Mentre proseguono i dibattiti tra le varie categorie sulla riforma
delle professioni e dopo i recenti scontri tra architetti e
ingegneri da una parte e geometri e periti dall'altra in merito a
due disegni di legge (Ddl 1865 del Sen. Vicari, "Disposizioni in
materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri
laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e
dei periti industriali laureati nella classi di laurea L-7, L-17,
L-21 e L-23" e Ddl n. 2307 del Sen. D'Alia, "Disposizioni in
materia di competenze professionali dei geometri e dei geometri
laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, in materia
di costruzioni edilizie"), il 10 ottobre scorso è stato presentato
al Senato il
Ddl n. 3516 (nuovamente del Sen. D'Alia)
recante
"Disposizioni in materia di competenze professionali
dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei
periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L- 17, L-21
e L-23".
Sulla falsa riga dei precedenti, il Ddl n. 3516 ha l'intento di
intervenire sulla disciplina dell'attività dei periti industriali
con specializzazione in edilizia, chiarendone e ampliandone le
competenze rispetto alla normativa che ne fissa i limiti (R.D. 11
febbraio 1929, n. 275) prendendo atto dell'evoluzione dei percorsi
formativi scolastici e universitari e delle tecnologie edilizie, ma
soprattutto al fine di porre fine alle controversie tra
professioni. Nella relazione di accompagnamento al Ddl, il Senatore
D'Alia ha, infatti, rimarcato come la precedente normativa fissi i
limiti dei periti industriali edili legandoli al concetto di
modesta costruzione, la cui poca chiarezza ha dato origine,
nel tempo, a forti tensioni tra le categorie tecniche interessate,
sfociate in una miriade di vertenze legali tendenti
all'annullamento di incarichi professionali e di titoli
autorizzativi ad edificare, rilasciati su progetti redatti da
periti industriali edili.
Il Senatore D'Alia ha, inoltre, specificato come il Ddl tende a
delimitare la possibilità operativa dei periti industriali e dei
periti industriali laureati nelle zone a basso rischio sismico ed
ancor più nelle zone a rischio sismico elevato e, più in generale,
la possibilità di progettare, vincolandole comunque alla frequenza
di specifici corsi formativi e di aggiornamento organizzati in
collaborazione con le università e al superamento di una prova
finale.
Il Ddl definisce le competenze dei geometri basandosi sulla
classificazione sismica del territorio nazionale e affronta il
problema del
cemento armato. In particolare, la proposta del
Senatore D'Alia parte dalla considerazione che nel 1929 l'utilizzo
del cemento armato costituiva una metodica costruttiva del tutto
sperimentale e comunque rientrante nelle competenze dei periti
industriali, si è nei decenni particolarmente diffuso per ogni tipo
di costruzioni (rurali, industriali e civili) perdendo quasi
completamente il carattere sperimentale e di eccezionalità,
divenendo di uso standardizzato e comune per tutti gli interventi
edilizi. La sempre più consistente presenza di laureati iscritti
agli albi dei geometri e periti industriali, unitamente
all'esperienza maturata nei decenni trascorsi dai professionisti
esperti nel settore edilizio, costituisce garanzia della sicurezza
degli edifici e della tutela della pubblica indennità. Da queste
considerazioni, l'articolo 2 del Ddl definisce le competenze dei
periti nella progettazione di edifici e, nello specifico fa
rientrare tra le competenze dei periti industriali con
specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati
nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 il
progetto
architettonico e i calcoli statici, con esclusione delle strutture
complesse organicamente e solidalmente collegate, la direzione
lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e
amministrativo, sia per gli edifici di nuova costruzione che per
l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il
recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con
esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di
dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:
- a) in zona a rischio sismico non elevato (zona sismica 3 e 4 di
cui all'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274): non più di tre piani fuori
terra oltre al piano interrato o seminterrato e al piano
sottotetto, per volumi non eccedenti 4.000 metri cubi fuori
terra;
- b) in zona a rischio sismico elevato (zona sismica l e 2 di cui
all'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274): non più di due piani fuori terra,
oltre al piano interrato o seminterrato e al piano sottotetto, per
volumi non eccedenti 2.500 metri cubi fuori terra.
La competenza dei periti industriali e dei periti industriali
laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 per progetti
di adeguamento antisismico di edifici e complessi edilizi
staticamente collegati è ammessa per cubature superiori a 2.500
metri cubi solo se i calcoli statici siano eseguiti, su incarico
del committente, da tecnico strutturista abilitato.
Rientrano nella competenza dei periti industriali con
specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati
nelle classi di laurea L 7, L-l7, L- 21 e L-23 il progetto
architettonico e strutturale, la direzione lavori, la contabilità,
la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli
edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la
ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento
interno ed esterno, di strutture complesse modulari con giunto
statico (fabbricati a schiera), con i limiti, per ogni porzione di
fabbricato compreso tra due giunti, prescritti per i fabbricati
nelle zone a rischio sismico 1, 2, 3 e 4 con esclusione del
dimensionamento e degli impianti tecnologici di dotazione e di
erogazione.
Secondo quanto sostenuto nella relazione di accompagnamento, il Ddl
tende ad incentivare la partecipazione di più professionisti alla
progettazione ed alla realizzazione di opere complesse, ciascuno
secondo le proprie competenze e con distinte ed autonome funzioni,
quando ciò corrisponda alle scelte del committente nella fase di
conferimento dell'incarico professionale,
senza alcuna
subordinazione del tecnico diplomato rispetto a quello
laureato, facenti parte del medesimo gruppo di lavoro, quando
il coordinatore sia il tecnico con titolo di studio inferiore.
Piani di lottizzazione
Sul tema urbanistica, l'art. 3 della proposta prevede che rientrino
nelle competenze dei periti industriali con specializzazione in
edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea
L-7, L-17, L-2l e L-23 anche la formazione dei piani di
lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali
approvati e vigenti, entro il limite di superficie di un ettaro di
territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo
di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore a
un ettaro.
Interessante è l'articolo 6 del Ddl relativo alle norme transitorie
che lega la competenza dei periti industriali con specializzazione
in edilizia al concetto di
anzianità, più volte bocciato
dalle altre categorie professionali.
In attesa della replica del CNAPPC e del CNI, alleghiamo il testo
del Disegno di Legge, invitando i lettori ad un dibattito serio e
propositivo.
____________________________________________________
Disegno di legge n. 3516
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina l'attività dei periti industriali
con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati
nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nel settore degli
edifici pubblici o privati, delle costruzioni civili, sportive,
artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole,
igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche e il
conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché in materia
urbanistica e di arredo urbano.
Art. 2.
(Edifici)
1. Rientrano nelle competenze dei periti industriali con
specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati
nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, per le costruzioni
di cui all'articolo l, il progetto architettonico e i calcoli
statici, con esclusione delle strutture complesse organicamente e
solidalmente collegate, la direzione lavori, la contabilità, la
liquidazione e il collaudo statico e amministrativo, sia per gli
edifici di nuova costruzione che per l'ampliamento, la
sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché
il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del
dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed
erogazione, con i seguenti limiti:
a) in zona a rischio sismico non elevato (zona sismica 3 e 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003): non più di tre piani fuori
terra oltre al piano interrato o seminterrato e al piano
sottotetto, per volumi non eccedenti 4.000 metri cubi fuori
terra;
b) in zona a rischio sismico elevato (zona sismica l e 2 di cui
alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
marzo 2003, n. 3274): non più di due piani fuori terra, oltre al
piano interrato o seminterrato e al piano sottotetto, per volumi
non eccedenti 2.500 metri cubi fuori terra.
2. La competenza dei periti industriali e dei periti industriali
laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 per progetti
di adeguamento antisismico di edifici e complessi edilizi
staticamente collegati è ammessa per cubature superiori a 2.500
metri cubi solo se i calcoli statici siano eseguiti, su incarico
del committente, da tecnico strutturista abilitato.
3. Rientrano altresì nella competenza dei periti industriali con
specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati
nelle classi di laurea L 7, L-l7, L- 21 e L-23 il progetto
architettonico e strutturale, la direzione lavori, la contabilità,
la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli
edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la
ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento
interno ed esterno, di strutture complesse modulari con giunto
statico (fabbricati a schiera), con i limiti, per ogni porzione di
fabbricato compreso tra due giunti, prescritti per i fabbricati
nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1 con esclusione
del dimensionamento e degli impianti tecnologici di dotazione e di
erogazione.
4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle per gli edifici
vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Ai periti industriali con specializzazione in edilizia e ai
periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-l7, L-21
e L-23 sono consentiti su qualsiasi edificio, anche eccedente i
limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori,
gli interventi igienico-sanitari e funzionali, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi
statico-strutturali sui complessi edilizi di cui al comma 2 e con
esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
6. Dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 sono esclusi
i sottotetti qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri
locali non abitabili.
Art. 3.
(Urbanistica)
1. Rientra nelle competenze dei periti industriali con
specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati
nelle classi di laurea L-7, L-17, L-2l e L-23 anche la formazione
dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici
generali approvati e vigenti, entro il limite di superficie di un
ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del
comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici,
se superiore a un ettaro.
2. Rientra altresì nelle competenze dei periti industriali con
specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati
nelle classi di laurea L-7, L-17, L-2l e L-23 la formazione dei
piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti
urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici entro
i limiti fissati dall'articolo 2, comma 1.
Art. 4.
(Prestazioni)
1. Rientrano nella competenza professionale dei periti industriali
con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati
nelle classi di laurea L-7, L-17, L-2l e L-23, la direzione dei
cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato
e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri
tecnici abilitati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di
fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e
catastali.
Art. 5.
(Norme relative ad altre competenze professionali)
1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze
professionali dei periti industriali con specializzazione in
edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea
L-7, L-17, L-21 e L-23, contenute nel regolamento di cui al regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 12 marzo 1957, n.
146, e in ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi, in materia
di valutazione d'impatto ambientale, in materia ambientale, in
materia di inquinamento acustico e in materia di rendimento
energetico degli edifici.
Art. 6.
(Norme transitorie)
1. Ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-l7,
L-21 e L-23 è riconosciuta la competenza in edilizia, entro i
limiti definiti dall'articolo 2, solo dopo aver frequentato con
profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di
120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico
nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali
d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati
dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
2. Ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con
anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad
almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente
legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti
definiti dall'articolo 2, comma 1, solo dopo aver frequentato con
profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di
120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico
nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali
d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati
dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
3. Ai periti industriali con specializzazione in edilizia con
anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore
ai dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è
riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall'articolo
2, comma 1, solo se in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento
professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia
di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi
collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e
contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive
professioni;
b) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento
professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o
private in zona sismica della durata di almeno 120 ore, con prova
finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa
con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli
nazionali delle rispettive professioni;
c) aver frequentato con profitto un corso in materia di valutazione
ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale
attinente all'ingegneria naturalistica, all'inquinamento acustico,
alla bioedilizia ed alla tutela del paesaggio e dell'ambiente della
durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai
rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con
gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo
modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle
rispettive professioni.
Art. 7.
(Norme per l'accesso all'Albo e per la pratica
professionale)
1. Il periodo di pratica professionale o di attività tecnica
subordinata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990,
n. 17, e successive modificazioni, svolto presso lo studio
professionale di un perito industriale o un perito industriale
laureato iscritto all'albo da almeno un quinquennio, ha la durata
di diciotto mesi anche quando il praticante venga assunto con
contratto collettivo nazionale di lavoro di area professionale
tecnica.
2. Agli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi
della legge 2 febbraio 1990, n. 17, che svolgono un periodo di
pratica di diciotto mesi presso uno studio professionale di perito
industriale, perito industriale laureato, ingegnere o altro
professionista che eserciti l'attività nel settore di
specializzazione relativo al diploma del praticante, è riconosciuto
un compenso, comprensivo di rimborso spese, non inferiore ad euro
5.000 lorde annue oltre alla contribuzione previdenziale, secondo
le disponibilità del fondo regionale. I praticanti pertanto sono
soggetti all'obbligo di iscrizione alle rispettive casse
previdenziali e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro.
3. Gli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della
legge 2 febbraio 1990, n. 17, nel corso dei diciotto mesi di
praticantato, ai fini dell'accesso all'esame di Stato per
l'abilitazione alla professione di perito industriale e di perito
industriale laureato, sono tenuti a frequentare con esito positivo
un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore,
con prova finale, in materia di rendimento energetico
nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali
d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati
dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
4. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle
professioni di perito industriale e perito industriale laureato
sono disciplinati, per quanto attiene all'edilizia, coerentemente
alle competenze professionali definite dalla presente legge.
5. Sono fatte salve le competenze dei periti industriali e dei
periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21
e L-23 sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di
realizzazione alla data di entrata in vigore della presente
legge.
© Riproduzione riservata