Secondo le direttive dettate dalla
Finanziaria 2007 si potrà
usufruire, per tutto il 2007, degli
sgravi previsti per le
spese sostenute allo scopo di conseguire
risparmi energetici e
per l’utilizzo delle fonti alternative delle abitazioni, ma
anche per lavori eseguiti per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università.
Gli
sgravi d’imposta, per
importi compresi tra 30 e 100
mila euro per lavori di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, per infissi e pavimenti e per i pannelli solari
installati sia a fini privati che industriali, dovrebbero essere
del 55%.
Le regole, invece, per poterne godere dovrebbero essere le stesse
che sono in vigore per la detrazione delle spese edilizie, e quindi
l’obbligo di pagamento con bonifico bancario e la probabile
autorizzazione da inviare al centro operativo di Pescara.
Ancora, infatti, non si può dare un’indicazione definitiva a causa
della mancanza di direttive specifiche anche se si rimanda alla
normativa generica vigente.
Inoltre, nei commi 344 e 346 del maxi-emendamento alla Finanziaria
2007, per poter usufruire delle detrazioni, è prevista una
dichiarazione di un tecnico, che ne risponde sia penalmente che
civilmente, inerente la conformità dell’intervento ai requisiti
normativi e al rilascio della certificazione energetica
dell’edificio rilasciata dagli enti locali o, in assenza, dai
tecnici stessi.
In questa dichiarazione dovranno essere indicati il fabbisogno di
energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare ed i
corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa
vigente per il caso specifico o, nel caso in cui non sia indicato
il limite, per un identico edificio di nuova costruzione.
Per quanto riguarda l’installazione dei
pannelli solari per la
produzione di acqua calda sia per usi domestici che industriali
(anche per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura e
istituti scolastici e università) è prevista una
detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti
a carico del contribuente, fino, comunque, ad un valore massimo
della detrazione di 60 mila euro da ripartire in tre quote annuali
di pari importo.
Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto
del sistema di distribuzione, la detrazione resta del 55%, ma per
un valore massimo di 30 mila euro da ripartire sempre in tre quote
annuali di pari importo.
Per quanto riguarda, invece, le
spese di riqualificazione
energetica di edifici esistenti che raggiungono un valore
limite di fabbisogno di energia primaria annua per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai
valori riportati nell’allegato C numero 1, tabella 1, annesso al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è prevista una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari a 55% degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino, comunque, ad un
valore massimo della detrazione di 100 mila euro da ripartire in
tre quote annuali di pari importo.
La stessa percentuale di detrazione è prevista per le spese
relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali, finestre comprensive di
infissi ma il valore massimo è di 60 mila euro da ripartire in tre
quote annuali di pari importo solo se vengono, però, rispettati i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K.
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