TAR di Roma: Rigettato il ricorso contro il CNAPPC

31/10/2012

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio con la sentenza n. 8556/2012 depositata in segreteria il 17 ottobre 2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni Ordini provinciali degli Architetti contro il Ministero della Giustizia, il Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nei confronti degli architetti eletti al CNAPPC, dell'Ordine degli Architetti di Milano, dell'Ordine degli Architetti di Salerno e dell'Ordine degli Architetti di Varese, per l'annullamento del verbale con cui il direttore del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia ha proceduto alla proclamazione degli architetti eletti quali componenti del Consiglio nazionale degli Architetti.

Secondo quanto specificato dalla parte ricorrente, la votazione del direttivo che avrebbe guidato il CNAPPC per il quinquiennio successivo sarebbe stata irregolare per due motivazioni:
  • la tardiva trasmissione dei dati finali delle votazioni al Ministero della Giustizia;
  • l'illegittima utilizzazione, da parte di alcuni ordini, di schede di comunicazione diverse rispetto all'originale del modulo predisposto e trasmesso dal Ministero della Giustizia.

Con tali motivazioni, 14 architetti candidati non eletti, di cui 9 hanno dichiarato di agire anche per gli Ordini che rappresentano, nonché altri 9 Ordini provinciali hanno impugnato il verbale di proclamazione nella parte relativa ai voti espressi da 46 ordini provinciali, chiedendo l'annullamento dello stesso e la correzione del risultato elettorale.

In particolare, ricordiamo che dopo le votazioni relative all'elezione per il rinnovo quinquennale dei componenti del Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e conservatori, svoltesi in data 23 novembre 2010, il Direttore del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, in data 11 febbraio 2011, adottava il verbale di proclamazione degli eletti.

I giudici del Tar hanno ritenuto il ricorso inammissibile in primo luogo perché lo stesso è stato presentato in maniera congiunta da soggetti aventi interessi non omogenei e disarticolati tra loro, se non addirittura conflittuali. La parte ricorrente è, infatti, costituita da:
  • candidati non eletti, i quali - auspicando il risultato di essere eletti - hanno interessi tra loro configgenti e quindi del tutto disarticolati;
  • soggetti che, rivestendo anche il ruolo di presidenti e legali rappresentanti di Ordini provinciali, dichiarano di agire anche per conto degli Ordini che rappresentano: per essi, la configurazione della posizione d'interesse è intrinsecamente contraddittoria, in quanto costoro, in proprio, vantano un interesse finale direttamente connesso a modificare in proprio favore i risultati dell'elezione; per conto degli Ordini di appartenenza, invece, sono portatori di un interesse alla tutela della correttezza e regolarità delle votazioni espresse da parte di ciascun Ordine presieduto, che li legittimerebbe ad invocare la conservazione dei voti espressi e non il loro annullamento;
  • Ordini provinciali che, richiedendo l'annullamento del voto dagli stessi espresso nelle elezioni de quibus, in sostanza esprimono un agere contra se.

Come ricordato dal TAR di Roma, il ricorso collettivo è ammesso nel caso in cui gli interessi sostanziali fatti valere in giudizio siano identici oltre che omogenei e non conflittuali le posizioni e l'interesse a ricorrere. Considerato che nel gravame in epigrafe si assiste ad un coacervo di posizioni giuridiche soggettive difformi e distoniche, i giudici hanno ritenuto il ricorso stesso inammissibile.

I giudici hanno, infine, rilevato che la votazione effettuata dai consiglieri di ciascun Ordine è registrata nei verbali deliberativi di votazione redatti nella seduta consiliare di svolgimento dell'elezione, che sono fisicamente e giuridicamente distinti dai moduli di trasmissione dei risultati al Ministero, atti che riproducono soltanto il contenuto dei verbali deliberativi e su cui il Presidente dell'Ordine trascrive i voti espressi; ed allora, supposte irregolarità nell'invio o nell'utilizzo della scheda di trasmissione dei voti non potrebbero determinare la nullità del voto originariamente espresso e la conseguente correzione del risultato elettorale.

Per correttezza di informazione, ricordiamo che all'ultima elezione del CNAPPC erano contrapposte tra loro due liste e che quella che ha vinto è constituita prevalentemente da componenti di Ordini del Nord e del Sud Italia, con una componente minima degli Ordini di Centro.
Di seguito la suddivisione geografica dei componenti della lista che ha vinto le elezioni ed attualmente in carica:
  • Nord: 9 consiglieri della Lombardia (Milano, Sondrio, Lecco), Piemonte (Novara) Veneto (Venezia, Belluno), Friuli Venezia Giulia (Udine), Liguria (Genova) Emilia Romagna (Cesena);
  • Sud: 4 consiglieri della Campania (Napoli e Salerno) e della Sicilia (Palermo, Agrigento);
  • Centro: 2 consiglieri dell'Abruzzo (Pescara) e del Lazio (Frosinone).

La causa della scarsa rappresentanza di Ordini territoriali del Centro è da ricercare nell'attuale sistema di voto (art. 5, comma 4, Dpr 8 luglio 2005, n. 169) che prevede che ogni Ordine territoriale abbia un peso proporzionale al numero degli iscritti (a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre). Ma, con il sistema congiunto del peso dell'Ordine in funzione al numero degli iscritti e dell'aggregazione di 15 ordini, si genera un sistema che blocca l'elezione di 15 consiglieri, con la conclusione che anche ordini territoriali di notevoli dimensioni possano risultare non rappresentati. Nel caso specifico, a causa dell'attuale sistema di voto, grandi ordini territoriali (Roma, Firenze, Bologna, Catania) non hanno alcun consigliere all'interno del direttivo nazionale.



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