Legittimo l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di
agrotecnico a coloro i quali sono in possesso del diploma di perito
agrario, equipollente a quello di agrotecnico. Questo, in sintesi,
il contenuto del Parere n. 4335 del Consiglio di Stato che dovrebbe
aver messo la parola fine ad una lunga diatriba che ha messo contro
l'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
da un lato e dall'altro l'Albo dei Periti agrari ed il Ministero
dell'Istruzione, relativamente al valore giuridico da dare
all'equipollenza fra i titoli di studio.
In particolare, volendo ripercorrere la vicenda, nel 2009 il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
ha pubblicato l'avviso di indizione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico, estendendone l'accesso oltre che ai diplomati
agrotecnici, anche ai soggetti dotati di diploma equipollente ed,
in particolare, ai periti agrari.
Tale determinazione ha portato ad un esposto da parte del Collegio
dei Periti Agrari che ha ricordato il principio di professionalità
specifica per l'esercizio delle attività professionali rivolte al
pubblico, sul presupposto della necessità di un adeguato livello di
preparazione e di conoscenza delle materie specifiche, nonché la
permanenza della differenziazione dei due percorsi di studio
(professionale e tecnico) la cui equipollenza rileverebbe ai soli
fini dell'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche
amministrazioni ed ai corsi di laurea universitari, ma non già agli
esami abilitanti alle rispettive libere professioni.
E' stato, dunque, chiesto il parere del Consiglio di Stato circa la
legittimità della disposta estensione ai diplomi equipollenti per
l'accesso all'esame di stato per accedere all'Albo professionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. I giudici del CdS
hanno chiarito, innanzitutto, che le due professioni (agrotecnico e
perito agrario) sono connotate da specificità professionale, che si
riverbera sulle competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria
professionale:
- quella di agrotecnico rivolta, prevalentemente, agli aspetti
economici e gestionali dell'azienda agraria;
- quella di perito agrario rivolta, principalmente, all'estimo
rurale ed alla rappresentazione grafica della proprietà
agraria.
Per quanto concerne, invece, l'ammissione agli esami di
abilitazione delle due professioni, non può non acquisire decisivo
rilievo il valore conferito ai rispettivi titoli di studio, sotto
il profilo della loro equipollenza per la prosecuzione del percorso
formativo, culminante non solo nell'accesso agli studi
universitari, ma anche in quello all'esame di abilitazione, che
deve saggiare l'acquisizione dell'adeguato livello di specifica
preparazione per l'esercizio dell'attività professionale.
Come previsto dall'art, 3 della Legge n. 754/1969:
"il diploma
di maturità professionale di agrotecnico è da considerarsi
equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di
analogo indirizzo ed è valido per l'ammissione alle carriere di
concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea
professionali". Questo concetto è stato confermato dall'art. 197,
comma 3 del D. Lgs. n. 297/1994, in cui si afferma l'equipollenza,
in assoluto, tra il diploma di maturità professionale e quello che
si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.
Sulla scorta di tali considerazioni, il CdS ha confermato la
legittimità della disposizione di bando che permette l'accesso
all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a
coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario,
equipollente a quello di agrotecnico.
Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati Roberto Orlandi ha così commentato l'esito
della vicenda: "La conclusione cui è pervenuto il Consiglio di
Stato è talmente netta ed argomentata da consentire di ritenere
definitivamente risolta la questione, dopo 43 anni di discussioni,
liti, denunce e ricorsi. Bisognerebbe piuttosto chiedersi come sia
possibile che l'Autorità ministeriale non sia riuscita, in oltre 40
anni, a prendere autonomamente una posizione chiara, e quando lo ha
fatto, l'ha presa sbagliata. Per l'Albo degli Agrotecnici il parere
n. 4335/2012 è il riconoscimento pieno delle tesi sin qui
sostenute. E si trattava di tesi scomode, perché in questi anni
l'Albo non ha mai chiuso le sue porte ai soggetti equipollenti,
accogliendoli a proprio rischio e pericolo. Pericolo che oggi non
esiste più".
Come affermato dagli Agrotecnici, "l'importanza del parere del
Consiglio di Stato n. 4335/2012 travalica abbondantemente la
vicenda che ha opposto gli Agrotecnici ai Periti agrari, esso ha
infatti valenza generale ed interviene per tutti gli Albi e per
tutte le situazioni di equipollenza dei titoli di studio. Avrà
quindi, in futuro, profondi effetti in tutte quelle categorie
professionali (e sono diverse) che hanno negato l'accesso a
soggetti in possesso di titoli equipollenti e che oggi potrebbero
persino vedersi chiedere il risarcimento dei danni provocati da
quell'indebito rifiuto".
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