Il
Consiglio dei Ministri di venerdì
22 Dicembre
scorso che ha approvato lo schema di un decreto-legge cosiddetto
“Milleproroghe” con cui vengono stabilite alcune proroghe ed in
particolare, tra l’altro:
- la proroga al 30 aprile 2007 in tema di adeguamento delle
strutture ricettive alle prescrizioni antincendio;
- la proroga al 31 dicembre 2007 per le denunce dei pozzi;
- la proroga al 31 maggio 2007 delle disposizioni in materia di
installazione degli impianti all’interno degli edifici.
In merito a quest’ultimo provvedimento, la proroga (fino
all’entrata in vigore del regolamento sulla sicurezza degli
impianti e comunque non oltre il 31 maggio 2007) è finalizzata
all’adozione del regolamento attuativo che è in fase di messa a
punto.
In particolare lo schema di regolamento predisposto dal ministero
per lo sviluppo economico ha ricevuto il concerto del ministero
dell’ambiente ed è stato trasmesso al consiglio di Stato per il
parere.
Le difficoltà che hanno rallentato il via libera al provvedimento
risiedono soprattutto nel fatto che la legge stessa non ammetteva
ipotesi di abrogazione espresse e, comunque, riguardava una mole di
norme assolutamente rilevante.
Ecco allora che il governo ha deciso di posporre la data entro la
quale andava esercitata la delega, al 31 maggio 2007 assegnando
quindi altri cinque mesi per il varo del provvedimento
regolamentare.
La legge di conversione del decreto-legge n. 173 del 12 maggio
2006, approvata dal Senato in data 28 giugno scorso, contiene
l'articolo 1-quater che recita testualmente:
"Art. 1-quater. - (Proroga di termine in materia di patrimonio
abitativo)" 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino
all'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non
oltre il 1º gennaio 2007". La proroga riguarda l'applicazione del
Capo V della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 relativa
alle "Norme per la sicurezza degli impianti".
Il Citato Capo V era stato più volte prorogato sino al 30/6/2006 e
questa ulteriore proroga sino al 1° gennaio 2007 si è resa
necessaria poiché ancora non è stata data attuazione all'articolo
11- quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248 il cui testo è qui di seguito riportato:
"
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a
disciplinare:
- a. il riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- b. la definizione di un reale sistema di verifiche degli
impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di
tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva
sicurezza;
- c. la determinazione delle competenze dello Stato, delle
Regioni e degli Enti Locali secondo i principi di sussidiarietà e
di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- d. la previsione di sanzioni in caso di violazione degli
obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e
b)."
Le novità che dovrebbero scattare, quindi, dall’1 giugno 2007 ed
alle quali è necessario prepararsi, sono le seguenti:
- Estensione del campo di applicazione a tutti gli edifici
pubblici e privati, qualsiasi siua la destinazione d'uso. La
legge 5 marzo 1990, n. 46 relativa soltanto agli "impianti civili"
viene estesa, analogamente a quanto previsto già per gli impianti
elettrici, anche agli impianti relativi agli edifici adibiti ad
attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi;
- Attestazione SOA. Le imprese in possesso di attestazione
SOA specialistiche si considerano abilitate ai sensi della legge n.
46/1990; puntualizzazione superflua in quanto tali imprese
dovrebbero essere in possesso dell’abilitazione 46/1990;
- Albo professionale dei responsabili tecnici. E'
istituito presso ogni Camera di Commercio un albo dei responsabili
tecnici delle imprese impiantistiche abilitate alla n. 43/1990; si
tratta di un inutile appesantimento in quanto esiste già l’albo
delle imprese abilitate alla n. 46/1990;
- Dichiarazione di conformità. Tra gli allegati
obbligatori scompare lo schema d'impianto;
- Misure di semplificazione per il collaudo. Il
committente è esonerato dalla presentazione del progetto se
richiede il collaudo dell'impianto; l'esonero si riferisce alla
presentazione e non alla redazione del progetto;
- Invio della dichiarazione di conformità. Viene meno il
deposito della dichiarazione di conformità presso la Camera di
Commercio ma rimane l’invio allo sportello unico del Comune con un
unico punto di raccolta, quindi, della documentazione del sistema
edificio-impianto.
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