È illegittima l'esclusione dalla gara per collegamento di due
società che hanno in comune alcuni soci in quanto in tal caso le
due società sono collegate in senso economico, in virtù dell'unione
personale costituita dalla ricorrente identità dei soci, ma non in
senso giuridico per la non comunanza degli organi direttivi e per
l'inconfigurabilità dei presupposti richiesti dall'articolo 3 della
Direttiva CEE 93/37 e dall'articolo 2359 c.c., che consistono nella
relazione diretta di controllo o collegamento tra le imprese,
considerate nell'autonomia delle singole società dotate di
personalità giuridica distinta.
È quanto è stato affermato dal Tar del Veneto con la Sentenza della
Prima Sezione del 5 dicembre 2006, n.4009 avente come oggetto una
gara di lavori per la quale la Sezione di Treviso del Comitato
Regionale di Controllo ne aveva annullato la deliberazione n.285 di
aggiudicazione della Giunta comunale D'Azzano. Alla Gara di lavori
oggetto del ricorso al TAR avevano partecipato due imprese
collegate in senso economico e non giuridico, il compito del TAR è
stato, appunto, verificare se siano state violate i principi di
correttezza e segretezza delle offerte. I giudici hanno dato
ragione al ricorrente in quanto non hanno appunto individuato alcun
collegamento giuridico, ma soltanto economico; la prima impresa
aveva come amministratori due fratelli e altri due soci privi di
poteri di amministrazione. A sua volta, uno dei due soci della
prima impresa era anche amministratore di una seconda impresa nella
quale l'altro socio era comunque privo di poteri di
amministrazione.
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