherà con
l’aliquota del 10%;
- sulle cessioni dei predetti fabbricati abitativi, già locati
per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di
programmi di edilizia residenziale convenzionata, anche se
effettuate dopo quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento.
Cessioni immobiliari
All’atto della cessione di un immobile. anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica
delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime
modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
- se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di
fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la
denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del
legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica,
ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per
la stessa società;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale
rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa
società;
- l’ammontare per la spesa sostenuta per tale attività e le
analitiche modalità di pagamento della stessa;
In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in
mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare
specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate di competenza. In
caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al
comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a
10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti
sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’art. 52 comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni.
Dichiarazione dei redditi.
A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi
presentata dai contribuenti diversi da società per azioni e in
accomandita per azioni, da società a responsabilità limitata, da
società cooperative, da società di mutua assicurazione e da enti
pubblici o privati diversi dalle società che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per
ciascun fabbricato deve essere specificato:
- oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso
costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla
particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle
dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in
caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;
- l’importo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) pagata
nell’anno precedente.
In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi
dell’art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale
sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell’anno precedente.
L’esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.
I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per
via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli
previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli
immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e
nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI).
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