Con provvedimento del 2 Ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha
comunicato le modalità ed i termini di trasmissione all’anagrafe
tributaria dei dati relativi a:
- permessi di costruire, agli interventi in deroga agli
strumenti urbanistici, al completamento di opere non ultimate e
alle variazioni essenziali, previste rispettivamente dagli
artt. 10, 14, 15, comma 3 e 32 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- denunce di inizio attività, previste dall’art. 22 del
DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, e dall’art.
1, comma 6 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- certificati di agibilità previsti dall’art. 24 del DPR 6
giugno 2001, n. 380.
Il provvedimento riguarda le amministrazioni comunali che, a
partire dal 20/10/2006, dovranno inviare all’anagrafe tributaria i
dati suddetti, mediante servizio telematico Entratel o servizio
Internet. I dati da trasmettere riguardano i dichiaranti (chi
presenta le istanze suddette), gli esecutori dei lavori ed i
progettisti dell’opera.
Le comunicazioni dei dati suddetti dovranno avvenire entro il 28
febbraio 2007, per i dati relativi all’anno 2005, mentre per tutti
i successivi anni le documentazioni dovranno essere inviate entro
il 30 aprile di ogni anno.
La trasmissione di considera effettuata nel momento in cui è
completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del
file contenente le comunicazioni. L’avvenuta presentazione delle
domande è attestata da una ricevuta telematica, inviata entro 5
giorni lavorativi successivi alla presentazione del file (salvo
cause di forza maggiore), dall’Agenzia delle Entrate, contenuta in
un file munito del codice di autenticazione per il servizio
Entratel. Nel file sono, inoltre, indicati:
- a) la data e l'ora di ricezione del file;
- b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
- c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione
dello stesso;
- d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano
non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti
motivi:
- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il
servizio Entratel, in base alle modalità descritte al paragrafo 2
dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e
successive modificazioni;
- b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato,
a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più
volte;
- c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando
il software di controllo;
- d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di
trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi
dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
- e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le
informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del
totale dei record di dettaglio trasmessi.
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