Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 di ieri 13 novembre 2012 è stata
pubblicata la
legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
Sul versante della prevenzione, la legge detta norme
sull'Autorità e sul piano nazionale anticorruzione; conferisce
deleghe al Governo in materia di trasparenza amministrativa,
incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità
conseguente a sentenze definitive di condanna; interviene sul
collocamento fuori ruolo dei magistrati.
Sul versante
repressivo, la legge prevede diverse modifiche al codice
penale: aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il
reato di peculato; ridefinisce il reato di concussione,
introducendo la fattispecie di concussione per induzione e
limitando la concussione per costrizione al solo pubblico
ufficiale; distingue la corruzione propria, relativa al compimento
di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione
impropria; punisce la corruzione tra privati con la reclusione da
uno a tre anni; introduce la nuova fattispecie delittuosa del
traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre
anni di reclusione.
Di seguito le modifiche che interessano coloro che si
occupano di edilzia, costruzioni in genere ed appalti.
Arbitrati
Intervengono sull'arbitrato i commi
dal 19 al 25 dell'articolo
1.
Con il comma 19 viene, integralmente,
sostituito
l'articolo 241 del Codice dei contratti che disciplina
l'arbitrato, a cui possono essere deferite le controversie su
diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti
pubblici comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario. Il nuovo testo specifica che:
- l'arbitrato deve essere previamente e motivatamente autorizzato
dall’organo di governo dell’amministrazione;
- sono nulli, se non previamente autorizzati:
- o l'inclusione della clausola compromissoria nel bando o
nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure
senza bando, nell'invito;
- o il ricorso all'arbitrato.
La nullità della clausola compromissoria era contenuta
nell'articolo 3, della legge 244/2007 ma tale disposizione è stata
abrogata dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo
53/2010.
Il comma 20, estende l'applicabilità delle disposizioni
relative al ricorso ad arbitri, di cui al citato articolo 241,
comma 1 alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici
di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a
partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o
forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
Il comma 21 prevede che la nomina degli arbitri per la
risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica
amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e
di rotazione, oltre che nel rispetto delle disposizioni del citato
Codice dei contratti in quanto applicabili.
Con il comma 22 viene previsto che qualora la controversia si
svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono
individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
Il comma 23 prevede che qualora la controversia abbia luogo tra una
pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla
pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti
pubblici.
Con il comma 24 viene determinato che la pubblica
amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina,
l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività
arbitrale. L'eventuale differenza tra l’importo spettante agli
arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il dirigente è
acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto
la gara.
Il comma 25 esclude l'applicabilità delle disposizioni in
materia di arbitrato agli arbitrati conferiti o autorizzati prima
della data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori
Il comma 52 precisa l'effetto dell'individuazione di una
serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di
inquinamento mafioso: essa "soddisfa i requisiti per l'informazione
antimafia per l'esercizio della relativa attività". Si tratta di un
effetto che, più congruamente ricollegato all'istituzione, presso
ogni prefettura in cui l'impresa ha sede, di un "elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori".
Il riferimento è alle cc.dd.
white list, già previste
dall’art. 4, comma 13, del D.L. n. 70/2011 convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106: già vi si prevedeva
l'elenco, presso le prefetture, di fornitori e prestatori di
servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono
rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture per i
subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici.
Per tali liste, quindi, si pone un'esigenza di coordinamento
testuale con la normativa già vigente.
Risoluzione dei contratti
Il comma 58 dell'articolo 1 modifica l'
art. 135 del
Codice dei contratti al fine di inserire tra le cause di
risoluzione del contratto con l'appaltatore anche la sentenza
definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per i gravi
reati di cui all'art. 51, commi 3-
bis (ad es. associazione
mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di
persone, riduzione in schiavitù) e 3-
quater (delitti con
finalità di terrorismo), per il reato di peculato, peculato
mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello
Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e per
atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e
corruzione di incaricato di un pubblico servizio.
Trasparenza
Il comma 32 dell’articolo 1specifica il contenuto degli
obblighi di pubblicazione indicati dal comma 16, lettera b),
dell’articolo1: scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta secondo le modalità previste dal citato Codice
dei contratti pubblici. Viene specificato che le stazioni
appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti
web istituzionali:
- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.
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