Secondo la legge della finanziaria 2007, comma 307, sarà l’agenzia
delle Entrate, con appositi provvedimenti, ad indirizzare gli
uffici nella valutazione dei fabbricati ai fini dell’accertamento
delle imposte, cercando di diminuire gli elementi di
discrezionalità insiti nella quantificazione di un bene.
Il tutto a completamento delle disposizioni sui poteri di
accertamento del fisco nei riflessi delle compravendite
immobiliari, così come stabilito dal Decreto Legislativo n.
223/2006.
Il decreto legislativo ha cancellato l’istituto protettivo della
“valutazione automatica”, sia per dell’imposta di registro che per
l’Iva.
Di conseguenza, l’amministrazione finanziaria può avviare un’azione
di accertamento anche se il contribuente nell’atto ha dichiarato un
corrispettivo non inferiore al valore catastale dell’immobile.
Parallelamente, il decreto ha integrato le disposizioni del del
D.P.R. n. 633/1972 e n. 600/1973, prevedendo che, ai fini
dell’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi sulle
cessioni di immobili, la prova della dichiarazione falsa del
contribuente si intende se l’imponibile si desume dal valore
normale del bene, determinato ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e
dell’art. 9 e n. 917/1986.
Il valore normale, corrispettivo mediamente praticato per beni
della stessa specie in condizioni di libera concorrenza e al
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in
cui è stata effettuata l’operazione è, quindi, presunzione di
sottofatturazione della vendita: tutto è però superabile per il
contribuente con ogni mezzo di prova.
Tra l’altro, il decreto legislativo n. 223/2006 stabilisce che, ai
fini dell’applicazione del D.P.R. n. 633/1972, il valore normale
del bene non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o
finanziamento erogato.
Le suddette norme hanno l’obiettivo di contrastare l’evasione
fiscale.
Al di là dell’equilibrio con il quale i nuovi poteri saranno
gestiti, appare opportuno che sia il legislatore a fissare le
regole ai fini della corretta applicazione delle norme, e con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati periodicamente i criteri per la determinazione del
valore normale dei fabbricati ai sensi delle norme che vi fanno
riferimento.
Gli uffici finanziari potranno pertanto usufruire di indicazioni
specifiche dell’Agenzia.
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