Ingegneri e Periti agrari ai primi due posti per la pubblicazione
dei Regolamenti per la designazione dei componenti i Consigli di
disciplina territoriali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
Decreto del residente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30
novembre 2012 sono stati, infatti, pubblicati i due regolamenti
ufficiali che disciplinano i criteri e le modalità di designazione
dei membri dei Consigli di disciplina territoriali.
Regolamento Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Approvato
nella seduta del 23 novembre 2012.
Il Regolamento del CNI è composto da 8 articoli:
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Consigli di disciplina territoriali
- Art. 3 - Cause di incompatibilità e decadenza della carica
- Art. 4 - Requisiti di onorabilità e professionalità
- Art. 5 - Nomina
- Art. 6 - Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
- Art. 7 - Disposizioni transitorie
- Art. 8 - Entrata in vigore e pubblicità
Tra gli articoli di maggior rilievo segnaliamo l'art. 5 relativo
alla nomina. In particolare, la composizione dei Consigli di
disciplina è selezionata all'interno di un elenco predisposto dal
relativo Consiglio territoriale ed il cui numero complessivo è pari
almeno al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del
Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due
terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto
all'Albo; il numero dei candidati della sezione B deve essere
almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla
sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale.
La composizione del Consiglio di disciplina deve essere formata da:
- almeno 2/3 iscritti all'Albo;
- un numero di componenti iscritti alla sez. B dell'Albo pari
rispetto a quello del corrispondente Consiglio territoriale.
I giudizi disciplinari riguardanti soggetti iscritti alla sez. B
dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio giudicante composto
da almeno un consigliere proveniente dalla sez. B dell'Albo. In
mancanza di consiglieri iscritti alla sez. B dell'Albo, i giudizi
disciplinari riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell'Albo
sono assegnati al Consiglio di disciplina dell'Ordine
territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno
un consigliere iscritto alla sez. B dell'Albo.
Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione
per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale
devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta
giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio
territoriale. La candidatura è presentata secondo procedure e
modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli
iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito
internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli
iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un
curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto
dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet
del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata
allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione
del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.
All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare,
altresì, a pena di inammissibilità:
- di essere iscritti all'Albo degli Ingegneri da almeno 5
anno;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il III grado
o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo
Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto
nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari
o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un
delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o
superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione
personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della
riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti
la data di presentazione della propria candidatura.
È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di
disciplina componenti esterni, non iscritti all'Albo. Per i
componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti
all'Albo, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco avviene ad
opera del Consiglio territoriale d'intesa con l'interessato o
tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali
componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del
curriculum professionale e in assenza di cause di ineleggibilità,
tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni
regolamentate, giuridiche e tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in
pensione.
Dopo la sua compilazione, l'elenco è pubblicato sul sito internet
del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale in formato
aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile
nella pagina principale. L'elenco è immediatamente trasmesso al
Presidente del Tribunale del circondario individuato a mezzo PEC o
mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda
a nominare senza indugio i membri effettivi e i membri supplenti
del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni
all'Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali.
Regolamento Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati-
Approvato nella seduta del 7 novembre 2012.
Anche per l'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, i
componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati
dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il
corrispondente Consiglio territoriale, tra i soggetti indicati in
un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio del
Collegio territoriale.
Gli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente
del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro
candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi
all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale. La candidatura è
presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio
Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla
pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e
del Consiglio dell'Ordine Nazionale. Gli iscritti hanno l'obbligo
di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato
conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e
messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e
del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum
vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla
partecipazione alla procedura di selezione.
All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare,
altresì, a pena di inammissibilità:
- di essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati da almeno 10 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il IV grafo o
di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo
Consiglio territoriale del Collegio dell'Ordine dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto
nel medesimo Consiglio territoriale del Collegio dell'Ordine dei
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari
o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un
delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o
superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione
personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della
riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti
la data di presentazione della propria candidatura, ancorché
impugnate.
È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di
disciplina componenti esterni, non iscritti all'Albo. Per i
componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti
all'Albo, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco avviene ad
opera del Consiglio territoriale d'intesa con l'interessato o
tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali
componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del
curriculum professionale e in assenza delle cause di
ineleggibilità, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni
regolamentate, giuridiche e tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche.
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